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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 8 aprile 2026

Cassazione n. 08840/2026

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difesa dagliavvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],2026 [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];280 - intimati -avverso la sentenza n. 2990/2021 della CORTE D'APPELLO diNAPOLI, depositata il 18/06/2021 R.G.N. 288/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del21/01/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 476/2022Numero sezionale 280/2026Data pubblicazione 08/04/20261. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] convennero in primo grado la società [OSCURATO:SOCIETA]., deducendo diessere stati dalla stessa formalmente assunti per lo svolgimento delle mansioni di addetto al call center con inquadramento nel 3° livello del c.c.n.l.Telecomunicazioni, ma di avere di fatto svolto per l’intera durata dei rispettivi rapporti dilavoro, nell’ambito delle varie commesse gestite dalla società odierna ricorrente, mansionisuperiori sussumibili nel 5° o, in subordine, nel 4° livello retributivo e, pertanto, chiedendola condanna al pagamento delle relative differenze retributive.Costituendosi in giudizio la società resisteva alla domanda deducendo la coerenza dellivello dalla stessa accordato rispetto alle mansioni in concreto svolte dagli originariricorrenti e, in ogni caso, eccependo la prescrizione quinquennale dei crediti.2.

Il ricorso, all’esito della prova testimoniale, veniva parzialmente accolto in primogrado, con declaratoria del diritto dei lavoratori all’inquadramento nel 4° livello del c.c.n.l.Telecomunicazioni e, respinta l’eccezione di prescrizione, con condanna della società alpagamento delle differenze retributive e contributive da quantificarsi in separato giudizio.3.

Tale pronuncia, a seguito di impugnazione da parte della società, venivaintegralmente confermata dalla Corte d’appello di Napoli, che prestava piena adesione allamotivazione della sentenza di primo grado in ordine alla sussumibilità delle mansioni nel4° livello di inquadramento, disattendendo altresì l’eccezione di prescrizione.4.

Avverso la sentenza di appello la società ha proposto ricorso per cassazione, sullabase di tre motivi, a cui i lavoratori non hanno opposto difese.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo di ricorso si denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art83 lett. h) del d.l. n. 18 del 2020, dell’art. 221, comma 2, del d.l. n. 34 del 2020 e della l.n. 35 del 2020, come modificata dall’art. 1, comma 1, dl d.l. n. 2 del 2021, nonché dell’art.111 Cost., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., atteso che, a fronte dell’istanza ditrattazione orale della causa tempestivamente depositata e motivata da parte della difesadella società, a cui aveva prestato adesione la controparte, la Corte territoriale avevaNumero registro generale 476/2022omesso del tutto di pronunciarsi, mantenendo ferma la decisione di Npumreoroc esedzioenraele 28a0l/2la02 6Numero di raccolta generale 8840/2026trattazione scritta mediante scambio di note.Data pubblicazione 08/04/2026La censura è infondata.Ai sensi dell’art. 221, comma 4, d.l. n. 34/2020, conv. con mod. nella l. n. 77/2020: Il giudice può disporre che le udienze civili che non richiedono la presenza di soggettidiversi dai difensori delle parti siano sostituite dal deposito telematico di note scrittecontenenti le sole istanze e conclusioni.

Il giudice comunica alle parti almeno trenta giorniprima della data fissata per l’udienza che la stessa è sostituita dallo scambio di note scrittee assegna alle parti un termine fino a cinque giorni prima della predetta data per il depositodelle note scritte.

Ciascuna delle parti può presentare istanza di trattazione orale entrocinque giorni dalla comunicazione del provvedimento.

Il giudice provvede entro i successivicinque giorni.

Se nessuna delle parti effettua il deposito telematico di note scritte, il giudiceprovvede ai sensi del primo comma dell’articolo 181 del codice di procedura civile .Considerato che nella presente controversia l’udienza oggetto del contendere è statatenuta il 27 maggio 2021, la disposizione menzionata senz’altro consentiva di derogarealle previsioni del codice di rito e, pertanto, l’udienza di discussione orale in presenza o lapartecipazione dei difensori e delle parti tramite strumenti telematici potevano essereevitate, a condizione che non fosse richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensoridelle parti e purché fossero garantiti lo scambio e il deposito in telematico di note scrittecontenenti le sole istanze e conclusioni (cfr. Cass. n. 13176 del 2024, rv. 671198 - 01).Inoltre, non si ravvisa una lesione del diritto di difesa sul versante costituzionale avutoriguardo all’art. 111 Cost., atteso che in più occasioni la Corte costituzionale ha sancito ilcarattere non assoluto della pubblicità dell’udienza di discussione e la compatibilità dideroghe giustificate da evidenze obiettive e razionali, nel caso di specie senz’altrointegrate dalle esigenze di tutela della salute pubblica dovute all’emergenzaepidemiologica da Covid-19.Né a dissimili conclusioni potrebbe condurre la circostanza, evidenziata in ricorso,dell’omessa adozione di un provvedimento da parte della Corte territoriale in relazioneall’istanza di trattazione della causa in presenza, che può ritenersi implicitamente adottatoall’esito dell’udienza tenutasi con lo scambio di note scritte e senza che la mancanza di unNumero registro generale 476/2022Numero sezionale 280/2026provvedimento esplicito di rigetto dell’istanza possa ridondare Nuimne roudinraacc olnta ugellnietràale 8d84e0l/2la02 6Data pubblicazione 08/04/2026sentenza.Si osserva, peraltro, che la società ricorrente non ha compiutamente prospettato leragioni per le quali la dedotta erronea applicazione della regola processuale avrebbecomportato una lesione del suo diritto di difesa o altro pregiudizio per l’esito del processo,allegazione resa vieppiù necessaria dal fatto che non è stata denunciata una violazione dinorme processuali tale da avere reso impossibile, in modo a tal punto evidente,l’estrinsecazione del diritto di difesa.Il motivo va, pertanto, respinto.2.

Con il secondo motivo la parte ha eccepito la violazione dell’art. 360, comma 1, n.3 c.p.c. in relazione alla corretta e uniforme applicazione dell’art. 2103 c.c. e dell’art. 23c.c.n.l.

Telecomunicazioni, nonché la violazione dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. inrelazione all’art. 115 c.p.c., l’omesso esame di documenti decisivi e l’omessa motivazione.Trattasi di un motivo misto, che cumula profili di violazione di legge (art. 360, n. 3) evizio motivazionale (art. 360, n. 5), la cui formulazione, tuttavia, consente di cogliere conchiarezza le doglianze prospettate, per cui se ne deve affermare l’ammissibilità (Cass. Sez.U. n. 9100/2015).Quanto alla violazione dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., sostiene la società ricorrenteche la Corte di merito avrebbe del tutto superficialmente proceduto a un raffronto tra lemansioni svolte e le declaratorie e, inoltre, che avrebbe erroneamente individuato ildiscrimen tra le declaratorie del 3° e del 4° livello nel mero contenuto materiale dellemansioni svolte (di informazione, nel primo caso, e di assistenza, nel secondo), senzaconsiderare l’aspetto qualitativo-soggettivo della prestazione lavorativa.Rileva, in particolare, che la sentenza avrebbe tralasciato di conferire opportunarilevanza all’assenza di elementi del tutto caratterizzanti il 4° livello, come ilcoordinamento di altre risorse, il possesso di conoscenze qualificate di tipo specialistico,le capacità di valutazione ed elaborazione, la presenza di autonomia e responsabilitàadeguate, queste ultime incompatibili con l’esistenza di procedure standardizzate.La censura è infondata.Va rammentato che il procedimento logico-giuridico diretto alla determinazionedell’inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive,Numero registro generale 476/2022consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative concretaNummeronsteezio nsalve 2o8l0t/2e0,2 6Numero di raccolta generale 8840/2026nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria eData pubblicazione 08/04/2026nel raffronto tra i risultati di tali due indagini.

Ai fini dell'osservanza di tale procedimento,è necessario che, pur senza rigide formalizzazioni, ciascuno dei suddetti momenti diricognizione e valutazione trovi ingresso nel ragionamento decisorio, configurandosi, incaso contrario, il vizio di cui all'art. 360 n. 3 c.p.c., per l'errata applicazione dell'art. 2103c.c. (cfr., tra le tante, Cass. n. 30580 del 2019, rv. 654946 - 01).Inoltre, nell'interpretare le clausole del contratto collettivo relative alla classificazionedel personale in livelli o categorie, va considerata la capacità connotativa e discriminatoriain concreto dei profili professionali contenuti nell'accordo e, ove gli stessi siano generici esuscettibili di assumere svariate concretizzazioni, è necessario integrare le indicazioni conle declaratorie di carattere generale della categoria, che assumono valore determinantecirca l'effettiva portata degli specifici profili (cfr. Cass. n. 18692 del 2020).Tanto premesso, va rilevato che la Corte territoriale ha esaminato la declaratoria dellaqualifica rivendicata e quella di appartenenza individuandone i tratti distintivi con riguardoalle competenze richieste ed alle attività in concreto svolte.In particolare, ha poi verificato che la distinzione tra il livello di appartenenza e quelloinvocato risiede nel possesso, da parte del dipendente di quarto livello, di qualificateconoscenze specialistiche, di capacità di valutazione ed elaborazione di più elementinell’ambito di metodologie consolidate, nella sussistenza di autonomia e responsabilitàadeguate al risultato operativo atteso e, inoltre, nell’attribuzione di compiti di naturaspecialistica o che prevedano il coordinamento operativo e/o il supporto professionale adaltre risorse.Coerentemente, ha ritenuto la Corte che l’attività dei ricorrenti consistesse nel fornireassistenza all’utenza in ambito tecnico, commerciale e amministrativo, interfacciandosicon le istruzioni operative dei vari manuali, a seconda della commessa, valutandone laportata e verificando se richiedere l’intervento di altri soggetti, e nel pervenire allasoluzione dei problemi anche attraverso decisioni definitive, con possibilità di stabilireautonomamente rimborsi sino a € 50,00, tutti compiti che non si esaurivano in un’attivitàmeramente esecutiva, ma presupponevano un’autonomia adeguata nella scelta dellesoluzioni, sia pur nel rispetto di procedure e metodologie definite.Numero registro generale 476/2022Tanto premesso, nella sua ricostruzione la Corte ha correttamenteN uimnedroisveizdiounaalet2o80 /2in02 6Numero di raccolta generale 8840/2026astratto il contenuto delle mansioni proprie dell’inquadramento rivendicato e di quelloData pubblicazione 08/04/2026posseduto, ha tratteggiato le caratteristiche distintive delle due qualifiche e ha, infine,verificato in concreto la rispondenza dei compiti svolti alle fattispecie astratte cosìdelineate.In definitiva, appare rispettato il procedimento trifasico di individuazione dellemansioni e di sussunzione di quelle in concreto accertate in quelle astrattamente descritte,senza incorrere, nell’interpretazione delle disposizioni collettive, in nessuna delle violazionidenunciate.Transitando all’esame della censura di violazione dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. inrelazione all’art. 115 c.p.c., per avere la Corte omesso di prendere in considerazione ladocumentazione depositata dalla società consistente nei manuali descrittivi delleprocedure automatiche e standardizzate, dai quali si sarebbe dovuta inferire la totaleassenza di autonomia esecutiva e decisionale nella gestione dell’utenza, la stessa èinfondata.Va innanzitutto osservato che, per dedurre ammissibilmente la violazione dell’art. 115c.p.c., occorre denunciare che il giudice abbia posto a fondamento della decisione provenon introdotte dalle parti, ma disposte d’ufficio fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, salvosolo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio (cfr.Cass.

S.U. n. 20867 del 2020, Rv. 659037 - 01), oppure qualora il giudice del meritoometta di valutare risultanze di cui la parte abbia esplicitamente dedotto la decisività,salvo escluderne in concreto, motivando sul punto, la rilevanza, o ancora se egli pongaalla base della decisione fatti che erroneamente ritenga notori o la sua scienza personale(cfr. Cass. n. 4699 del 2018, Rv. 647432 - 01).Di là da tali ipotesi, l’esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni,nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudiziosull’attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, trale varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione,involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre afondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontraaltro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenutoNumero registro generale 476/2022a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difeNnusmievroes,e zdionoavlee28n0d/2o02 6Numero di raccolta generale 8840/2026ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionatiData pubblicazione 08/04/2026specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (cfr. Cass. 17097del 2010, Rv. 614797 - 01).Tanto premesso in linea generale, si rileva come non risponda a verità, nel caso dispecie, l’omessa valutazione dei richiamati documenti da parte della Corte territorialecircostanza che l’appellato seguisse delle istruzioni di vari manuali a seconda dellacommessa ricevuta dalla società non implica che svolgessero un’attività meramenteesecutiva ma anzi dovevano interfacciarsi con le istruzioni, valutare la portata dlle stessee poi verificare se era necessario un ulteriore intervento da parte di altri soggetti .In sostanza, pur avendo accertato che i lavoratori si muovevano nell’ambito diprocedure standardizzate, la Corte, sulla base di diffuse argomentazioni in parte giàsintetizzate, ha nondimeno ritenuto tale circostanza non decisiva al fine di escludere ildiritto al riconoscimento del 4° livello di inquadramento accordato dalla sentenza di primogrado.La censura, infondata in quanto assume un dato fattuale che viene smentito dallalettura della sentenza impugnata, se la si dovesse intendere come diretta a sollecitare unarivalutazione del materiale istruttorio già valutato dalla Corte territoriale si paleserebbeinammissibile, stante la preclusione di un siffatto accertamento nel giudizio percassazione.Il motivo, nel suo complesso, è pertanto da rigettare.3.

Con il terzo motivo di ricorso, si censura la violazione dell’art. 360, comma 1, n. 3c.p.c. in relazione alla corretta e uniforme applicazione degli artt. 2935 e 2948 n. 4 c.c. edell’art. 18 della l. n. 300 del 1970, come modificato dalla l. n. 92 del 2012, per avere laCorte territoriale individuato il dies a quo della prescrizione delle differenze retributiverivendicate dai lavoratori nella cessazione del rapporto lavorativo.La censura è infondata.[OSCURATO:PERSONA] intende dare continuità al principio di diritto già affermato da questa Cortesu identica questione a mente del quale Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato,come modulato per effetto della l. n. 92 del 2012 e del d.lgs n. 23 del 2015, mancandoNumero registro generale 476/2022dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzionNeu mee rodsie zuionaale 2l8o0/r2o02 6Numero di raccolta generale 8840/2026tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti cheData pubblicazione 08/04/2026non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine diprescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c.,dalla cessazione del rapporto di lavoro . (Cass. n. 26246 del 2022, Rv. 665514 - 01).Nel caso di specie, la società ha censurato l’interpretazione dei giudici di merito, inseguito avallata da questa Corte, nella parte in cui si è negata, ai fini della decorrenzadella prescrizione, la permanenza della stabilità del rapporto di lavoro dopo la novellazionedell’art. 18 l. n. 300 del 1970 per effetto della l. n. 92 del 2012, non anche il non avereeccettuato da siffatta interpretazione, la cui ricaduta sul piano pratico consistenell’individuazione del dies a quo della prescrizione nella data di fine rapporto di lavoro, icrediti già prescritti all’entrata in vigore di tale legge (18 luglio 2012).Nondimeno infondata risulta la censura spiegata in via subordinata, con cui si èrichiesto il parziale accoglimento del motivo in esame in virtù dell’applicazione del principiodella sospensione, atteso che, come è stato chiarito da questa Corte nel precedenterichiamato, in siffatti casi non viene in rilievo l’istituto della sospensione della prescrizione,ancorare la decorrenza originaria della prescrizione, per i diritti che non siano già prescritti,alla cessazione del rapporto lavorativo.Il motivo va pertanto respinto.4.

In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.

Nulla per spese, essendo rimastointimato il controricorrente.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdottodall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, si dà atto della sussistenza dei presuppostiprocessuali per il versamento da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dellostesso art. 13, se dovuto (cfr. Cass.

S.U. n. 4315 del 2020, Rv. 657198 - 03).

P.Q.MRigetta il ricorso.

Nulla per spese di lite.Numero registro generale 476/2022Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito Ndumaellro’asrezti.o n1ale, 280/2026Numero di raccolta generale 8840/2026comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presuppostiData pubblicazione 08/04/2026processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolodi contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis,dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21/01/2026.Il PresidenteMARGHERITA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
difesa dagliavvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],2026 [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];280 - intimati -avverso la sentenza n. 2990/2021 della CORTE D'APPELLO diNAPOLI, depositata il 18/06/2021 R.G.N. 288/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del21/01/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 476/2022Numero sezionale 280/2026Data pubblicazione 08/04/20261. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] convennero in primo grado la società [OSCURATO:SOCIETA]., deducendo diessere stati dalla stessa formalmente assunti per lo svolgimento delle mansioni di addetto al call center con inquadramento nel 3° livello del c.c.n.l.Telecomunicazioni, ma di avere di fatto svolto per l’intera durata dei rispettivi rapporti dilavoro, nell’ambito delle varie commesse gestite dalla società odierna ricorrente, mansionisuperiori sussumibili nel 5° o, in subordine, nel 4° livello retributivo e, pertanto, chiedendola condanna al pagamento delle relative differenze retributive.Costituendosi in giudizio la società resisteva alla domanda deducendo la coerenza dellivello dalla stessa accordato rispetto alle mansioni in concreto svolte dagli originariricorrenti e, in ogni caso, eccependo la prescrizione quinquennale dei crediti.2. Il ricorso, all’esito della prova testimoniale, veniva parzialmente accolto in primogrado, con declaratoria del diritto dei lavoratori all’inquadramento nel 4° livello del c.c.n.l.Telecomunicazioni e, respinta l’eccezione di prescrizione, con condanna della società alpagamento delle differenze retributive e contributive da quantificarsi in separato giudizio.3. Tale pronuncia, a seguito di impugnazione da parte della società, venivaintegralmente confermata dalla Corte d’appello di Napoli, che prestava piena adesione allamotivazione della sentenza di primo grado in ordine alla sussumibilità delle mansioni nel4° livello di inquadramento, disattendendo altresì l’eccezione di prescrizione.4. Avverso la sentenza di appello la società ha proposto ricorso per cassazione, sullabase di tre motivi, a cui i lavoratori non hanno opposto difese.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso si denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art83 lett. h) del d.l. n. 18 del 2020, dell’art. 221, comma 2, del d.l. n. 34 del 2020 e della l.n. 35 del 2020, come modificata dall’art. 1, comma 1, dl d.l. n. 2 del 2021, nonché dell’art.111 Cost., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., atteso che, a fronte dell’istanza ditrattazione orale della causa tempestivamente depositata e motivata da parte della difesadella società, a cui aveva prestato adesione la controparte, la Corte territoriale avevaNumero registro generale 476/2022omesso del tutto di pronunciarsi, mantenendo ferma la decisione di Npumreoroc esedzioenraele 28a0l/2la02 6Numero di raccolta generale 8840/2026trattazione scritta mediante scambio di note.Data pubblicazione 08/04/2026La censura è infondata.Ai sensi dell’art. 221, comma 4, d.l. n. 34/2020, conv. con mod. nella l. n. 77/2020: Il giudice può disporre che le udienze civili che non richiedono la presenza di soggettidiversi dai difensori delle parti siano sostituite dal deposito telematico di note scrittecontenenti le sole istanze e conclusioni. Il giudice comunica alle parti almeno trenta giorniprima della data fissata per l’udienza che la stessa è sostituita dallo scambio di note scrittee assegna alle parti un termine fino a cinque giorni prima della predetta data per il depositodelle note scritte. Ciascuna delle parti può presentare istanza di trattazione orale entrocinque giorni dalla comunicazione del provvedimento. Il giudice provvede entro i successivicinque giorni. Se nessuna delle parti effettua il deposito telematico di note scritte, il giudiceprovvede ai sensi del primo comma dell’articolo 181 del codice di procedura civile .Considerato che nella presente controversia l’udienza oggetto del contendere è statatenuta il 27 maggio 2021, la disposizione menzionata senz’altro consentiva di derogarealle previsioni del codice di rito e, pertanto, l’udienza di discussione orale in presenza o lapartecipazione dei difensori e delle parti tramite strumenti telematici potevano essereevitate, a condizione che non fosse richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensoridelle parti e purché fossero garantiti lo scambio e il deposito in telematico di note scrittecontenenti le sole istanze e conclusioni (cfr. Cass. n. 13176 del 2024, rv. 671198 - 01).Inoltre, non si ravvisa una lesione del diritto di difesa sul versante costituzionale avutoriguardo all’art. 111 Cost., atteso che in più occasioni la Corte costituzionale ha sancito ilcarattere non assoluto della pubblicità dell’udienza di discussione e la compatibilità dideroghe giustificate da evidenze obiettive e razionali, nel caso di specie senz’altrointegrate dalle esigenze di tutela della salute pubblica dovute all’emergenzaepidemiologica da Covid-19.Né a dissimili conclusioni potrebbe condurre la circostanza, evidenziata in ricorso,dell’omessa adozione di un provvedimento da parte della Corte territoriale in relazioneall’istanza di trattazione della causa in presenza, che può ritenersi implicitamente adottatoall’esito dell’udienza tenutasi con lo scambio di note scritte e senza che la mancanza di unNumero registro generale 476/2022Numero sezionale 280/2026provvedimento esplicito di rigetto dell’istanza possa ridondare Nuimne roudinraacc olnta ugellnietràale 8d84e0l/2la02 6Data pubblicazione 08/04/2026sentenza.Si osserva, peraltro, che la società ricorrente non ha compiutamente prospettato leragioni per le quali la dedotta erronea applicazione della regola processuale avrebbecomportato una lesione del suo diritto di difesa o altro pregiudizio per l’esito del processo,allegazione resa vieppiù necessaria dal fatto che non è stata denunciata una violazione dinorme processuali tale da avere reso impossibile, in modo a tal punto evidente,l’estrinsecazione del diritto di difesa.Il motivo va, pertanto, respinto.2. Con il secondo motivo la parte ha eccepito la violazione dell’art. 360, comma 1, n.3 c.p.c. in relazione alla corretta e uniforme applicazione dell’art. 2103 c.c. e dell’art. 23c.c.n.l. Telecomunicazioni, nonché la violazione dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. inrelazione all’art. 115 c.p.c., l’omesso esame di documenti decisivi e l’omessa motivazione.Trattasi di un motivo misto, che cumula profili di violazione di legge (art. 360, n. 3) evizio motivazionale (art. 360, n. 5), la cui formulazione, tuttavia, consente di cogliere conchiarezza le doglianze prospettate, per cui se ne deve affermare l’ammissibilità (Cass. Sez.U. n. 9100/2015).Quanto alla violazione dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., sostiene la società ricorrenteche la Corte di merito avrebbe del tutto superficialmente proceduto a un raffronto tra lemansioni svolte e le declaratorie e, inoltre, che avrebbe erroneamente individuato ildiscrimen tra le declaratorie del 3° e del 4° livello nel mero contenuto materiale dellemansioni svolte (di informazione, nel primo caso, e di assistenza, nel secondo), senzaconsiderare l’aspetto qualitativo-soggettivo della prestazione lavorativa.Rileva, in particolare, che la sentenza avrebbe tralasciato di conferire opportunarilevanza all’assenza di elementi del tutto caratterizzanti il 4° livello, come ilcoordinamento di altre risorse, il possesso di conoscenze qualificate di tipo specialistico,le capacità di valutazione ed elaborazione, la presenza di autonomia e responsabilitàadeguate, queste ultime incompatibili con l’esistenza di procedure standardizzate.La censura è infondata.Va rammentato che il procedimento logico-giuridico diretto alla determinazionedell’inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive,Numero registro generale 476/2022consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative concretaNummeronsteezio nsalve 2o8l0t/2e0,2 6Numero di raccolta generale 8840/2026nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria eData pubblicazione 08/04/2026nel raffronto tra i risultati di tali due indagini. Ai fini dell'osservanza di tale procedimento,è necessario che, pur senza rigide formalizzazioni, ciascuno dei suddetti momenti diricognizione e valutazione trovi ingresso nel ragionamento decisorio, configurandosi, incaso contrario, il vizio di cui all'art. 360 n. 3 c.p.c., per l'errata applicazione dell'art. 2103c.c. (cfr., tra le tante, Cass. n. 30580 del 2019, rv. 654946 - 01).Inoltre, nell'interpretare le clausole del contratto collettivo relative alla classificazionedel personale in livelli o categorie, va considerata la capacità connotativa e discriminatoriain concreto dei profili professionali contenuti nell'accordo e, ove gli stessi siano generici esuscettibili di assumere svariate concretizzazioni, è necessario integrare le indicazioni conle declaratorie di carattere generale della categoria, che assumono valore determinantecirca l'effettiva portata degli specifici profili (cfr. Cass. n. 18692 del 2020).Tanto premesso, va rilevato che la Corte territoriale ha esaminato la declaratoria dellaqualifica rivendicata e quella di appartenenza individuandone i tratti distintivi con riguardoalle competenze richieste ed alle attività in concreto svolte.In particolare, ha poi verificato che la distinzione tra il livello di appartenenza e quelloinvocato risiede nel possesso, da parte del dipendente di quarto livello, di qualificateconoscenze specialistiche, di capacità di valutazione ed elaborazione di più elementinell’ambito di metodologie consolidate, nella sussistenza di autonomia e responsabilitàadeguate al risultato operativo atteso e, inoltre, nell’attribuzione di compiti di naturaspecialistica o che prevedano il coordinamento operativo e/o il supporto professionale adaltre risorse.Coerentemente, ha ritenuto la Corte che l’attività dei ricorrenti consistesse nel fornireassistenza all’utenza in ambito tecnico, commerciale e amministrativo, interfacciandosicon le istruzioni operative dei vari manuali, a seconda della commessa, valutandone laportata e verificando se richiedere l’intervento di altri soggetti, e nel pervenire allasoluzione dei problemi anche attraverso decisioni definitive, con possibilità di stabilireautonomamente rimborsi sino a € 50,00, tutti compiti che non si esaurivano in un’attivitàmeramente esecutiva, ma presupponevano un’autonomia adeguata nella scelta dellesoluzioni, sia pur nel rispetto di procedure e metodologie definite.Numero registro generale 476/2022Tanto premesso, nella sua ricostruzione la Corte ha correttamenteN uimnedroisveizdiounaalet2o80 /2in02 6Numero di raccolta generale 8840/2026astratto il contenuto delle mansioni proprie dell’inquadramento rivendicato e di quelloData pubblicazione 08/04/2026posseduto, ha tratteggiato le caratteristiche distintive delle due qualifiche e ha, infine,verificato in concreto la rispondenza dei compiti svolti alle fattispecie astratte cosìdelineate.In definitiva, appare rispettato il procedimento trifasico di individuazione dellemansioni e di sussunzione di quelle in concreto accertate in quelle astrattamente descritte,senza incorrere, nell’interpretazione delle disposizioni collettive, in nessuna delle violazionidenunciate.Transitando all’esame della censura di violazione dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. inrelazione all’art. 115 c.p.c., per avere la Corte omesso di prendere in considerazione ladocumentazione depositata dalla società consistente nei manuali descrittivi delleprocedure automatiche e standardizzate, dai quali si sarebbe dovuta inferire la totaleassenza di autonomia esecutiva e decisionale nella gestione dell’utenza, la stessa èinfondata.Va innanzitutto osservato che, per dedurre ammissibilmente la violazione dell’art. 115c.p.c., occorre denunciare che il giudice abbia posto a fondamento della decisione provenon introdotte dalle parti, ma disposte d’ufficio fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, salvosolo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio (cfr.Cass. S.U. n. 20867 del 2020, Rv. 659037 - 01), oppure qualora il giudice del meritoometta di valutare risultanze di cui la parte abbia esplicitamente dedotto la decisività,salvo escluderne in concreto, motivando sul punto, la rilevanza, o ancora se egli pongaalla base della decisione fatti che erroneamente ritenga notori o la sua scienza personale(cfr. Cass. n. 4699 del 2018, Rv. 647432 - 01).Di là da tali ipotesi, l’esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni,nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudiziosull’attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, trale varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione,involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre afondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontraaltro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenutoNumero registro generale 476/2022a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difeNnusmievroes,e zdionoavlee28n0d/2o02 6Numero di raccolta generale 8840/2026ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionatiData pubblicazione 08/04/2026specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (cfr. Cass. 17097del 2010, Rv. 614797 - 01).Tanto premesso in linea generale, si rileva come non risponda a verità, nel caso dispecie, l’omessa valutazione dei richiamati documenti da parte della Corte territorialecircostanza che l’appellato seguisse delle istruzioni di vari manuali a seconda dellacommessa ricevuta dalla società non implica che svolgessero un’attività meramenteesecutiva ma anzi dovevano interfacciarsi con le istruzioni, valutare la portata dlle stessee poi verificare se era necessario un ulteriore intervento da parte di altri soggetti .In sostanza, pur avendo accertato che i lavoratori si muovevano nell’ambito diprocedure standardizzate, la Corte, sulla base di diffuse argomentazioni in parte giàsintetizzate, ha nondimeno ritenuto tale circostanza non decisiva al fine di escludere ildiritto al riconoscimento del 4° livello di inquadramento accordato dalla sentenza di primogrado.La censura, infondata in quanto assume un dato fattuale che viene smentito dallalettura della sentenza impugnata, se la si dovesse intendere come diretta a sollecitare unarivalutazione del materiale istruttorio già valutato dalla Corte territoriale si paleserebbeinammissibile, stante la preclusione di un siffatto accertamento nel giudizio percassazione.Il motivo, nel suo complesso, è pertanto da rigettare.3. Con il terzo motivo di ricorso, si censura la violazione dell’art. 360, comma 1, n. 3c.p.c. in relazione alla corretta e uniforme applicazione degli artt. 2935 e 2948 n. 4 c.c. edell’art. 18 della l. n. 300 del 1970, come modificato dalla l. n. 92 del 2012, per avere laCorte territoriale individuato il dies a quo della prescrizione delle differenze retributiverivendicate dai lavoratori nella cessazione del rapporto lavorativo.La censura è infondata.[OSCURATO:PERSONA] intende dare continuità al principio di diritto già affermato da questa Cortesu identica questione a mente del quale Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato,come modulato per effetto della l. n. 92 del 2012 e del d.lgs n. 23 del 2015, mancandoNumero registro generale 476/2022dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzionNeu mee rodsie zuionaale 2l8o0/r2o02 6Numero di raccolta generale 8840/2026tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti cheData pubblicazione 08/04/2026non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine diprescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c.,dalla cessazione del rapporto di lavoro . (Cass. n. 26246 del 2022, Rv. 665514 - 01).Nel caso di specie, la società ha censurato l’interpretazione dei giudici di merito, inseguito avallata da questa Corte, nella parte in cui si è negata, ai fini della decorrenzadella prescrizione, la permanenza della stabilità del rapporto di lavoro dopo la novellazionedell’art. 18 l. n. 300 del 1970 per effetto della l. n. 92 del 2012, non anche il non avereeccettuato da siffatta interpretazione, la cui ricaduta sul piano pratico consistenell’individuazione del dies a quo della prescrizione nella data di fine rapporto di lavoro, icrediti già prescritti all’entrata in vigore di tale legge (18 luglio 2012).Nondimeno infondata risulta la censura spiegata in via subordinata, con cui si èrichiesto il parziale accoglimento del motivo in esame in virtù dell’applicazione del principiodella sospensione, atteso che, come è stato chiarito da questa Corte nel precedenterichiamato, in siffatti casi non viene in rilievo l’istituto della sospensione della prescrizione,ancorare la decorrenza originaria della prescrizione, per i diritti che non siano già prescritti,alla cessazione del rapporto lavorativo.Il motivo va pertanto respinto.4. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. Nulla per spese, essendo rimastointimato il controricorrente.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdottodall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, si dà atto della sussistenza dei presuppostiprocessuali per il versamento da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dellostesso art. 13, se dovuto (cfr. Cass. S.U. n. 4315 del 2020, Rv. 657198 - 03). P.Q.MRigetta il ricorso. Nulla per spese di lite.Numero registro generale 476/2022Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito Ndumaellro’asrezti.o n1ale, 280/2026Numero di raccolta generale 8840/2026comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presuppostiData pubblicazione 08/04/2026processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolodi contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis,dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21/01/2026.Il PresidenteMARGHERITA [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 08840/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris