CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 49055/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di CHIETIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnata ordinanza il Tribunale di Chieti, pronunciando quale giudice dell'esecuzione, su richiesta del locale Procuratore della Repubblica, revocava nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] la sospensione condizionale della pena, concessagli con la sentenza del Tribunale di Chieti del 14 marzo 2019, irrevocabile il 30 settembre 2022, essendo stato detto beneficio concesso per la terza volta in violazione dell'art. 164 ultimo comma cod. pen. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] per il tramite del difensore di fiducia, che con un unico motivo ha lamentato l'inosservanza degli artt. 164 comma 4 cod. pen. e 168 comma 3 cod. pen.. Secondo il ricorrente, la decisione si basa sul principio affermato nella sentenza della Corte di cassazione, sez. 1, n. 30709 del 2019, per la quale il giudice dell'esecuzione può revocare la sospensione condizionale della pena in presenza di cause ostative ignote al giudice che l'ha concessa, anche se conosciute soltanto dal giudice di appello, al quale il pubblico ministero non abbia chiesto la revoca del beneficio. L'ordinanza non considera, però, che per le Sezioni Unite (sentenza n. 37345 del 2015) la condizione che consente la revoca in sede esecutiva è costituita dalla mancata valutazione implicita della questione in sede di cognizione, tanto più che il giudice di appello può intervenire nella materia, anche d'ufficio, pur in assenza di sollecitazione da parte del pubblico ministero. Nel caso in esame la sospensione condizionale concessa con la sentenza del Tribunale di Chieti è stata compresa nel perimetro di valutazione del giudice di appello, che era stato in grado di conoscere l'impedimento all'applicazione della sospensione condizionale, che però non era stata revocata, sicché non era eliminabile nemmeno in fase esecutiva. 3. Il ricorso è manifestamente infondato. L'impugnata ordinanza ha fatto corretta applicazione del principio per il quale è legittima la revoca "in executivis" della sospensione condizionale della pena riconosciuta in violazione dell'art. 164, comma quarto, cod. pen. in presenza di una causa ostativa ignota al giudice di primo grado e nota a quello d'appello, che non sia stato investito dell'impugnazione del pubblico ministero né, comunque, di formale sollecitazione di questi in ordine all'illegittimità del beneficio, atteso che il potere di revoca che, in tal caso, il giudice d'appello può esercitare anche d'ufficio, ha natura meramente facoltativa e surrogatoria rispetto a quello del giudice dell'esecuzione. (In motivazione la Corte ha sottolineato che, in tal caso, non può ritenersi che la )() questione relativa alla sussistenza della causa ostativa al riconoscimento del beneficio sia oggetto una valutazione "implicita" da parte del giudice dell'appello che, ove non impugnata, determini la formazione del giudicato sul punto con conseguente preclusione della revoca in fase esecutiva)- Sez. 1, n. 39190 del 09/07/2021 Rv. 282076 - 01; Sez. 1, n. 24103 del 08/04/2021 Rv. 281432 - 01; Sez. 1, n. 30710 del 10/05/2019 Rv. 276408 - 01. 4. Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla Cassa del