CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 17871/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 10 gennaio 1977 avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Caltanissetta del 10 gennaio 2024 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo qualificarsi il ricorso in termini di opposizione; [OSCURATO:PERSONA] E DIRITTO Rilevato che con sentenza del 19 giugno 2019, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Caltanissetta ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata ex art 444 e ss. cod. proc. pen. con confisca delle somme di denaro ivi meglio precisate, in ragione, tra le altre imputazioni, del reato, allo stesso contestato, ex art. 260 d.lgs. n. 152 del 2006; rilevato, ancora, che con istanza rivolta allo stesso decidente, quale giudice dell'esecuzione del citato provvedimento, è stata chiesta la restituzione dei beni, sottoposti a sequestro preventivo nel corso del medesimo procedimento, non restituiti in esito alla definizione dello stesso; considerato che, con il provvedimento descritto in epigrafe, la detta istanza di restituzione è stata rigettata e che avverso la stessa, nell'interesse del Vicari, la difesa ha interposto ricorso per cassazione lamentando violazione di legge con riferimento all'art. 2, comma 4, cod. pen. in relazione all'art 260 d.lgs. n. 152 del 2006 perché la confisca obbligatoria, richiamata dal provvedimento impugnato a sostegno della reiezione della istanza, prevista ora dall'art 452 quaterdecies, comma 5, cod. pen. è stata introdotta nel sistema (con la legge n. 68 del 2015 modificando l'originario contenuto della citata art 260 del codice dell'ambiente) a far data dal 29 maggio 2015, così da ritenersi non applicabile retroattivamente per condotte, come quella di specie, commesse sino al 26 marzo 2016, nonché in ragione di un addotto vizio di motivazione in ragione della parimenti ritenuta confiscabilità dei medesimi beni ex art. 240 cod. pen.; ritenuto che secondo il costante orientamento reso da questa Corte sul tema (Sez. 6, n. 13445 del 12/02/2014, Rv. 259454;Sez. 1, n. 47750 del 18/11/2022 Rv. 283858), in tema di confisca, avverso il provvedimento del giudice dell'esecuzione - sia che questi abbia deciso "de plano" ai sensi dell'art. 667, quarto comma, cod. proc. pen. sia che abbia provveduto irritualmente nelle forme dell'udienza camerale ex art. 666 cod. proc. pen. - è prevista solo la facoltà di proporre opposizione, sicché come tale deve essere riqualificato l'eventuale ricorso per cassazione proposto avverso il suddetto provvedimento, nel rispetto del principio generale della conservazione degli atti giuridici e del "favor impugnationis", con conseguente trasmissione degli atti al giudice competente; P.Q.M. Qualificata l'impugnazione come opposizione, dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Calta