CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 maggio 2022
Cassazione n. 27797/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e IN DIRITTO 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato le richieste di misure alternative ai sensi dell'art. 47 e 47-ter Ord. pen., proposte nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], condannato in esecuzione della pena di mesi dieci di reclusione in relazione al reato di evasione dagli arresti domiciliari. 2. Ritenuto che il motivo unico dedotto devolve censura inammissibile in sede di legittimità in quanto non scandita dalla necessaria specificità, rispetto alle argomentazioni articolate poste a base della decisione impugnata (cfr. pag. 1 del provvedimento) e che, comunque, questa è manifestamente infondata in quanto denuncia presunto difetto di motivazione, smentito dalla lettura del provvedimento censurato che non si limita a valutare n precedenti penali e giudiziari del condannato. 2.1.Rilevato, invero, che oltre a prospettare censure in fatto, tendenti alla rilettura degli elementi valutati dal Tribunale di sorveglianza, si deduce che non mancherebbe la disponibilità ad accogliere il condannato presso il domicilio dei genitori, ma che l'esame degli atti (doveroso per il tipo di eccezione formulata) evidenzia che, in data 24 giugno 2021, personale del Commissariato di Spinaceto, nel corso di accertamenti svolti sul domicilio del condannato, harn-22 raccolto il rifiuto dei genitori del Bispuri ad accoglierlo presso l'abitazione (perché intimoriti della condotta aggressiva del figlio: cfr. atti). 3. Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 maggio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]