CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 05107/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/03/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso proposto nell'interesse del ricorrente, con il quale si deduce la violazione di legge ed il vizio della motivazione in punto di giudizio di responsabilità per il delitto di truffa, non è formulato in termini consentiti dalla legge in sede di legittimità perché risulta fondato su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte con l'atto di appello puntualmente disattese dai giudici di secondo grado, dovendosi le stesse considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza impugnata; che, a tale riguardo, deve ribadirsi il consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui «sono inammissibili i motivi che riproducono pedissequamente le censure dedotte in appello, al più con l'aggiunta di espressioni che contestino, in termini meramente assertivi ed apodittici, la correttezza della sentenza impugnata, laddove difettino di una critica puntuale al provvedimento e non prendano in considerazione, per confutarle in fatto e/o in diritto, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non sono stati accolti» (Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521 - 01); considerato che la Corte territoriale, con motivazione esente dai vizi logici e giuridici, ha esplicitato congruamente le ragioni del proprio convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione della responsabilità (si vedano le pagine 2 e 3 della sentenza impugnata nella quale si valorizza sia il dato, pacifico, dell' accredito della ricarica effettuata dalla persona offesa, querelante, sulla carta prepagata intestata all'imputato il quale ne aveva denunciato lo smarrimento solo nei giorni successivi all'azione fraudolenta senza alcuna indicazione su tempi luoghi e modalità, sia il fatto che l'utenza telefonica utilizzata per i contatti con la vittima era stata attivata in Cagliari nella cui provincia risiedeva, all'epoca, l'odierno ricorrente); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 16 dic