CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 33324/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA],in qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso l’indirizzo Pec:[OSCURATO:EMAIL]; - r icorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende; - controricorrente – avverso la sentenza n. 5556/17/2022 della Commissione tributaria regionale della Sicilia,depositata il 15 giugno 2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 2 6 settembre2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: IRPEF – ILOR - RIMBORSODomenica Zuccarello, nella qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA], propone ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Commissione tributaria regionale della Sicilia , in accoglimento dell’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, ha rigettato l’originario ricorso proposto dalla contribuente contro il silenzio rifiuto formatosi sul l’istanza di rimborsodella quota pari al 90% di IRPEF e ILOR versate per gli anni 1990,1991 e 1992 , richiesto ai sensi dell’art. 9, comma 17, l. n. 289 del 2002. La CTR negava il diritto al rimborso trattandosi di redditi derivanti dall’esercizio di attività d’impresa. L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso e deposita memoria. Considerato che: 1. Con unico mezzo la contribuentedenuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la v iolazione e/o falsa applicazione dell’art. 9, comma 17, della legge n. 289/2002, dell’art. 1, comma 665, della legge n. 190/2014, nonché della decisione della Commissione europea 4 agosto 2015 n. C(215) 5549 final. Deduce la ricorrenteche la CTR aveva affermato che i soggetti titolari di redditi di impresa e di partecipazione sono in ogni caso esclusi dall’agevolazione, senza considerare che nel caso di specie l’agevolazione rispettava i limiti previsti dal regolamento de minimis , avendo la contribuente richiesto un rimborso pari a complessivi € 31.613,17, inferiore alla soglia (€ 200.000,00) prevista dal regolamento medesimo. 2. Il motivo è infondato. 2.1. L’art. 138 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 individua i soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990 ammessi ai benefici ivi previsti facendo riferimento all'art. 3 dell'ordinanza del 21 dicembre 1990, n.2057. Quest’ultima, a propria volta, contempla tra i beneficiari delle agevolazioni i soggetti residenti nei Comuni interessati dal sisma (primo comma) ma anche i soggetti che svolgono nell’area di detti comuni la loro attività industriale, commerciale, artigiana ed agricola (secondo comma). [OSCURATO:PERSONA] della Commissione UE del 14/08/2015, C (2015) 5549 final, stabilisce all'art. 1 che «Le misure di aiuto di Stato in oggetto (L. 27 dicembre 2012, n. 289, art. 9, comma 17, e successive modifiche e integrazioni; L. 24 dicembre 2003, n. 350, art. 4, comma 90, e successive modifiche e integrazioni; L. 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 363, e successive modifiche e integrazioni; L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 1011, e successive modifiche e integrazioni; L. 24 dicembre 2007, n. 244, art. 2, comma 109, e successive modifiche e integrazioni; D.L. 29 novembre 2008, n. 185, art. 6, colma 4-bis e 4-ter, e successive modifiche e integrazioni; L. 12 novembre 2011, n. 183, art. 33, comma 28, e successive modifiche e integrazioni; e tutti gli atti esecutivi pertinenti previsti dalle leggi sopracitate), che riducono tributi e contributi dovuti da imprese in aree colpite da calamitànaturali in Italia dal 1990 e cui l'Italia ha dato effetto in maniera illegale in violazione dell'art.108, Par. 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sono incompatibili con il mercato interno». La medesima decisione, tuttavia, ha fatta salva l'ipotesi in cui si tratti di un «aiuto individuale» che «al momento sua concessione, soddisfa le condizioni previste dal regolamento (CE) n. 1407/2013 o dal regolamento (CE) n. 717/2014», ovvero dai regolamenti che prevedono gli aiuti c.d. de minimis(art. 2 dec. cit.). Ove, come nel caso di specie, sia pacifico lo svolgimento di un'attività̀̀ economica da parte del contribuente, il giudice di merito ̀ tenuto a verificare in concreto che il beneficio individuale sia in linea con il regolamento de minimis applicabile (artt. 2 e 3 dec. cit.), «tenendo conto, in specie, che la regola, stabilendo una soglia di aiuto al di sotto della quale l’art. 92, n. 1, TFUE, può̀ considerarsi inapplicabile, costituisce un'eccezione alla generale disciplina relativa agli aiuti di Stato, sicché quando la soglia dell'irrilevanza dovesse essere superata, il beneficio deve essere negato nella sua interezza» (tra le più recenti,Cass. 10/10/2022, n. 29503). In difetto, il giudice di merito deve valutare la sussistenza delle condizioni che, secondo la ridetta decisione della Commissione UE, fanno ritenere comunque compatibili gli aiuti in esame con il mercato interno, ai sensi dell'art. 107, par. 2, lett. b), TFUE, ovvero che si tratti di «aiuti destinati a compensare i danni causati da una calamità naturale» (§ 150, lett. b), dec. cit.), sempre che sussista «un nesso chiaro e diretto tra i danni subiti dalla singola impresa in seguito alle calamitànaturali in oggetto e l'aiuto di Stato concesso a norma delle misure in esame» (§ 136 dec. cit.). Il che presuppone necessariamente (ma non unicamente) che il beneficiario abbia sede operativa nell'area colpita dalla calamitànaturale al momento dell'evento, e che sia evitata una sovra-compensazione rispetto ai danni subiti dalla impresa, scorporando dal danno accertato l'importo compensato da altre fonti (assicurative o da altre misure di aiuto:§ 148 dec cit.). Per il rispetto del principio de minimis, non basta che l'importo chiesto in rimborso ed oggetto del singolo procedimento sia inferiore alla soglia fissata del diritto dell'UE, dovendo invece la relativa prova riguardare l'ammontare massimo totale dell'aiuto rientrante nella categoria de minimissu un periodo di tre anni a decorrere dal momento del primo. 2.2. Nel caso di specie, la ricorrente si è limitata a rilevare che l’importo chiesto a rimborso ̀ inferiore alla soglia prevista dal regolamento de minimis, senza tuttavia dimostrare i presupposti di applicazione dell’agevolazione alla stregua dei parametri innanzi richiamati, tenendo quindi conto di qualsiasi aiuto pubblico accordato nel periodo in considerazione. In particolare, la contribuente non ha neppure fatto menzione a ll’eventuale autocertificazione che , ove prodotta nel giudizio di merito,avrebbe potuto dimostrare il possesso dei requisiti richiesti dal suddetto regolamento. 3. Il ricorso va dunque rigettato. Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore dell’Agenzia delle entrate, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in€ 4.100,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a