Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 ottobre 2023

Cassazione n. 47985/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/06/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; i [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Palermo che ha confermato la pronuncia di condanna del Tribunale di Agrigento per il reato di cui all'art. 186, commi 2, lett. c) e 2- sexies d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (accertato in Canicattì, il 02/09/2017).

Ritenuto che i motivi sollevati (inosservanza degli artt. 354 e 356, cod. proc. pen; errata e/o falsa applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.) sono inammissibili ai sensi dell'art. 591, comma 1, lettera c), cod. proc. pen., in quanto del tutto generici e aspecifici, non illustrando le ragioni di doglianza in fatto e in diritto e non confrontandosi in alcun modo con le argomentazioni della sentenza impugnata (quanto al primo motivo, si veda la p. 3 della sent. app.; quanto al secondo motivo, le pp. 3, 4, 5 e 6). è, invero, pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa Suprema Corte come debba essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal Giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici.

La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591 comma 1, lett. c) cod. proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione (ex multis, Sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 4, n. 18826 del 9/2/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sez. 2, n. 19951 del 15/5/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240109).

Considerato che l'inammissibilità del ricorso per cassazione (nella specie, per genericità, oltre che per manifesta infondatezza) preclude ogni possibilità di rilevare di ufficio l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 5 ottobre 2023 Il Consigliere es

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/06/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; i [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Palermo che ha confermato la pronuncia di condanna del Tribunale di Agrigento per il reato di cui all'art. 186, commi 2, lett. c) e 2- sexies d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (accertato in Canicattì, il 02/09/2017). Ritenuto che i motivi sollevati (inosservanza degli artt. 354 e 356, cod. proc. pen; errata e/o falsa applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.) sono inammissibili ai sensi dell'art. 591, comma 1, lettera c), cod. proc. pen., in quanto del tutto generici e aspecifici, non illustrando le ragioni di doglianza in fatto e in diritto e non confrontandosi in alcun modo con le argomentazioni della sentenza impugnata (quanto al primo motivo, si veda la p. 3 della sent. app.; quanto al secondo motivo, le pp. 3, 4, 5 e 6). è, invero, pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa Suprema Corte come debba essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal Giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591 comma 1, lett. c) cod. proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione (ex multis, Sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 4, n. 18826 del 9/2/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sez. 2, n. 19951 del 15/5/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240109). Considerato che l'inammissibilità del ricorso per cassazione (nella specie, per genericità, oltre che per manifesta infondatezza) preclude ogni possibilità di rilevare di ufficio l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 ottobre 2023 Il Consigliere es
Sentenza Cassazione n. 47985/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris