CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 27 gennaio 2022
Cassazione n. 18064/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 32419-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 126, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso da sé stesso; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 11, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - controricorrente - nonché contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 30 presso lo studio PLACIDI, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1061/2019 del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio, davanti al Giudice di pace di Cava de' Tirreni, la [OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e, sulla premessa che erano stati interrotti gli aggiornamenti del sistema operativo del personal computer Asus da lui acquistato, chiese che le convenute fossero condannate alla sostituzione del computer ed al risarcimento dei danni per svolgimento di pratica commerciale scorretta e violazione degli obblighi del produttore. Si costituirono in giudizio entrambe le parti convenute, eccependo ciascuna il proprio difetto di legittimazione passiva e la prescrizione del diritto e chiedendo, nel merito, il rigetto della domanda. [OSCURATO:PERSONA] di pace rigettò la domanda e compensò le spese di lite. 2. La sentenza è stata impugnata dall'attore soccombente in via principale e dalla società [OSCURATO:SOCIETA] in via incidentale e il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con sentenza del 12 settembre 2019, ha dichiarato inammissibili entrambi gli appelli, ha compensato le spese tra le due parti appellanti ed ha condannato l'appellante principale al pagamento delle spese del giudizio di appello in favore della società [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2019 n. 32419 sez. M3 - ud. 27-01-2022 -2- Ha osservato il Tribunale che, avendo la causa un valore inferiore ad euro 1.100, la sentenza del Giudice di pace era da considerare come pronunciata secondo equità; per cui, mancando l'indicazione di quale fosse il principio fondamentale della materia leso nel caso di specie, l'impugnazione era da ritenere inammissibile. 3. Contro la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ricorre [OSCURATO:PERSONA] con atto affidato a tre motivi. Resistono la [OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. con due separati controricorsi. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375, 376 e 380-bis cod. proc. civ., e il ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 4) e n. 5), cod. proc. civ., nullità della decisione per carenza di motivazione. Osserva il ricorrente che la sentenza impugnata contiene, alla p. 4, l'affermazione secondo cui l'appello sia principale che tardivo è inammissibile, affermazione del tutto priva di spiegazione che renderebbe la sentenza «insanabilmente nulla». 1.1. Il motivo è inammissibile perché privo di rilevanza decisoria. L'affermazione contestata costituisce evidentemente un refuso; per cui, mentre è chiaro che il Tribunale intendeva dire che erano inammissibili sia l'appello principale che quello incidentale, è altrettanto chiaro che l'affermazione è in sé irrilevante, perché la sentenza dà ugualmente piena ragione delle conclusioni raggiunte. 2. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 3) e n. 4), cod. proc. civ., violazione e falsa Ric. 2019 n. 32419 sez. M3 - ud. 27-01-2022 -3- applicazione degli artt. 113 e 342 cod. proc. civ. in ordine alla declaratoria di inammissibilità dell'appello. Secondo il ricorrente, la sentenza impugnata non avrebbe dato completa lettura ai motivi di appello, nei quali si lamentava violazione del giusto processo, inadempimento contrattuale, errata qualificazione della domanda e violazione delle norme sulla responsabilità per prodotti difettosi. 2.1. Il motivo non è fondato. La giurisprudenza di questa Corte ha da tempo chiarito che dall'assetto scaturito dalla riforma di cui al d.lgs. n. 40 del 2006 e particolarmente dalla nuova disciplina delle sentenze appellabili e delle sentenze ricorrilDili per cassazione, emerge che, riguardo alle sentenze pronunciate dal giudice di pace nell'ambito del limite della sua giurisdizione equitativa necessaria, l'appello a motivi limitati, previsto dal terzo comma dell'art. 339 cod. proc. civ., è l'unica impugnazione ordinaria ammessa, anche in relazione a motivi attinenti alla giurisdizione, alla violazione di norme sulla competenza ed al difetto di radicale assenza della motivazione (Sezioni Unite, sentenza 18 novembre 2008, n. 27339, il cui principio è stato più volte ribadito in seguito, v. le ordinanze 13 marzo 2013, n. 6410, e 17 novembre 2017, n. 27356, e 29 dicembre 2017, n. 31152). Ne consegue che la parte che impugni con l'appello una sentenza del giudice di pace pronunciata nei limiti della sua giurisdizione secondo equità — come nel caso in esame, in cui il danno è stato quantificato nella somma di curo 393 — è tenuta ad indicare quale sia la violazione delle norme sul procedimento ovvero delle norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia (art. 339, terzo comma, cod. proc. civ.) imputabile alla sentenza di primo grado (ordinanza 11 febbraio 2014, n. 3005). Ric. 2019 n. 32419 sez. M3 - ud. 27-01-2022 -4- Nel caso di specie il ricorrente, nel riportare (alle pp. 3-7 del ricorso) il contenuto dell'atto di appello, non ha assolto in modo adeguato all'onere di cui si è detto. L'appello, infatti, conteneva soltanto un richiamo generico alla lesione della normativa in tema di responsabilità per danni da prodotti difettosi (di cui al d.P.R. 24 maggio 1988, n. 224), senza illustrare M modo adeguato al giudice dell'impugnazione le ragioni per le quali l'ipotizzata lesione fosse tale da costituire una violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero di principi regolatori della materia. Analoga osservazione è da fare con riguardo all'invocata lesione delle norme processuali, che è stata posta nell'atto di appello in modo del tutto generico. Di talché il Tribunale, in assenza di un'adeguata illustrazione delle ragioni per le quali l'appello doveva essere ammissibile anche in una causa rientrante nei limiti del giudizio di equità necessaria, correttamente ne ha dichiarato l'inammissibilità; e la censura si dimostra non idonea a superare la ratio decidendi della sentenza qui impugnata. 3. Con il terzo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 3) e n. 4), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 113 e 342 cod. proc. civ. per violazione di un precedente giudicato. Rileva il ricorrente che il Tribunale si era già pronunciato con ordinanza del 29 marzo 2017, rispondendo alle eccezioni preliminari, affermando che l'appello non poteva essere ritenuto inammissibile, avendo l'appellante lamentato violazione delle norme sul procedimento e della noiniativa comunitaria. Su tale statuizione si sarebbe creato il giudicato interno endoprocessuale, per cui la Ric. 2019 n. 32419 sez. M3 - ud. 27-01-2022 -5- decisione definitiva non poteva più mettere in discussione simile affermazione. 3.1. Il motivo è palesemente infondato, posto che una pronuncia interlocutoria che escluda l'inammissibilità dell'appello non vincola il medesimo giudice, nel momento di pronunciare la sentenza definitiva, a doversi attenere a simile valutazione sommaria. 4. Il ricorso, pertanto, è rigettato. A tale esito segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione in favore di entrambi i controricorrenti, liquidate ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55. Sussistono, inoltre, le condizioni di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate per ciascuno dei controricorsi in complessivi euro 1.000, di cui curo 200 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto. Così deciso in Rom