CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 42100/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/10/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; NNN, RG 19804/2023 Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Genova che ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Genova di condanna per il reato di falsità materiale commessa dal privato, riqualificando il fatto ascrittogli come reato di uso di atto falso ai sensi dell'art. 489 cod.pen. e riducendo la pena a mesi quattro di reclusione, sostituita con la libertà controllata per mesi otto, con recidiva; Rilevato che l'unico motivo di ricorso - con cui il ricorrente lamenta vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche - è aspecifico in quanto il ricorrente ha seguito un proprio approccio critico, omettendo, tuttavia, di esplicitare il ragionamento sulla cui base muoveva censure alla decisione avversata. A questo riguardo, va ricordato, oltre che l'attuale disposto dell'art. 581 cod. proc. pen., anche che Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA]. 268823, ha ribadito un principio già noto nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili non solo quando risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato e che le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l'atto di impugnazione risiedono nel fatto che quest'ultimo non può ignorare le ragioni del provvedimento censurato (nel caso di specie, la valorizzazione dei numerosi precedenti penali del prevenuto). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 4 ottobre 20