CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 01209/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso le ordinanze del 08/06/2021 e 2 luglio 2021 della Corte di appello di Bologna udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto dei ricorsi [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] impugna a mezzo del difensore con distinti ricorsi le ordinanze della Corte di appello di Bologna dell' 8 giugno 2021 e del 2 luglio 2021 che dichiaravano la inammissibilità della richiesta di restituzione nel termine per impugnare la sentenza della Corte di appello dì Bologna del 16 giugno 2013. I due procedimenti sono stati riuniti per identità della richiesta originaria. Si fa riferimento essenzialmente al più ampio contenuto della prima ordinanza. La Corte rilevava che, a fronte di una richiesta alternativa di rescissione del giudicato e di restituzione nel termine, la prima andava ritenuta inammissibile trattandosi di una sentenza in contumacia. Decideva, quindi, sulla richiesta ex art. 175 cod. proc. pen. ritenendo la richiesta inammissibile per tardività. Considerava che il ricorrente era stato arrestato in Spagna il 4 Marzo 2020 in esecuzione di un mandato di arresto europeo fondato sulla sentenza esecutiva per la quale si chiede la restituzione nel termine. Riteneva, quindi, che il ricorrente sin dal marzo 2020 fosse a conoscenza di tutti gli elementi necessari per impugnare la sentenza. Inoltre, considerava che il mandato per promuovere la rescissione del giudicato o la restituzione del termine era stato firmato il 15 aprile 2021, ben prima dei 30 giorni dalla data di deposito della prima richiesta di restituzione nel termine. Escludeva di dovere applicare il diverso termine di impugnazione di cui all'art. 175 comma 2-bis cod. proc. pen. in quanto all'arresto ai fini estradizionali «non è seguita la consegna, essendo stata interrotta la procedura estradizionale perché fosse soddisfatta la giustizia dello Stato richiesto». Innanzitutto, va considerato che la Corte di appello non era funzionalmente competente a decidere sulla restituzione nel termine per la impugnazione ex art.175 cod. proc. pen. in riferimento a una propria sentenza. In base al testo inequivoco dell'art. 175, comma 4, cod. proc. pen. "sulla richiesta decide con ordinanza ... se sono stati pronunciati sentenza ... il giudice che sarebbe competente sulla impugnazione ...". Il giudice competente, quindi, nel caso di specie, è questa Corte di cassazione. Le due ordinanze, quindi, vanno annullate senza rinvio per incompetenza funzionale. Non vi sono, comunque, ragioni ostative alla decisione in questa sede non sui ricorsi bensì sulla originaria richiesta in quanto entrambe le parti sono state poste in condizioni di sostenere i propri argomenti sulla restituzione nel termine. Innanzitutto, va considerato che la richiesta è stata proposta tempestivamente, non potendosi concordare con gli argomenti del Procuratore generale che ritiene corretta la valutazione di non tempestività fatta dalla Corte di appello. Nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] è stato emesso m.a.e. per eseguire la sentenza in oggetto e la AG spagnola ha disposto l'esecuzione di tale mandato (differendone la consegna effettiva essendo in corso l'esecuzione di altre pene in Spagna). In tale caso, il comma 2 bis, in deroga alla previsione ordinaria che il termine di trenta giorni per la proposizione della richiesta decorra dalla effettiva conoscenza del provvedimento, dispone che il termine decorra dalla consegna in esecuzione del m.a.e. ("... in caso di estradizione dall'estero, il termine di presentazione della richiesta decorre dalla consegna del condannato"). Quindi la richiesta è stata proposta nei termini. A fronte di tale disposizione inequivocabile non è corretta la interpretazione proposta dalla Corte di Appello, fatta propria dal Pg, che sostiene che la norma non sia applicabile «essendo stata interrotta la procedura estradizionale perché fosse soddisfatta la giustizia dello Stato richiesto», in quanto il differimento della consegna non "interrompe" la procedura di estradizione. Al riguardo, è del tutto erroneo il riferimento alla decisione Sez. 3, Sentenza n. 23017 del 27/05/2020, Ramirez, Rv. 279707 - 01 che già solo dalla lettura della massima risulta testualmente riferibile al caso, ictu ocull diverso, in cui la procedura di estradizione era cessata per esservi stato il rigetto della domanda di estradizione, non essendo più in questione una "consegna" da parte dello stato estero. Chiarito che la richiesta è stata proposta tempestivamente, la restituzione va disposta, in applicazione dell'art. 175, comma 2, cod. proc. pen. nel testo previgente, in quanto la sentenza è stata pronunciata in contumacia, non risultando che la parte fosse a conoscenza del procedimento o del provvedimento prima della decisione. PQM Annulla senza rinvio le ordinanze impugnate e restituisce [OSCURATO:PERSONA] nel termine per impugnare la sentenza della Corte di appello di Bologna del 14 giugno 2013 n. 1630. Roma, così de so il 13 dicembre 2021 [OSCURATO:PERSONA] e ;stensore il