CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 26 novembre 2024
Cassazione n. 31690/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.2738/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesadall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. LOMBARDIA n. 1156/2020depositata il 19/06/2020 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/11/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. ricorre per cassazione avverso la decisione indicata in epigrafe il Comune di Marmirolo, con due motivi di ricorso concernente avviso accertamento Ici 2011 su immobili di cui si assumeva qualifica di ruralità; 2. resiste con controricorso la contribuente che chiede il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Comune ricorrente ha depositato richiesta di estinzione per avvenuto annullamento in autotutela dell’atto impositivo , con l’accettazione, al fine della compensazione delle spese, da parte della contribuente società. Conseguentemente, deve dichiararsi estinto il giudizio, per cessata materia del contendere, con la compensazione delle spese, come richiesto da entrambe le parti. P.Q.M. Dichiara l’estinzione del giudizio. Compensa tra le parti le spese dell’inte