CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 ottobre 2022
Cassazione n. 48083/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la la sentenza del 18/02/2022 della CORTE APPELLOSEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Lecce, sez. dist. di Taranto, con sentenza del 18 febbraio 2022, ha confermato la pronuncia del G.I.P. del Tribunale di Taranto emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena di giustizia per più fatti di reato di cui agli artt. 640 e 61, n. 11, cod. pen. Considerato che il ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge ed il vizio della motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato in quanto dalla lettura della pronuncia impugnata si rileva la sussistenza di un apparato motivazionale congruo e scevro da vizi logici in punto di trattamento sanzionatorio. In particolare, la Corte territoriale ha fondato il diniego delle circostanze di cui all'art. 62 bis cod. pen. alla luce della gravità del reato, come dimostrata dalle modalità esecutive delle condotte, alla capacità a delinquere del reo, come desunta dai precedenti penali, anche specifici, nonché alla mancanza di elementi positivamente valutabili ai fini della concessione del beneficio invocato. Peraltro, in tal senso rileva precisare come nel motivare il diniego delle circostanze attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all'assenza di elementi di segno positivo (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Rv. 279549; Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, Rv. 281590), come è avvenuto nel caso di specie; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 11 ottobre 2022 [OSCURATO:PERSONA]