Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2025
ECLI:EU:C:2025:975
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62023CJ0448_RES
Causa C‑448/23
[OSCURATO:PERSONA] europea
contro
Repubblica di Polonia
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 18 dicembre 2025
«Inadempimento di uno Stato – Articolo 2 TUE – Articolo 4, paragrafo 3, TUE – Articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE – Stato di diritto – Tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell’Unione – Principi dell’autonomia, del primato, di effettività e di applicazione uniforme del diritto dell’Unione – Principio dell’effetto vincolante della giurisprudenza della Corte – Sentenze del Trybunał Konstytucyjny (Corte costituzionale, Polonia) – Sentenze della Corte e provvedimenti provvisori ai sensi dell’articolo 279 TFUE relativi all’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE – Rigetto da parte del Trybunał Konstytucyjny (Corte costituzionale) di tali sentenze e di tali provvedimenti provvisori in quanto
ultra vires
– Identità costituzionale nazionale – Divieto imposto dal Trybunał Konstytucyjny (Corte costituzionale) a tutti gli organi dei poteri pubblici di applicare l’articolo 2 e l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE – Articolo 47, secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Requisito di un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge – Composizione irregolare del Trybunał Konstytucyjny (Corte costituzionale)»
Stati membri – Obblighi – Inadempimento – Responsabilità – Portata – Giurisprudenza del giudice costituzionale
(Art. 258 TFUE)
(v. punti 100, 101)
Stati membri – Obblighi – Predisposizione dei mezzi di ricorso necessari per assicurare una tutela giurisdizionale effettiva – Rispetto del principio dell’indipendenza dei giudici – Primato ed effetto diretto del diritto dell’Unione – Obblighi dei giudici nazionali – Obbligo di disapplicare, di propria iniziativa, qualsiasi normativa o prassi nazionale che osti alla piena efficacia di una disposizione di diritto dell’Unione dotata di effetto diretto
(Art. 19, § 1, comma 2, TUE)
(v. punti 113-117)
Stati membri – Obblighi – Predisposizione dei mezzi di ricorso necessari per assicurare una tutela giurisdizionale effettiva – Rispetto del principio dell’indipendenza dei giudici – Diritto a un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge – Primato ed effetto diretto del diritto dell’Unione – Giurisprudenza costituzionale che osta all’applicazione da parte dei giudici nazionali del diritto dell’Unione come interpretato dalla Corte – Inammissibilità
(Art. 19, § 1, comma 2, TUE)
(v. punti 121-125)
Stati membri – Obblighi – Predisposizione dei mezzi di ricorso necessari per assicurare una tutela giurisdizionale effettiva – Rispetto del principio dell’indipendenza dei giudici – Rispetto dello Stato di diritto – Giurisprudenza costituzionale che nega il riconoscimento di provvedimenti provvisori adottati dalla Corte volti a preservare il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva dinanzi a un giudice indipendente – Violazione manifesta della competenza della Corte – Inammissibilità
(Art. 19, § 1, comma 2, TUE; art. 279 TFUE)
(v. punti 130-133, 138-141)
Stati membri – Obblighi – Predisposizione dei mezzi di ricorso necessari per assicurare una tutela giurisdizionale effettiva – Rispetto del principio dell’indipendenza dei giudici – Primato ed effetto diretto del diritto dell’Unione – Rispetto dello Stato di diritto – Giurisprudenza costituzionale che respinge il primato del diritto dell’Unione sulle norme costituzionali nazionali – Inammissibilità – Nozione di identità nazionale di uno Stato membro – Violazione di tale nozione a causa del rispetto dei principi e valori dell’Unione europea – Insussistenza
(Art. 19, § 1, comma 2, TUE; art. 279 TFUE)
(v. punti 178-186, 191-195)
Stati membri – Obblighi – Predisposizione dei mezzi di ricorso necessari per assicurare una tutela giurisdizionale effettiva – Rispetto del principio dell’indipendenza dei giudici – Primato ed effetto diretto del diritto dell’Unione – Principio dell’effetto vincolante della giurisprudenza della Corte – Obblighi dei giudici nazionali – Giurisprudenza costituzionale che statuisce in modo unilaterale e definitivo sulla portata delle competenze attribuite all’Unione – Inammissibilità – Giurisprudenza che rifiuta di conformarsi a decisioni della Corte e che vieta a tutti gli organi dei poteri pubblici di applicare il diritto dell’Unione come interpretato dalla Corte – Inammissibilità – Nozione di identità nazionale di uno Stato membro – Violazione di tale nozione a causa dell’interpretazione del diritto dell’Unione fornita dalla Corte – Insussistenza
(Artt. 4, §§ 1 e 2, 5, § 2, 13, § 2, e 19, § 1, comma 2, TUE; artt. 267 e 344 TFUE)
(v. punti 203-214, 218-233)
Stati membri – Obblighi – Predisposizione dei mezzi di ricorso necessari per assicurare una tutela giurisdizionale effettiva – Rispetto del principio dell’indipendenza dei giudici – Diritto a un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge – Nomina dei giudici della Corte costituzionale e del suo presidente effettuata in palese violazione delle norme fondamentali che regolano il sistema giudiziario – Condizioni della nomina che hanno suscitato dubbi legittimi nei singoli sull’indipendenza e sull’imparzialità di tali persone – Composizione irregolare di tale organo giurisdizionale – Inammissibilità
(Art. 19, § 1, comma 2, TUE; art. 258 TFUE)
(v. punti 273-276, 279-281, 287-291, 293, 294)
[OSCURATO:PERSONA] per la prima volta di un ricorso per inadempimento riguardante due sentenze di un organo giurisdizionale costituzionale nazionale che dichiarano l’incompatibilità di varie disposizioni e principi rientranti nell’ambito costituzionale dell’Unione europea con la Costituzione nazionale, la Corte, riunita in Grande Sezione, accoglie il ricorso proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] contro la Polonia. Da un lato, la Corte ribadisce, in particolare, la portata dei principi del primato, dell’autonomia e di effettività del diritto dell’Unione nonché il principio dell’effetto vincolante della giurisprudenza della Corte. Dall’altro lato, la Corte si pronuncia sulle conseguenze della nomina irregolare di membri di un organo giurisdizionale costituzionale sulla sua qualità di «giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge», ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE.
Nell’ottobre 2015, la settima legislatura del Sejm (Camera bassa del Parlamento, Polonia) ha eletto cinque persone alla carica di giudice del Trybunał Konstytucyjny (Corte costituzionale, Polonia). Tre di loro dovevano sostituire i giudici il cui mandato scadeva il 6 novembre 2015, e due di loro gli altri giudici, il cui mandato scadeva nel dicembre 2015. Un mese più tardi, dopo le elezioni parlamentari del 25 ottobre 2015, l’ottava legislatura della Camera bassa ha adottato cinque delibere che dichiaravano l’assenza di effetti giuridici di tale elezione e ha poi eletto cinque nuove persone a detta carica nel dicembre 2015. Tre di loro, vale a dire H.C., L.M. e M.M., dovevano sostituire i giudici il cui mandato era scaduto il 6 novembre 2015 e due di loro i giudici il cui mandato scadeva nel dicembre 2015. Tali cinque persone hanno successivamente prestato giuramento dinanzi al Presidente della Repubblica di Polonia. Tuttavia, il presidente della Corte costituzionale dell’epoca ha rifiutato che quattro di detti giudici che avevano prestato giuramento si insediassero fino a quando non fosse stata chiarita la questione della validità della loro elezione da parte della Camera bassa.
In tale contesto, la Corte costituzionale ha emesso due sentenze (
1
) nelle quali ha dichiarato, in sostanza, che l’elezione, durante la settima legislatura della Camera bassa, di tre giudici destinati a sostituire i giudici il cui mandato doveva scadere il 6 novembre 2015 era valida, ma che la Camera bassa non era legittimata a procedere, durante la stessa legislatura, all’elezione di due giudici per sostituire i giudici il cui mandato doveva scadere nel dicembre 2015, vale a dire durante la nuova legislatura. La Corte costituzionale ha inoltre sottolineato che il Presidente della Repubblica di Polonia era tenuto a ricevere il giuramento dei tre giudici eletti nell’ottobre 2015, in quanto lo stesso non disponeva di alcun potere discrezionale al riguardo.
Tuttavia, nonostante tali sentenze, nessuna delle tre persone elette nell’ottobre 2015 ha prestato giuramento dinanzi al Presidente della Repubblica di Polonia né si è insediata in tale organo giurisdizionale.
Successivamente, il 20 dicembre 2016, la giudice J.P., che allora rivestiva la carica di facente funzione di presidente della Corte costituzionale, ha autorizzato H.C., L.M. e M.M. a insediarsi in tale organo giurisdizionale.
In pari data, ella ha convocato per il giorno stesso una riunione dell’assemblea generale dei giudici di tale organo giurisdizionale, al fine di eleggere i candidati alla carica di presidente della Corte costituzionale e di presentarli al Presidente della Repubblica.
Dei quattordici giudici di tale organo giurisdizionale presenti all’assemblea generale, solo sei giudici, tra cui H.C., L.M. e M.M., hanno partecipato all’elezione dei candidati alla carica di presidente. Due candidati sono stati poi presentati al Presidente della Repubblica: la giudice J.P., che ha ottenuto cinque voti, e il giudice M.M., che ha ottenuto un voto. Il giorno seguente, il Presidente della Repubblica ha nominato la giudice J.P. alla carica di presidente della Corte costituzionale.
Il 14 luglio (
2
) e il 7 ottobre (
3
) 2021, la Corte costituzionale ha pronunciato due sentenze concernenti l’incompatibilità con la Costituzione polacca (
4
) della giurisprudenza della Corte di giustizia relativa, in particolare, all’obbligo derivante dall’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE di assicurare una tutela giurisdizionale effettiva (in prosieguo: le «sentenze controverse»).
Ritenendo che, alla luce delle sentenze della Corte costituzionale, la Polonia fosse venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del diritto dell’Unione (
5
), la [OSCURATO:PERSONA] ha proposto un ricorso per inadempimento dinanzi alla Corte ai sensi dell’articolo 258 TFUE (
6
).
Giudizio della Corte
In via preliminare, la Corte ricorda che, ai sensi dell’articolo 258 TFUE, l’inadempimento di uno Stato membro può essere dichiarato indipendentemente dall’organo di tale Stato la cui azione o inerzia abbia comportato l’inadempimento, anche nel caso in cui la giurisprudenza della Corte costituzionale di uno Stato membro possa dare luogo a un inadempimento da parte di tale Stato membro degli obblighi ad esso incombenti in forza del diritto dell’Unione.
Sulla prima censura
Per quanto concerne, in un primo momento, l’asserita incompatibilità tra l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE e la sentenza del 7 ottobre 2021, la Corte ricorda che tale disposizione impone agli Stati membri di prevedere un sistema di rimedi giurisdizionali e di procedure che garantiscano ai singoli il rispetto del loro diritto a una tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell’Unione. Nel novero dei requisiti che gli organi giurisdizionali nazionali devono soddisfare rientrano l’indipendenza e l’imparzialità di tali organi, le quali concretizzano dunque il valore fondamentale dello Stato di diritto sancito dall’articolo 2 TUE, al cui rispetto sono tenuti sia l’Unione sia gli Stati membri.
Spetta alla Corte precisare tali requisiti nell’ambito del compito affidatole dall’articolo 19, paragrafo 1, primo comma, TUE, che consiste nel garantire il rispetto del diritto nell’interpretazione e nell’applicazione dei Trattati.
Al riguardo, la Corte osserva che l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, pone a carico degli Stati membri un obbligo di risultato chiaro, preciso e incondizionato, il cui effetto diretto implica, conformemente al principio del primato del diritto dell’Unione, che venga disapplicata qualsiasi disposizione, giurisprudenza o prassi nazionale contraria a tale articolo.
Di conseguenza, è incompatibile con le esigenze inerenti alla natura stessa di tale diritto qualsiasi disposizione o qualsiasi prassi nazionale che riduca l’efficacia del diritto dell’Unione escludendo che il giudice competente abbia il potere di fare, all’atto dell’applicazione di tale diritto, tutto quanto è necessario per disapplicare le disposizioni legislative nazionali che possano ostare alla piena efficacia delle norme direttamente applicabili del diritto dell’Unione.
Secondo la Corte, l’interpretazione della Costituzione polacca effettuata dalla Corte costituzionale nella sentenza del 7 ottobre 2021 osta infatti a che i requisiti derivanti dall’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, come interpretato dalla Corte di giustizia nella sua giurisprudenza (
7
), possano dispiegare i loro effetti in Polonia e garantire la piena efficacia di tale disposizione.
In primo luogo, la Corte costituzionale ha, con tale sentenza, respinto gli effetti, per gli organi giurisdizionali nazionali, dell’applicazione dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, come interpretato dalla Corte, escludendo in via generale la competenza di tali organi giurisdizionali a controllare la legittimità delle delibere della KRS che propongono la nomina di candidati a cariche giudiziarie. In secondo luogo, la Corte costituzionale ha escluso la competenza degli organi giurisdizionali nazionali a controllare la legittimità delle procedure di nomina dei giudici, compresi gli atti di nomina, a pronunciarsi sull’irregolarità della procedura di nomina di un giudice e, di conseguenza, a considerare inesistente la decisione emessa da un giudice nominato nell’ambito di una siffatta procedura, qualora una simile conseguenza sia indispensabile alla luce della situazione procedurale in esame. Orbene, la Corte precisa che l’esercizio, da parte di un organo giurisdizionale nazionale, dei compiti che gli sono affidati dai Trattati e il rispetto degli obblighi ad esso incombenti in forza di questi ultimi, dando attuazione a una disposizione quale l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, non possono, per definizione, essergli vietati.
In ultimo luogo, la Corte conclude che, poiché la sentenza del 7 ottobre 2021 osta a che gli organi giurisdizionali polacchi possano applicare l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, come interpretato dalla Corte, e attuare tutte le misure necessarie per garantire il rispetto del diritto dei singoli interessati a una tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell’Unione, tale sentenza è manifestamente incompatibile con i requisiti inerenti a detta disposizione, come interpretata dalla Corte nell’ambito della sua competenza esclusiva a fornire l’interpretazione definitiva e vincolante del diritto dell’Unione.
Per quanto riguarda, in un secondo momento, l’asserita incompatibilità tra l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE e la sentenza del 14 luglio 2021, la Corte osserva che l’articolo 279 TFUE le conferisce la competenza ad adottare qualsiasi provvedimento provvisorio che essa ritenga necessario al fine di garantire la piena efficacia di una futura decisione definitiva, di evitare una lacuna nella tutela giuridica fornita dalla Corte nonché di assicurare l’applicazione effettiva del diritto dell’Unione. Di conseguenza, le disposizioni nazionali che disciplinano l’organizzazione della giustizia possono essere oggetto di provvedimenti provvisori, disposti dalla Corte e diretti, in particolare, alla sospensione di dette disposizioni. Orbene, tale meccanismo sarebbe messo in discussione se una disposizione di diritto nazionale potesse ostare al riconoscimento dell’effetto vincolante dei provvedimenti provvisori disposti dalla Corte e impedire perciò al giudice nazionale investito di una controversia disciplinata dal diritto dell’Unione di dare attuazione a tali provvedimenti provvisori.
Nel caso di specie, i provvedimenti provvisori disposti dalla Corte nell’ordinanza [OSCURATO:PERSONA]/Polonia (
8
) erano destinati ad assicurare la piena efficacia della futura sentenza nell’ambito di un procedimento per inadempimento avviato dalla [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della Polonia, consentendo perciò di evitare una lacuna nella tutela giuridica garantita dalla Corte ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE.
Tuttavia, nella sua sentenza del 14 luglio 2021, la Corte costituzionale ha dichiarato che tali provvedimenti provvisori erano stati adottati
ultra vires
, poiché l’Unione non era legittimata a pronunciarsi sull’organizzazione e sulle competenze degli organi giurisdizionali polacchi né sulla procedura dinanzi a questi ultimi. Secondo detta sentenza, tali provvedimenti sono quindi incompatibili con il carattere vincolante
erga omnes
e definitivo delle sentenze di detta Corte costituzionale risultante dall’articolo 190, paragrafo 1, della Costituzione polacca. Pertanto, adottando tale decisione, la Corte costituzionale ha, da un lato, messo in discussione il principio stesso dell’obbligo per la Polonia di rispettare gli obblighi incombenti ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE in materia di organizzazione della giustizia, e ha, dall’altro, rifiutato di riconoscere, in via generale e in manifesta violazione della competenza della Corte di giustizia, provvedimenti provvisori adottati da quest’ultima e diretti a preservare il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva dinanzi a un giudice indipendente in Polonia, previsto dall’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE.
Ciò posto, la Corte constata che, alla luce dell’interpretazione della Costituzione polacca effettuata dalla Corte costituzionale nelle sentenze del 14 luglio 2021 e del 7 ottobre 2021, la Polonia è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE.
Sulla seconda censura
Per quanto riguarda, in primo luogo, la violazione dei principi dell’autonomia, del primato, di effettività e di applicazione uniforme del diritto dell’Unione, la Corte ricorda che l’ordinamento giuridico dell’Unione è dotato di un quadro costituzionale e di principi fondativi propri e che tali caratteristiche essenziali hanno dato vita a una rete strutturata di principi, di norme e di rapporti giuridici mutualmente interdipendenti che vincolano in modo reciproco l’Unione e i suoi Stati membri.
Per quanto concerne il principio del primato del diritto dell’Unione, la Corte ricorda che esso impone a tutte le istituzioni degli Stati membri di dare pieno effetto alle varie norme dell’Unione. Pertanto, il fatto che uno Stato membro invochi disposizioni di diritto nazionale, anche di rango costituzionale, non può pregiudicare l’unità né l’efficacia del diritto dell’Unione.
La Corte sottolinea che il rispetto dell’uguaglianza degli Stati membri dinanzi ai Trattati, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, TUE, è possibile solo se gli Stati membri, in forza del principio del primato del diritto dell’Unione, non possono far prevalere sull’ordinamento giuridico dell’Unione un provvedimento unilaterale di qualsiasi genere. Nello stesso contesto, la Corte rileva che l’applicazione uniforme del diritto dell’Unione costituisce un requisito fondamentale dell’ordinamento giuridico dell’Unione. Tale requisito è infatti inerente all’esistenza stessa di una comunità di diritto ed è necessario per garantire il rispetto dell’uguaglianza degli Stati membri davanti ai Trattati.
La Corte ricorda inoltre che l’Unione riunisce Stati che hanno liberamente e volontariamente aderito a una serie di valori comuni e che il rispetto e la promozione di questi ultimi costituiscono la premessa fondamentale della fiducia reciproca tra gli Stati membri. Il rispetto di tali valori, concretizzati in principi che comportano obblighi giuridicamente vincolanti per gli Stati membri, non può essere ridotto a un obbligo cui uno Stato candidato è tenuto al fine di aderire all’Unione e al quale potrebbe sottrarsi dopo la sua adesione.
Orbene, anche se, come risulta dall’articolo 4, paragrafo 2, TUE, l’Unione rispetta l’identità nazionale degli Stati membri, insita nella loro struttura fondamentale, politica e costituzionale, cosicché tali Stati dispongono di una certa discrezionalità per garantire l’attuazione dei principi dello Stato di diritto, ciò non comporta in alcun modo che tale obbligo di risultato possa variare da uno Stato membro all’altro. Infatti, pur disponendo di identità nazionali distinte, che l’Unione rispetta, gli Stati membri aderiscono a una nozione di «Stato di diritto» che condividono, quale valore comune alle loro proprie tradizioni costituzionali, e che si sono impegnati a rispettare in modo continuativo. Pertanto, gli Stati membri sono tenuti a osservare, da un lato, il requisito di indipendenza dei giudici derivante dall’articolo 2 e dall’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, e, dall’altro, il principio del primato del diritto dell’Unione nonché il divieto di adottare misure che violino l’autonomia dell’ordinamento giuridico dell’Unione.
Inoltre, ratificando il suo atto di adesione, la Polonia ha accettato la concezione stessa dell’Unione quale ordinamento giuridico comune agli Stati membri e ha aderito a tale ordinamento giuridico fondato segnatamente sul principio di leale cooperazione enunciato all’articolo 4, paragrafo 3, primo comma, TUE.
Per quanto riguarda le considerazioni della Corte costituzionale contenute nelle sue sentenze, secondo cui, da un lato, l’articolo 2 e l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE e, dall’altro, l’articolo 4, paragrafo 3, TUE e l’articolo 279 TFUE, come interpretati dalla Corte, sono contrari a vari principi sanciti nella Costituzione polacca e pregiudicano l’identità costituzionale polacca, la Corte di giustizia dichiara che i requisiti derivanti dal rispetto di valori e principi quali lo Stato di diritto, la tutela giurisdizionale effettiva e l’indipendenza della giustizia non possono incidere sull’identità nazionale di uno Stato membro, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, TUE. Pertanto, quest’ultima disposizione, al pari dell’articolo 4, paragrafo 3, TUE e dell’articolo 279 TFUE, non può dispensare gli Stati membri dal rispetto di detti requisiti.
In secondo luogo, per quanto riguarda la violazione del principio dell’effetto vincolante della giurisprudenza della Corte, quest’ultima rileva che gli obblighi della Polonia (
9
) si applicano anche alle norme che disciplinano il sistema giurisdizionale dell’Unione e, quindi, alla ripartizione delle competenze giurisdizionali tra la Corte e gli organi giurisdizionali nazionali, quale risulta dai Trattati.
In proposito, la Corte evidenzia che, ai sensi dell’articolo 267, primo comma, TFUE, soltanto a essa spetta pronunciarsi sulla validità degli atti dell’Unione e fornire l’interpretazione definitiva e vincolante del diritto dell’Unione. Orbene, l’obbligo degli organi giurisdizionali nazionali contro le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno di sottoporre questioni pregiudiziali alla Corte, quale risulta dal terzo comma di detta disposizione, ha segnatamente l’obiettivo di evitare che in un qualsiasi Stato membro si consolidi una giurisprudenza nazionale in contrasto con le norme del diritto dell’Unione e costituisce perciò il corollario della competenza esclusiva della Corte al riguardo. Tale competenza esclusiva è d’altronde confermata dall’articolo 344 TFUE secondo il quale gli Stati membri si impegnano a non sottoporre una controversia relativa all’interpretazione o all’applicazione dei Trattati a un modo di composizione diverso da quelli previsti dal Trattato stesso.
Inoltre, la Corte sottolinea che le norme e i principi enunciati dall’articolo 4, paragrafo 1, dall’articolo 5, paragrafo 2, nonché dall’articolo 13, paragrafo 2, prima frase, TUE, non autorizzano gli organi giurisdizionali nazionali a statuire in modo unilaterale e definitivo sulla portata delle competenze attribuite all’Unione né sul rispetto dei limiti di tali competenze. Infatti, la determinazione della portata delle competenze dell’Unione, così come il controllo del rispetto dei limiti di tali competenze, implicano necessariamente l’interpretazione delle disposizioni dei Trattati, la cui l’interpretazione definitiva e vincolante spetta alla Corte al pari di tutte le altre disposizioni del diritto dell’Unione.
Peraltro, una possibilità per gli organi giurisdizionali nazionali di statuire sulla portata delle competenze attribuite all’Unione non sarebbe conciliabile neppure con la necessaria coerenza del sistema di tutela giurisdizionale istituito dai Trattati. È vero che spetta agli organi giurisdizionali nazionali competenti interpretare la Costituzione dello Stato membro cui appartengono e determinare gli eventuali limiti imposti da detta Costituzione all’adesione di tale Stato membro all’Unione. Tuttavia, a decorrere dalla data della sua adesione all’Unione, uno Stato membro è soggetto senza alcuna riserva, ad eccezione di quelle eventualmente previste dall’atto di adesione, a tutte le disposizioni del diritto primario nonché agli atti adottati dalle istituzioni dell’Unione prima dell’adesione, come interpretati dalla Corte.
Pertanto, qualora un organo giurisdizionale nazionale si interroghi sulla portata delle competenze dell’Unione in un determinato settore o nutra dubbi sulla validità di un atto di diritto dell’Unione in quanto esso eccede la sfera di competenza dell’Unione oppure in quanto esso viola l’obbligo per l’Unione di rispettare l’identità nazionale degli Stati membri insita nella loro struttura fondamentale, politica e costituzionale, spetta unicamente alla Corte, nell’ambito di un procedimento di rinvio pregiudiziale, fornire l’interpretazione definitiva e vincolante delle disposizioni del diritto dell’Unione di cui trattasi e accertare, se del caso, l’invalidità di tale atto.
Perciò, un organo giurisdizionale di uno Stato membro non può, sulla base della propria interpretazione di disposizioni del diritto dell’Unione, legittimamente dichiarare che la Corte ha pronunciato una decisione che viola i limiti delle competenze attribuite all’Unione e rifiutare di ottemperare a tale decisione oppure vietare ai poteri pubblici dello Stato membro al quale appartiene tale organo giurisdizionale di conformarsi alla giurisprudenza della Corte o di applicare disposizioni del diritto dell’Unione, come interpretate dalla Corte. Lo stesso vale per una decisione della Corte costituzionale o di una corte suprema di uno Stato membro che rifiuti di conformarsi a decisioni della Corte di giustizia, fondandosi, in particolare, sulla considerazione che la stessa abbia ecceduto la propria competenza o che tale decisione abbia violato l’identità costituzionale dello Stato membro interessato alla luce dell’articolo 4, paragrafo 2, TUE.
Per quanto riguarda quest’ultima disposizione, la Corte di giustizia rileva che essa non ha lo scopo né l’effetto di autorizzare una Corte costituzionale o suprema di uno Stato membro a disapplicare una norma del diritto dell’Unione, con la motivazione che tale norma non rispetti l’identità nazionale di detto Stato membro come definita dalla stessa Corte costituzionale o suprema. Infatti, l’articolo 4, paragrafo 2, TUE, che deve essere interpretato tenendo conto della struttura e degli obiettivi dell’Unione, non conferisce agli Stati membri il potere di derogare unilateralmente alle disposizioni del diritto dell’Unione invocando tale identità nazionale.
La Corte dichiara, di conseguenza, che, qualora sia sollevata dinanzi a un organo giurisdizionale nazionale una questione relativa alla portata delle competenze dell’Unione o alla legittimità di un atto di diritto derivato, indipendentemente dal motivo di invalidità invocato, detto organo giurisdizionale è tenuto, nel caso in cui tale questione riguardi l’interpretazione del diritto dell’Unione, a rispettare la competenza esclusiva della Corte che costituisce una caratteristica fondamentale del sistema giurisdizionale dell’Unione.
Più precisamente, qualora la Corte costituzionale o suprema di uno Stato membro ritenga, da un lato, che una disposizione di diritto derivato dell’Unione, come interpretata dalla Corte di giustizia, violi l’obbligo di rispettare l’identità nazionale di detto Stato membro, tale Corte costituzionale o suprema deve sospendere il procedimento e investire la Corte di giustizia di una domanda di pronuncia pregiudiziale, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, al fine di valutare la validità di tale disposizione alla luce dell’articolo 4, paragrafo 2, TUE, essendo la Corte di giustizia la sola competente a dichiarare l’invalidità di un atto dell’Unione.
Per quanto riguarda, dall’altro lato, il diritto primario, qualora un organo giurisdizionale di uno Stato membro ritenga che l’interpretazione da parte della Corte di una disposizione di detto diritto violi gli obblighi derivanti dall’articolo 4, paragrafo 2, TUE, esso non può, sulla base della propria interpretazione del diritto dell’Unione, legittimamente dichiarare che la Corte ha pronunciato una decisione che viola la sua sfera di competenza e, pertanto, rifiutare di ottemperare a tale decisione. Detto organo giurisdizionale è tenuto, in un’ipotesi del genere, se del caso, a presentare una domanda di pronuncia pregiudiziale alla Corte affinché quest’ultima possa valutare l’eventuale incidenza su detta interpretazione della necessità di prendere in considerazione l’identità nazionale dello Stato membro interessato.
La Corte ne trae la conclusione che, alla luce dell’interpretazione della Costituzione polacca effettuata dalla Corte costituzionale nelle sentenze controverse, la Polonia è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dei principi dell’autonomia, del primato, di effettività e di applicazione uniforme del diritto dell’Unione, nonché in forza del principio dell’effetto vincolante della giurisprudenza della Corte.
Sulla terza censura
In un primo momento, la Corte esamina le circostanze concomitanti alla procedura di nomina di H.C., L.M. e M.M. alla Corte costituzionale nel dicembre 2015. In proposito, alla luce dell’obbligo per gli Stati membri di prevedere un sistema di rimedi giurisdizionali e di procedure che assicuri ai singoli il rispetto del loro diritto a una tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell’Unione, la Corte di giustizia ricorda che la Corte costituzionale, in quanto organo giurisdizionale, ai sensi del diritto dell’Unione, può pronunciarsi su questioni legate all’applicazione o all’interpretazione del diritto dell’Unione. Pertanto, la Corte costituzionale deve soddisfare i requisiti di una tutela giurisdizionale effettiva, in particolare il requisito relativo al giudice precostituito per legge. Tale requisito e quello di indipendenza includono l’iter di nomina dei giudici e impongono che siano rispettate le norme fondamentali relative alla procedura che disciplina la loro nomina.
La Corte sottolinea che l’indipendenza e l’imparzialità di un giudice non sono messe in discussione da qualsiasi irregolarità che possa verificarsi nella procedura di nomina di detto giudice. Tuttavia, il requisito di un giudice precostituito per legge è violato qualora, sulla base di una valutazione complessiva, in particolare, la natura e la gravità di tale irregolarità creino un rischio effettivo che altri poteri dello Stato, in particolare l’esecutivo, possano esercitare un indebito potere discrezionale che metta a repentaglio l’integrità del risultato al quale conduce la procedura di nomina e che susciti perciò nei singoli un legittimo dubbio riguardo all’indipendenza e all’imparzialità del giudice o dei giudici interessati. Ciò avviene qualora vengano in discussione norme fondamentali facenti parte integrante dell’istituzione e del funzionamento di tale sistema giudiziario.
In tale contesto, facendo riferimento alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo (
10
), la Corte di giustizia conclude che la nomina di tre membri della Corte costituzionale e il loro insediamento sono avvenuti in manifesta violazione delle norme fondamentali relative alla procedura di nomina dei giudici della Corte costituzionale che costituiscono parte integrante dell’istituzione e del funzionamento del sistema giudiziario polacco. Dette circostanze sono tali da suscitare nei singoli dubbi legittimi sull’impermeabilità degli stessi giudici nei confronti di elementi esterni, sulla loro neutralità rispetto agli interessi contrapposti nonché sulla loro indipendenza e imparzialità, dubbi che sono in grado di ledere la fiducia che la giustizia deve ispirare ai singoli in una società democratica e in uno Stato di diritto.
Esaminando, in un secondo momento, le asserite irregolarità concernenti la nomina della presidente della Corte costituzionale nel dicembre 2016, la Corte di giustizia sottolinea che la persona che riveste tale carica svolge un ruolo fondamentale nel funzionamento di detto organo giurisdizionale in quanto ne dirige i lavori, lo rappresenta ed esercita altre funzioni previste dalla legge. Pertanto, è particolarmente importante che tale persona agisca nell’esercizio delle sue funzioni in modo obiettivo e imparziale e che le norme fondamentali che disciplinano la procedura di nomina a detta carica siano concepite e rispettate in modo da non poter far sorgere alcun legittimo dubbio sull’utilizzo delle prerogative e delle funzioni del presidente come strumento di influenza sull’attività giudiziaria di detto organo giurisdizionale oppure di controllo politico di tale attività e, più in generale, sull’impermeabilità dello stesso organo giurisdizionale nei confronti di elementi esterni e sulla sua neutralità rispetto agli interessi contrapposti.
Orbene, in primo luogo, secondo la Corte di giustizia, sia la presentazione di J.P. e di M.M. al Presidente della Repubblica di Polonia quali candidati alla carica di presidente della Corte costituzionale sia la nomina di J.P. a tale carica da parte del Presidente della Repubblica di Polonia sono avvenute in violazione della norma fondamentale relativa alla procedura di designazione del presidente della Corte costituzionale (
11
).
In proposito, sebbene la presentazione di J.P. e M.M. quali candidati alla carica di presidente della Corte costituzionale possa sembrare effettuata conformemente a tale norma fondamentale, la Corte rileva che i tre giudici la cui nomina è stata viziata da una violazione manifesta dell’articolo 194, paragrafo 1, della Costituzione polacca e da una violazione dei requisiti derivanti dall’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, ossia H.C., L.M. e M.M., figuravano tra i sei giudici che avevano partecipato, nell’assemblea generale, all’elezione dei candidati alla carica di presidente della Corte costituzionale. Perciò, sia la loro partecipazione all’assemblea generale sia i loro voti per la selezione dei candidati a tale carica di presidente erano irregolari, con la conseguenza che J.P. non ha ottenuto in modo regolare i cinque voti richiesti della legge recante disposizioni di esecuzione.
In secondo luogo, la Corte constata che la nomina di J.P. è avvenuta anche in palese violazione dell’articolo 194, paragrafo 2, della Costituzione polacca (
12
), che costituisce una norma fondamentale relativa alla procedura di nomina a tale carica, poiché detta disposizione osta infatti alla presentazione al Presidente della Repubblica di Polonia di candidati proposti soltanto da gruppi minoritari o da singoli giudici.
La Corte ne trae la conclusione che tali irregolarità possono far sorgere nei singoli un dubbio legittimo sull’utilizzo da parte di J.P. delle prerogative e delle funzioni inerenti alla carica di presidente della Corte costituzionale come strumento di influenza sull’attività giudiziaria di tale organo giurisdizionale oppure di controllo politico di tale attività e, perciò, sull’indipendenza e sull’imparzialità di detto organo giurisdizionale.
Inoltre, la Corte rileva che le decisioni alla cui adozione hanno partecipato H.C., L.M., M.M. e J.P. continuavano a far parte dell’ordinamento giuridico polacco alla data di scadenza del termine fissato nel parere motivato.
Alla luce di tali considerazioni, la Corte di giustizia dichiara che, poiché la Corte costituzionale non soddisfa i requisiti di un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge, a causa delle irregolarità che hanno viziato le procedure di nomina di tre dei suoi membri nel dicembre 2015 e della sua presidente nel dicembre 2016, la Polonia è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE.
(
1
) Sentenze del 3 dicembre 2015 (procedimento K 34/15) e del 9 dicembre 2015 (procedimento K 35/15).
(
2
) Nella sentenza del 14 luglio 2021 (procedimento P 7/20), la Corte costituzionale ha esaminato la compatibilità con la Costituzione polacca dei provvedimenti provvisori adottati nei confronti della Repubblica di Polonia dalla Corte di giustizia, in particolare di quello che le imponeva di sospendere l’applicazione delle disposizioni legislative che attribuiscono all’[OSCURATO:PERSONA] (Sezione disciplinare) del Sąd Najwyższy (Corte suprema, Polonia) la competenza nei procedimenti disciplinari relativi ai giudici. La Corte costituzionale ha concluso che, poiché la Corte imponeva alla Polonia, in forza dell’articolo 4, paragrafo 3, secondo comma, TUE, in combinato disposto con l’articolo 279 TFUE, obblighi
ultra vires
, adottando provvedimenti provvisori relativi all’organizzazione e alla competenza degli organi giurisdizionali polacchi e alla procedura dinanzi a questi ultimi, la giurisprudenza che interpretava tali disposizioni era contraria alla Costituzione polacca. Inoltre, secondo la Corte costituzionale, «[alle] regole introdotte (…) dalla Corte» non si dovevano applicare i principi del primato e dell’effetto diretto del diritto dell’Unione. Detta sentenza aveva effetti
ex tunc
ed era valida per tutti i destinatari che applicavano il diritto dell’Unione nel territorio della Repubblica di Polonia.
(
3
) Nella sentenza del 7 ottobre 2021 (procedimento K 3/21), la Corte costituzionale ha dichiarato che, nei limiti in cui gli organi dell’Unione oltrepassano le competenze trasferite dalla Repubblica di Polonia e nei limiti in cui la Costituzione polacca cessa di costituire la legge suprema dell’ordinamento giuridico nazionale, compromettendo pertanto l’esercizio della sovranità polacca, l’articolo 1, primo e secondo comma, in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 3, TUE è contrario alla Costituzione polacca. Anche l’interpretazione dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, che conferisce agli organi giurisdizionali nazionali il potere di disapplicare disposizioni della Costituzione polacca o di fondare le proprie decisioni su disposizioni abrogate dal legislatore o dichiarate incostituzionali dalla Corte costituzionale, violerebbe la Costituzione polacca. Inoltre, l’articolo 2 e l’articolo 19, paragrafo 1, TUE sarebbero contrari alla Costituzione polacca, nei limiti in cui conferiscono agli organi giurisdizionali nazionali competenze a controllare la legittimità della procedura di nomina dei giudici, a controllare la regolarità delle delibere della [OSCURATO:PERSONA] Sądownictwa (Consiglio nazionale della magistratura, Polonia; in prosieguo: la «KRS») le quali presentano le proposte di nomina al Presidente della Repubblica, oppure a mettere in discussione lo status di un giudice.
(
4
) [OSCURATO:PERSONA] (Costituzione della Repubblica di Polonia; in prosieguo: la «Costituzione polacca»).
(
5
) [OSCURATO:PERSONA] ritiene, in primo luogo, che la Polonia, alla luce dell’interpretazione della Costituzione polacca effettuata dalla Corte costituzionale nelle sentenze del 14 luglio 2021 e del 7 ottobre 2021, sia venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE. In secondo luogo, alla luce di dette sentenze, la Polonia sarebbe venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dei principi generali dell’autonomia, del primato, di effettività e di applicazione uniforme del diritto dell’Unione, nonché in forza del principio dell’effetto vincolante delle sentenze della Corte. In terzo luogo, sempre secondo la [OSCURATO:PERSONA], poiché la Corte costituzionale non soddisfa i requisiti di un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge, a causa di irregolarità nelle procedure di nomina di tre dei suoi membri nel dicembre 2015 e della sua presidente nel dicembre 2016, la Polonia è altresì venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE.
(
6
) Nella sua controreplica, la Polonia ha pienamente riconosciuto le censure sollevate dalla [OSCURATO:PERSONA]. In una siffatta situazione, spetta nondimeno alla Corte accertare la sussistenza o meno dell’inadempimento addebitato, anche qualora lo Stato interessato non contesti o non contesti più tale inadempimento.
(
7
) In particolare le sentenze del 2 marzo 2021, A.B. e a. (Nomina dei giudici alla Corte suprema - Ricorso) (
C‑824/18
,
EU:C:2021:153
) e del 6 ottobre 2021, W.Ż. (Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche della Corte suprema – Nomina) (
C‑487/19
,
EU:C:2021:798
).
(
8
) Ordinanza dell’8 aprile 2020, [OSCURATO:PERSONA]/Polonia (
C‑791/19 R
,
EU:C:2020:277
).
(
9
) In forza del principio di leale cooperazione sancito dall’articolo 4, paragrafo 3, primo comma, TUE, e ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, secondo comma, TUE.
(
10
) Nella sentenza del 7 maggio 2021, [OSCURATO:PERSONA] w Polsce sp. z o.o. c. Polonia (CE:ECHR:2021:0507JUD000490718, §§ 290 e 291), la Corte europea dei diritti dell’uomo, adita da una società il cui ricorso costituzionale era stato respinto dalla Corte costituzionale, ha dichiarato che la nomina a membro di quest’ultimo organo giurisdizionale di M.M., uno dei giudici componenti del collegio che aveva esaminato il suo ricorso costituzionale, era stata viziata da gravi irregolarità, che violavano l’essenza stessa del diritto a un «tribunale costituito per legge» sancito dall’articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950. La Corte europea dei diritti dell’uomo ha concluso che la ricorrente era stata privata di tale diritto a causa della partecipazione di M.M. al procedimento dinanzi alla Corte costituzionale. V. altresì sentenza del 15 marzo 2022, Grzęda c. Polonia (CE:ECHR:2022:0315JUD00435721, § 277).
(
11
) L’articolo 21, paragrafi 7 e 8, dell’ustawa przepisy wprowadzające ustawę o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym oraz o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego (legge recante disposizioni di esecuzione della legge che disciplina l’organizzazione della Corte costituzionale e la procedura dinanzi ad essa e della legge che disciplina lo status dei giudici della Corte costituzionale; in prosieguo: la «legge recante disposizioni di esecuzione»), dispone quanto segue: «7. L’assemblea generale presenta come candidati alla carica di presidente [della Corte costituzionale], adottando una delibera, tutti i giudici [della Corte costituzionale] che hanno ottenuto almeno cinque voti nella votazione di cui al paragrafo 5. 8. Se il numero di voti richiesto di cui al paragrafo 7 è stato ottenuto da un solo giudice [della Corte costituzionale], l’assemblea generale presenta come candidati alla carica di presidente [della Corte costituzionale], adottando una delibera, il giudice [della Corte costituzionale] che ha ottenuto il numero richiesto di almeno cinque voti e il giudice [della Corte costituzionale] che ha ottenuto il maggior numero di voti tra i giudici [della Corte costituzionale] che non hanno raggiunto il numero richiesto di almeno cinque voti».
(
12
) Ai sensi di tale disposizione, il presidente e il vicepresidente della Corte costituzionale sono nominati dal Presidente della Repubblica di Polonia tra i candidati presentati dall’assemblea generale dei giudici della Corte costituzionale.