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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 30383/2026

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nza del 13/06/2025 della Corte d'appello di Napolivisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;vista la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];vista la requisitoria con cui il Sost. [OSCURATO:PERSONA] hachiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;in procedura a trattazione scritta.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza emessa in data 10 gennaio 2023 il Tribunale di Beneventoha affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in riferimento ai reati didetenzione di arma clandestina, ricettazione ed altro, per fatti accertati in data13 luglio 2018.

Riuniti i reati dal vincolo della continuazione, la pena è statadeterminata in anni quattro e mesi quattro di reclusione e 1.500 euro di multa.2.

Le fonti di prova a carico del [OSCURATO:PERSONA] sono rappresentate essenzialmentedai risultati di una attività di perquisizione (avvenuta in data 13 luglio 2018)svolta in un locale adiacente l’esercizio commerciale del [OSCURATO:PERSONA], adibito a depositoe utilizzato dal [OSCURATO:PERSONA] medesimo.

In detto locale (all’interno di un frigoriferodismesso) è stata rinvenuta l’arma calibro 7.65 con matricola abrasa, lemunizioni e il materiale esplosivo (due bombe carta).

Il Tribunale ritienedimostrata al di là di ogni ragionevole dubbio la disponibilità dell’arma e degliesplosivi in capo al [OSCURATO:PERSONA], anche in ragione del contenuto di conversazionitelefoniche oggetto di captazione sulla sua utenza nei giorni immediatamentesuccessivi alla perquisizione.3.

La Corte di Appello di Napoli, con sentenza emessa in data 13 giugno2025 ha confermato la prima decisione (prendendo atto della estinzione perintervenuta prescrizione del reato concernente le munizioni).In motivazione vengono affrontate le questioni che seguono:- quanto alla pretesa inutilizzabilità di elementi di prova raccolti ai sensidell’art.507 cod.proc.pen. in primo grado, la Corte territoriale osserva chenessun divieto può dirsi violato nel caso in esame, ben potendo l’attivitàintegrativa riguardare prove testimoniali non introdotte dalle parti;- quanto al tema della riferibilità dell’arma e degli esplosivi al [OSCURATO:PERSONA], laCorte territoriale osserva che da un lato è pacifica la disponibilità del locale diappoggio in capo al [OSCURATO:PERSONA], adibito a deposito di oggetti utilizzati nel baradiacente, dall’altro vi sono elementi specifici che confermano la tesi di accusa(captazioni e dichiarazioni del teste Lombardi);- viene respinta la richiesta di attenuazione del trattamentosanzionatorio, sia in ragione della particolare gravità del fatto che in ragionedell’assenza di elementi positivi tale a determinare simile necessità.4.

Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione – nelle formedi legge – [OSCURATO:PERSONA].

Il ricorso è affidato a quattro motivi.4.1 Al primo motivo si deduce vizio del procedimento probatorio condenuncia di nullità.Si ripropone la tesi di uno scorretto utilizzo del potere istruttorio di ufficio daparte del giudice di primo grado, che avrebbe tratto spunto dai contenuti deltitolo cautelare.Ciò avrebbe determinato una palese violazione del principio generale diimparzialità del giudice, con compromissione dei valori del giusto processo.Il teste Lombardo era citato nel titolo cautelare e il recupero di tale attodiventa lesivo dei principi generali di cui sopra.4.2 Al secondo motivo si deduce erronea applicazione di legge e vizio dimotivazione in punto di affermazione di penale responsabilità.Si contesta l’avventa attribuzione al [OSCURATO:PERSONA] della disponibilità delle resillecite.Si riprende il tema della possibile fruizione del locale da parte di terzi, nonesplorato in modo adeguato dalla Corte di merito.

Si ritiene che solo con laescussione, peraltro problematica, del teste Lombardo si sarebbe raggiunta unaprova a carico del [OSCURATO:PERSONA].4.3 Al terzo motivo si deduce erronea applicazione di legge e vizio dimotivazione in riferimento ai parametri legali di determinazione della pena.La Corte avrebbe omesso di motivare le scelte operate in tema diquantificazione della pena-base e degli aumenti per la continuazione.4.4 Al quarto motivo analoga deduzione viene rivolta al diniego dellecircostanze attenuanti generiche.Si sostiene la mera apparenza di motivazione, a fronte di elementi favorevoliin punto di personalità come la corretta condotta processuale e la assenza dievidenze circa l’utilizzo dell’arma.La difesa ha depositato due memorie a sostegno dei motivi di ricorso.In entrambe si insiste sulla validità del primo motivo di ricorso, attesa laavvenuta compromissione del carattere fondamentale del giudizio, rappresentatodalla imparzialità del giudice.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza deimotivi addotti, caratterizzati peraltro da aspetti di evidente genericità.2.

Quanto al primo motivo va premesso che il ricorrente muove da unassunto che non è in alcun modo dimostrato, rappresentato – in tesi – dall’avvenuto stimolo di raccolta istruttoria da parte del giudice del dibattimento inragione dei contenuti del titolo cautelare.

Si tratta di una tesi che non è fornita diriscontro alcuno e che tende a rappresentare in modo unilaterale gli accadimentiprocessuali.In ogni caso, per costante orientamento di questa Corte di legittimità(derivante anche dai contenuti della nota decisione n.11 del 1993 Corte Cost.) varibadito l’esercizio del potere istruttorio ex officio non solo è da ritenersicompatibile con l’impronta accusatoria del codice di rito ma non è sindacabile nelsuo momento genetico: nell'esercizio del potere di ammissione di nuove prove,conferitogli dall'art. 507 cod. proc. pen., il giudice di merito - tenuto a nontrascurare che fine primario ed ineludibile del processo penale non può cherimanere quello della ricerca della verità e che ad un ordinamento improntato alprincipio di legalità ed a quello connesso di obbligatorietà dell'azione penale nonsono consone metodologie processuali che ostacolino in modo irragionevole ilprocesso di accertamento del fatto storico necessario per pervenire ad una giustadecisione - è stato, dal legislatore, munito di un potere riequilibrante, atto asupplire alle carenze probatorie delle parti, quando le stesse incidono in mododeterminante sulla formazione del convincimento e sul risultato del giudizio.Deve pertanto ritenersi che l'esercizio del potere officioso sia attuabile tutte levolte in cui le prove dedotte dalle parti non siano ritenute sufficienti ad esercitarela funzione conoscitiva del processo, posto che, in tanto può ritenersi l'assolutanecessità di assumere nuove prove, in quanto l'esistenza delle stesse risulti dagli27/09/1996, dep. 1997, Papini, Rv. 208009 - 01).La deduzione va pertanto dichiarata manifestamente infondata.3.

Quanto al secondo motivo si tratta di mere riproposizioni – del tuttogeneriche – delle tesi difensive già introdotte sia in primo che in secondo grado.La difesa non si confronta con le puntuali e logiche argomentazioni contenutenelle decisioni di merito, basate su più fonti dimostrative e non solo sui contenuticonfessori indiretti apportati dal teste Lombardi.Ne va dunque affermata la inammissibilità per genericità.4.

Anche il terzo e il quarto motivo, in tema di determinazione deltrattamento sanzionatorio, risultano generici.La Corte di secondo grado – seppure in modo sintetico – non si è sottratta aipropri doveri argomentativi.

In particolare, ad orientare la valutazione è stata laritenuta pericolosità della condotta, posto che la pistola con matricola abrasa(con relativo munizionamento) e i materiali esplosivi erano detenuti in un luogoprospiciente la pubblica via, in modo da poter essere agevolmente reperita eutilizzata.

Né le doglianze difensive individuano una reale criticità dellevalutazioni in punto di personalità.

Va pertanto dichiarata, nel suo complesso, lainammissibilità del ricorso.Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza dielementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa diinammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di unasanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 26/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteRAFFAELLO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nza del 13/06/2025 della Corte d'appello di Napolivisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;vista la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];vista la requisitoria con cui il Sost. [OSCURATO:PERSONA] hachiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;in procedura a trattazione scritta.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza emessa in data 10 gennaio 2023 il Tribunale di Beneventoha affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in riferimento ai reati didetenzione di arma clandestina, ricettazione ed altro, per fatti accertati in data13 luglio 2018. Riuniti i reati dal vincolo della continuazione, la pena è statadeterminata in anni quattro e mesi quattro di reclusione e 1.500 euro di multa.2. Le fonti di prova a carico del [OSCURATO:PERSONA] sono rappresentate essenzialmentedai risultati di una attività di perquisizione (avvenuta in data 13 luglio 2018)svolta in un locale adiacente l’esercizio commerciale del [OSCURATO:PERSONA], adibito a depositoe utilizzato dal [OSCURATO:PERSONA] medesimo. In detto locale (all’interno di un frigoriferodismesso) è stata rinvenuta l’arma calibro 7.65 con matricola abrasa, lemunizioni e il materiale esplosivo (due bombe carta). Il Tribunale ritienedimostrata al di là di ogni ragionevole dubbio la disponibilità dell’arma e degliesplosivi in capo al [OSCURATO:PERSONA], anche in ragione del contenuto di conversazionitelefoniche oggetto di captazione sulla sua utenza nei giorni immediatamentesuccessivi alla perquisizione.3. La Corte di Appello di Napoli, con sentenza emessa in data 13 giugno2025 ha confermato la prima decisione (prendendo atto della estinzione perintervenuta prescrizione del reato concernente le munizioni).In motivazione vengono affrontate le questioni che seguono:- quanto alla pretesa inutilizzabilità di elementi di prova raccolti ai sensidell’art.507 cod.proc.pen. in primo grado, la Corte territoriale osserva chenessun divieto può dirsi violato nel caso in esame, ben potendo l’attivitàintegrativa riguardare prove testimoniali non introdotte dalle parti;- quanto al tema della riferibilità dell’arma e degli esplosivi al [OSCURATO:PERSONA], laCorte territoriale osserva che da un lato è pacifica la disponibilità del locale diappoggio in capo al [OSCURATO:PERSONA], adibito a deposito di oggetti utilizzati nel baradiacente, dall’altro vi sono elementi specifici che confermano la tesi di accusa(captazioni e dichiarazioni del teste Lombardi);- viene respinta la richiesta di attenuazione del trattamentosanzionatorio, sia in ragione della particolare gravità del fatto che in ragionedell’assenza di elementi positivi tale a determinare simile necessità.4. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione – nelle formedi legge – [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorso è affidato a quattro motivi.4.1 Al primo motivo si deduce vizio del procedimento probatorio condenuncia di nullità.Si ripropone la tesi di uno scorretto utilizzo del potere istruttorio di ufficio daparte del giudice di primo grado, che avrebbe tratto spunto dai contenuti deltitolo cautelare.Ciò avrebbe determinato una palese violazione del principio generale diimparzialità del giudice, con compromissione dei valori del giusto processo.Il teste Lombardo era citato nel titolo cautelare e il recupero di tale attodiventa lesivo dei principi generali di cui sopra.4.2 Al secondo motivo si deduce erronea applicazione di legge e vizio dimotivazione in punto di affermazione di penale responsabilità.Si contesta l’avventa attribuzione al [OSCURATO:PERSONA] della disponibilità delle resillecite.Si riprende il tema della possibile fruizione del locale da parte di terzi, nonesplorato in modo adeguato dalla Corte di merito. Si ritiene che solo con laescussione, peraltro problematica, del teste Lombardo si sarebbe raggiunta unaprova a carico del [OSCURATO:PERSONA].4.3 Al terzo motivo si deduce erronea applicazione di legge e vizio dimotivazione in riferimento ai parametri legali di determinazione della pena.La Corte avrebbe omesso di motivare le scelte operate in tema diquantificazione della pena-base e degli aumenti per la continuazione.4.4 Al quarto motivo analoga deduzione viene rivolta al diniego dellecircostanze attenuanti generiche.Si sostiene la mera apparenza di motivazione, a fronte di elementi favorevoliin punto di personalità come la corretta condotta processuale e la assenza dievidenze circa l’utilizzo dell’arma.La difesa ha depositato due memorie a sostegno dei motivi di ricorso.In entrambe si insiste sulla validità del primo motivo di ricorso, attesa laavvenuta compromissione del carattere fondamentale del giudizio, rappresentatodalla imparzialità del giudice.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza deimotivi addotti, caratterizzati peraltro da aspetti di evidente genericità.2. Quanto al primo motivo va premesso che il ricorrente muove da unassunto che non è in alcun modo dimostrato, rappresentato – in tesi – dall’avvenuto stimolo di raccolta istruttoria da parte del giudice del dibattimento inragione dei contenuti del titolo cautelare. Si tratta di una tesi che non è fornita diriscontro alcuno e che tende a rappresentare in modo unilaterale gli accadimentiprocessuali.In ogni caso, per costante orientamento di questa Corte di legittimità(derivante anche dai contenuti della nota decisione n.11 del 1993 Corte Cost.) varibadito l’esercizio del potere istruttorio ex officio non solo è da ritenersicompatibile con l’impronta accusatoria del codice di rito ma non è sindacabile nelsuo momento genetico: nell'esercizio del potere di ammissione di nuove prove,conferitogli dall'art. 507 cod. proc. pen., il giudice di merito - tenuto a nontrascurare che fine primario ed ineludibile del processo penale non può cherimanere quello della ricerca della verità e che ad un ordinamento improntato alprincipio di legalità ed a quello connesso di obbligatorietà dell'azione penale nonsono consone metodologie processuali che ostacolino in modo irragionevole ilprocesso di accertamento del fatto storico necessario per pervenire ad una giustadecisione - è stato, dal legislatore, munito di un potere riequilibrante, atto asupplire alle carenze probatorie delle parti, quando le stesse incidono in mododeterminante sulla formazione del convincimento e sul risultato del giudizio.Deve pertanto ritenersi che l'esercizio del potere officioso sia attuabile tutte levolte in cui le prove dedotte dalle parti non siano ritenute sufficienti ad esercitarela funzione conoscitiva del processo, posto che, in tanto può ritenersi l'assolutanecessità di assumere nuove prove, in quanto l'esistenza delle stesse risulti dagli27/09/1996, dep. 1997, Papini, Rv. 208009 - 01).La deduzione va pertanto dichiarata manifestamente infondata.3. Quanto al secondo motivo si tratta di mere riproposizioni – del tuttogeneriche – delle tesi difensive già introdotte sia in primo che in secondo grado.La difesa non si confronta con le puntuali e logiche argomentazioni contenutenelle decisioni di merito, basate su più fonti dimostrative e non solo sui contenuticonfessori indiretti apportati dal teste Lombardi.Ne va dunque affermata la inammissibilità per genericità.4. Anche il terzo e il quarto motivo, in tema di determinazione deltrattamento sanzionatorio, risultano generici.La Corte di secondo grado – seppure in modo sintetico – non si è sottratta aipropri doveri argomentativi. In particolare, ad orientare la valutazione è stata laritenuta pericolosità della condotta, posto che la pistola con matricola abrasa(con relativo munizionamento) e i materiali esplosivi erano detenuti in un luogoprospiciente la pubblica via, in modo da poter essere agevolmente reperita eutilizzata. Né le doglianze difensive individuano una reale criticità dellevalutazioni in punto di personalità. Va pertanto dichiarata, nel suo complesso, lainammissibilità del ricorso.Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza dielementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa diinammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di unasanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 26/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteRAFFAELLO [OSCURATO:PERSONA]
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