Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 26 settembre 2024

Cassazione n. 40687/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza in data 01/03/2024 della Corte di appello di Brescia; letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte con cui il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto il rigetto del ricorso; letta la memoria di replica presentata, in data 26/09/2024, dal difensore dell'imputato, con cui si insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Brescia, in parziale riforma della sentenza con cui il precedente 16/11/2022 il Tribunale di Brescia aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al delitto di omicidio stradale e, per l'effetto, l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia, ha ridotto l'entità della pena e ha concesso al predetto l'ulteriore beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia dello Spoti, avv.to [OSCURATO:PERSONA], che ha articolato un unico motivo di ricorso, di seguito sintetizzato conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con tale motivo di ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge in relazione a quanto previsto dall'art. 218, comma 2, cod. strada e vizio di motivazione per carenza in punto di determinazione della durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.

Sostiene, in specie, che la Corte territoriale avrebbe determinato la durata di tale sanzione senza tener conto dei parametri indicati nell'evocata disposizione normativa, ossia dell'entità del danno apportato, della gravità della violazione commessa e del pericolo che la stessa avrebbe potuto ingenerare per la circolazione, ma avendo, invece, erroneamente riguardo alla sola gravità del fatto e, quindi, a uno dei criteri stabiliti dall'art. 133 cod. pen. per la determinazione dell'entità della pena, come si vorrebbe testimoniato dall'effettuata parametrazione alla durata della pena base in concreto fissata; aggiunge, inoltre, che l'operata quantificazione risulterebbe, per quanto detto, del tutto priva di giustificazione, non essendo stati esplicitati motivi in forza dei quali la durata della sanzione sarebbe stata determinata in due anni, a fronte di una violazione commessa asseritamente non grave, di un pericolo per la circolazione, in tesi, contenuto e di un danno cagionato che si vorrebbe tutt'altro che esorbitante.

3. Il medesimo difensore ha depositato poi, il 26/09/2024, una memoria di replica alle conclusioni rassegnate dalla parte pubblica, insistendo per l'accoglimento del ricorso.

4. Il procedimento è stato trattato in udienza camerale con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del d.l. n. 137/2020, convertito dalla legge n. 176 del 2020, i cui effetti sono stati prorogati dall'art. 5-duodecies del d.l. n. 162 del 2022, convertito, con modificazioni, nella legge n. 199 del 2022 e, da ultimo, dall'art. 17 del d.l. n. 75 del 2023, convertito, con modificazioni, nella legge n. 112 del 2023. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è fondato e merita, pertanto, accoglimento per le ragioni che, di seguito, si espongono.2.

Fondato è l'unico motivo di ricorso, con cui si lamenta violazione di legge in relazione a quanto previsto dall'art. 218, comma 2, cod. strada e vizio di motivazione per carenza, in punto di determinazione della durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, sostenendo, per un verso, che la Corte territoriale avrebbe operato tale determinazione avuto riguardo alla sola gravità del fatto, senza tener conto, invece, dei parametri indicati nella citata disposizione normativa, ossia dell'entità del danno recato, della gravità della violazione commessa e del pericolo che essa avrebbe potuto ingenerare per la circolazione e aggiungendo, per altro verso, che l'effettuata quantificazione risulterebbe priva di giustificazione, posto che non risulterebbero esplicitati motivi in forza dei quali sarebbe stata fissata in ben due anni la durata della sanzione, a fronte di circostanze fattuali indicative della scarsa gravità della violazione commessa, della modestia del pericolo per la circolazione di fatto ingenerato e della lieve entità del danno arrecato.

Ritiene il Collegio che, nella decisione impugnata, la durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida sia stata effettivamente determinata in violazione di legge, essendosi utilizzato, quale unico criterio valutativo, la gravità del fatto, ossia uno dei parametri alla stregua dei quali, ai sensi dell'art. 133 cod. pen., va quantificata la pena, senza tener conto in alcun modo degli indicatori elencati dall'art. 218, comma 2, cod. strada, ai quali, per converso, sarebbe stato doveroso far riferimento.

Sul punto giova, peraltro richiamare anche l'autorevole insegnamento della Suprema Corte, secondo cui «Nei casi di applicazione, da parte del giudice, della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, prevista dall'art. 222 cod. strada, la determinazione della durata di tale sospensione deve essere effettuata non in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. proc. pen., ma in base ai diversi parametri di cui all'art. 218, comma 2, cod. strada, sicché le motivazioni relative alla misura della sanzione penale e di quella amministrativa restano tra di loro autonome e non possono essere raffrontate ai fini di un'eventuale incoerenza o contraddittorietà intrinseca del provvedimento» (così, da ultimo, Sez. 4, n. 4740 del 18/11/2020, dep. 08/02/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280393-01, nonché, in precedenza, Sez. 4, n. 55130 del 09/11/2017, Fiorini, Rv. 271661-01).

3. L'evidenziata violazione di legge, traducendosi in un vizio riconducibile al disposto dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., impone l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Brescia.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza in data 01/03/2024 della Corte di appello di Brescia; letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte con cui il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto il rigetto del ricorso; letta la memoria di replica presentata, in data 26/09/2024, dal difensore dell'imputato, con cui si insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Brescia, in parziale riforma della sentenza con cui il precedente 16/11/2022 il Tribunale di Brescia aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al delitto di omicidio stradale e, per l'effetto, l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia, ha ridotto l'entità della pena e ha concesso al predetto l'ulteriore beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia dello Spoti, avv.to [OSCURATO:PERSONA], che ha articolato un unico motivo di ricorso, di seguito sintetizzato conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con tale motivo di ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge in relazione a quanto previsto dall'art. 218, comma 2, cod. strada e vizio di motivazione per carenza in punto di determinazione della durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida. Sostiene, in specie, che la Corte territoriale avrebbe determinato la durata di tale sanzione senza tener conto dei parametri indicati nell'evocata disposizione normativa, ossia dell'entità del danno apportato, della gravità della violazione commessa e del pericolo che la stessa avrebbe potuto ingenerare per la circolazione, ma avendo, invece, erroneamente riguardo alla sola gravità del fatto e, quindi, a uno dei criteri stabiliti dall'art. 133 cod. pen. per la determinazione dell'entità della pena, come si vorrebbe testimoniato dall'effettuata parametrazione alla durata della pena base in concreto fissata; aggiunge, inoltre, che l'operata quantificazione risulterebbe, per quanto detto, del tutto priva di giustificazione, non essendo stati esplicitati motivi in forza dei quali la durata della sanzione sarebbe stata determinata in due anni, a fronte di una violazione commessa asseritamente non grave, di un pericolo per la circolazione, in tesi, contenuto e di un danno cagionato che si vorrebbe tutt'altro che esorbitante. 3. Il medesimo difensore ha depositato poi, il 26/09/2024, una memoria di replica alle conclusioni rassegnate dalla parte pubblica, insistendo per l'accoglimento del ricorso. 4. Il procedimento è stato trattato in udienza camerale con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del d.l. n. 137/2020, convertito dalla legge n. 176 del 2020, i cui effetti sono stati prorogati dall'art. 5-duodecies del d.l. n. 162 del 2022, convertito, con modificazioni, nella legge n. 199 del 2022 e, da ultimo, dall'art. 17 del d.l. n. 75 del 2023, convertito, con modificazioni, nella legge n. 112 del 2023. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è fondato e merita, pertanto, accoglimento per le ragioni che, di seguito, si espongono.2. Fondato è l'unico motivo di ricorso, con cui si lamenta violazione di legge in relazione a quanto previsto dall'art. 218, comma 2, cod. strada e vizio di motivazione per carenza, in punto di determinazione della durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, sostenendo, per un verso, che la Corte territoriale avrebbe operato tale determinazione avuto riguardo alla sola gravità del fatto, senza tener conto, invece, dei parametri indicati nella citata disposizione normativa, ossia dell'entità del danno recato, della gravità della violazione commessa e del pericolo che essa avrebbe potuto ingenerare per la circolazione e aggiungendo, per altro verso, che l'effettuata quantificazione risulterebbe priva di giustificazione, posto che non risulterebbero esplicitati motivi in forza dei quali sarebbe stata fissata in ben due anni la durata della sanzione, a fronte di circostanze fattuali indicative della scarsa gravità della violazione commessa, della modestia del pericolo per la circolazione di fatto ingenerato e della lieve entità del danno arrecato. Ritiene il Collegio che, nella decisione impugnata, la durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida sia stata effettivamente determinata in violazione di legge, essendosi utilizzato, quale unico criterio valutativo, la gravità del fatto, ossia uno dei parametri alla stregua dei quali, ai sensi dell'art. 133 cod. pen., va quantificata la pena, senza tener conto in alcun modo degli indicatori elencati dall'art. 218, comma 2, cod. strada, ai quali, per converso, sarebbe stato doveroso far riferimento. Sul punto giova, peraltro richiamare anche l'autorevole insegnamento della Suprema Corte, secondo cui «Nei casi di applicazione, da parte del giudice, della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, prevista dall'art. 222 cod. strada, la determinazione della durata di tale sospensione deve essere effettuata non in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. proc. pen., ma in base ai diversi parametri di cui all'art. 218, comma 2, cod. strada, sicché le motivazioni relative alla misura della sanzione penale e di quella amministrativa restano tra di loro autonome e non possono essere raffrontate ai fini di un'eventuale incoerenza o contraddittorietà intrinseca del provvedimento» (così, da ultimo, Sez. 4, n. 4740 del 18/11/2020, dep. 08/02/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280393-01, nonché, in precedenza, Sez. 4, n. 55130 del 09/11/2017, Fiorini, Rv. 271661-01). 3. L'evidenziata violazione di legge, traducendosi in un vizio riconducibile al disposto dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., impone l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Brescia. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad
Sentenza Cassazione n. 40687/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris