CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 luglio 2022
Cassazione n. 29286/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/12/2021 della Corte di appello di Torino visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso ela memoria prodotta nell'interesse del ricorrete; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto; Considerato inoltre che tali motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati, con motivazione completa e giuridicamente ineccepibile perché coerente con i principi in materia di completezza dell'istruttoria e valutazione della prova, sulla sussistenza degli elementi costitutivi dei reati di resistenza e lesioni nonché sulla insussistenza della causa di giustificazione di cui all'art. 393-bis cod. pen. - allegata anche ai sensi dell'art. 59, comma 4, cod. pen.- non essendo state comprovate circostanze che potessero aver avvalorato il convincimento dell'imputato di essere destinatario di un comportamento persecutorio degli agenti, viceversa legittimato dalla adozione del provvedimento di trattamento sanitario obbligatorio nei suoi confronti. Insuscettíbile di censura - perché logicamente motivato - l'esercizio dei poteri discrezionali dei giudici di merito che hanno applicato la pena nel minimo; le circostanze attenuanti generiche ed un contenuto aumento per la continuazione. Non incrina il giudizio di inammissibilità il contenuto della memoria che riproduce le censure già svolte con il ricorso e le cui argomentazioni non incidono sulle valutazioni, corrette e adeguatamente motivate, dei giudici del merito; Considerato che all'inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia liquidare come in dispositivo. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 1 luglio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]