CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 aprile 1994
Cassazione n. 02605/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 063TW5U) nato il 16/04/1994 avverso l'ordinanza del 11/06/2025 del TRIBUNALE di SORVEGLIANZA di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Torino ha disatteso l'istanza di affidamento al servizio sociale ex art. 47 legge 26 luglio 1975 n. 354, presentata da [OSCURATO:PERSONA], detenuto con fine pena fissato al 10/03/2027, in espiazione di condanna alla pena di anni sei e mesi otto di reclusione, inflittagli per i reati di cui agli artt. 73 e 80 d.P.R. 09 ottobre 1990 n. 309, con sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino. 2. Avverso tale ordinanza propone ricorso per cassazione l'interessato, per il tramite del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione di legge e vizio della motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., in relazione all'art. 47 Ord. pen., per errata valutazione degli elementi emersi (con specifico riferimento alla condotta tenuta dal condannato, alla sua partecipazione a corsi specifici di formazione ed all'ormai avvenuta rescissione dei legami con l'ambiente criminale di provenienza). 3. Il ricorso è inammissibile, essendo esso manifestamente infondato, aspecifico, oltre che finalizzato ad ottenere una mera rivalutazione di elementi fattuali, ossia volto al compimento di una operazione valutativa non consentita nell'ambito del giudizio di legittimità. Il Tribunale di sorveglianza, contrariamente alle deduzioni difensive, risulta aver adeguatamente valutato gli elementi emergenti dagli atti, giungendo a formulare un giudizio completo e lineare, circa la personalità del condannato e quanto alla concedibilità dell'invocato beneficio. 4. A fronte delle argomentazioni contenute nell'avversata decisione, non manifestamente illogiche e scevre da vizi giuridici, espresse con motivazione ampia e coerente, il ricorrente si limita a contestarle nei termini sopra riportati, invocando una rivalutazione dei presupposti della concessione della auspicata misura, nonché lamentando genericamente la sussistenza dei presupposti applicativi della stessa. 5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricorrendo ipotesi di esonero - al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 08 ge