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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 22396/2026

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ANIEL nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/11/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Motivi delia decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato ricorso proposto a mezzo del difensore da [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui all'art. 95 d.P.R. 115/2002.

Rilevato cne !a difesa amenta: T) Vici:azione e falsa applicazione dell'art. 47 . • cod. pen. in relazione agli artt. 43, comma 3 e 5 cod. pen., art. 76 d.P.R. 115/2002, aro 5, commi 2 e 4 d.las 173/2024: li) Vizio di motivazione per omessa valutazione degli atti del procedimento; III) Violazione e falsa applicazione deli'art. 20-bis cod. pen.

Letta la memoria depositata in atti nella quale la difesa insiste nell'accoglimento dei motivi di ricorso.

Considerato che !a sentenza impugnata è sostenuta da conferente apparato ardomentativo sotto ogni profilc dedotto dalla difesa e che i rilievi difensivi, oltre ad essere palesemente ve_rsati in fatto, sono riproduttivi di ragioni di cloglianza già validamente disattese nei gradi di merito.

Nella specie la Corte d'appello ha chiarite come dagli accertamenti compiuti dagli organi preposti fosse chiaramente emersa la falsità di auarita contenutci nella dichiarazione sostitutiva certificazione resa dall'imputato per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, avendo questi dichiarato nell'istanza, per l'anno 2020, un reddito riferito ai suo nucleo familiare - composto da se stesso e dal padre - pari ad euro 9.800,00, a fronte di redditi realmente percepiti pari ad euro 15.097,68, superiori al limite previsto per accedere al beneficio.

Considerato che le cenare formulate in relazione ai profilo soggettivo del reato risultano prive di pertinenza censoria e riproduttive di profili di doglianza già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito: i ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della Corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto e pertanto immune da vizi di legittimità.

I giudici del gravarne hanno dato, infatti, conto degli elementi di prova in ordine alla responsabilità del prevenuto, dovendosi richiamare, in relazione alle argomentazioni del ricorrente, il consolidato principio in base al quale, in tema di patrocinio a spese dello Stato, l'errore sulla nozione di reddito riievante ai fini dell'ammissione ai beneficio non esclude l'elemento soggettivo dei reato di cui all'art. 95 d.P.R. n. 115 del 2002, non trattandosi di errore su legge extrapenale, posto che l'art. 76 del medesimo decreto è espressamente richiamato dalla predetta norma incriminatrice (Sez. 4, n. 14011 del 12/02/2015.

Pe,e 263013; Sez. 4, n. 418 del 25/1112021, dep. 2022, Rv, 282560), Ne deriva che alcun rilievo possono assumere i dedotti errori In ordine alle fonti di reddito da tenere presente nella relativa dichiarazione.

Né vale ad escludere ia esistenza del dolo - come argomentato in sentenza - il fatto che il ricorrente avesse allegato alla dichiarazione sostitutiva documentazione dalla quale poteva evincersi il diverso reddito realmente percepito dal nucleo farniliare.

Occorre all'uopo rilevare come dolo del reato possa assumere anche la forma dei cioio eventuale e come i casi di errore, suscettibili di attrarre nell'alveo della colpa la condotta del richiedente il beneficio, siano limitati ad ipotesi di comprovata leggerezza e disattenzione nella indicazione dei reddito, neppure evocate realmente ne! ricorso.

Considerato, quanto alia oedotta violazione dell'art. 20-bis cod. peri., che i giudici di appello, con motivazione fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili n ter-riiini di ccritTaciaittorietà e di manifesta illopicità, hanno ritenuto insussistenti !e condizioni per ia sostituzione della pena detentiva in considerazione del fatto che la negativa personalità del ricorrente - desurnibile dai numerosi precedenti annoverati - rivela una spiccata propensione a delinquere (cfr. Sez. 2, n. 23707 dcl 33/04/2013, Rv. 256725 - 01:"La valutazione della sussistenza dei presupposti per l'adozione di una sanzionesostitutiva é egata agli stess ertt.er; previsti daJla legge per la dete-rminazione della pena ; e qrund i giudizio, .;_-) -ognostico positivo cui è subordinata la possibilità della sostituzione non può prescindere dal riferimento agli indici individuati dall'art. 133 cod. pen., con !a conseguenza che ii giudice può negare la sostituzione della pena anche softanto perché i precedenti penali rendono il reo immeritevole del beneficio ; Senza dovere addurre ulteriori e più analitiche ragoni").

Rilevato; .oertanto; che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna dei Hcorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ANIEL nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/11/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Motivi delia decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato ricorso proposto a mezzo del difensore da [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui all'art. 95 d.P.R. 115/2002. Rilevato cne !a difesa amenta: T) Vici:azione e falsa applicazione dell'art. 47 . • cod. pen. in relazione agli artt. 43, comma 3 e 5 cod. pen., art. 76 d.P.R. 115/2002, aro 5, commi 2 e 4 d.las 173/2024: li) Vizio di motivazione per omessa valutazione degli atti del procedimento; III) Violazione e falsa applicazione deli'art. 20-bis cod. pen. Letta la memoria depositata in atti nella quale la difesa insiste nell'accoglimento dei motivi di ricorso. Considerato che !a sentenza impugnata è sostenuta da conferente apparato ardomentativo sotto ogni profilc dedotto dalla difesa e che i rilievi difensivi, oltre ad essere palesemente ve_rsati in fatto, sono riproduttivi di ragioni di cloglianza già validamente disattese nei gradi di merito. Nella specie la Corte d'appello ha chiarite come dagli accertamenti compiuti dagli organi preposti fosse chiaramente emersa la falsità di auarita contenutci nella dichiarazione sostitutiva certificazione resa dall'imputato per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, avendo questi dichiarato nell'istanza, per l'anno 2020, un reddito riferito ai suo nucleo familiare - composto da se stesso e dal padre - pari ad euro 9.800,00, a fronte di redditi realmente percepiti pari ad euro 15.097,68, superiori al limite previsto per accedere al beneficio. Considerato che le cenare formulate in relazione ai profilo soggettivo del reato risultano prive di pertinenza censoria e riproduttive di profili di doglianza già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito: i ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della Corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto e pertanto immune da vizi di legittimità. I giudici del gravarne hanno dato, infatti, conto degli elementi di prova in ordine alla responsabilità del prevenuto, dovendosi richiamare, in relazione alle argomentazioni del ricorrente, il consolidato principio in base al quale, in tema di patrocinio a spese dello Stato, l'errore sulla nozione di reddito riievante ai fini dell'ammissione ai beneficio non esclude l'elemento soggettivo dei reato di cui all'art. 95 d.P.R. n. 115 del 2002, non trattandosi di errore su legge extrapenale, posto che l'art. 76 del medesimo decreto è espressamente richiamato dalla predetta norma incriminatrice (Sez. 4, n. 14011 del 12/02/2015. Pe,e 263013; Sez. 4, n. 418 del 25/1112021, dep. 2022, Rv, 282560), Ne deriva che alcun rilievo possono assumere i dedotti errori In ordine alle fonti di reddito da tenere presente nella relativa dichiarazione. Né vale ad escludere ia esistenza del dolo - come argomentato in sentenza - il fatto che il ricorrente avesse allegato alla dichiarazione sostitutiva documentazione dalla quale poteva evincersi il diverso reddito realmente percepito dal nucleo farniliare. Occorre all'uopo rilevare come dolo del reato possa assumere anche la forma dei cioio eventuale e come i casi di errore, suscettibili di attrarre nell'alveo della colpa la condotta del richiedente il beneficio, siano limitati ad ipotesi di comprovata leggerezza e disattenzione nella indicazione dei reddito, neppure evocate realmente ne! ricorso. Considerato, quanto alia oedotta violazione dell'art. 20-bis cod. peri., che i giudici di appello, con motivazione fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili n ter-riiini di ccritTaciaittorietà e di manifesta illopicità, hanno ritenuto insussistenti !e condizioni per ia sostituzione della pena detentiva in considerazione del fatto che la negativa personalità del ricorrente - desurnibile dai numerosi precedenti annoverati - rivela una spiccata propensione a delinquere (cfr. Sez. 2, n. 23707 dcl 33/04/2013, Rv. 256725 - 01:"La valutazione della sussistenza dei presupposti per l'adozione di una sanzionesostitutiva é egata agli stess ertt.er; previsti daJla legge per la dete-rminazione della pena ; e qrund i giudizio, .;_-) -ognostico positivo cui è subordinata la possibilità della sostituzione non può prescindere dal riferimento agli indici individuati dall'art. 133 cod. pen., con !a conseguenza che ii giudice può negare la sostituzione della pena anche softanto perché i precedenti penali rendono il reo immeritevole del beneficio ; Senza dovere addurre ulteriori e più analitiche ragoni"). Rilevato; .oertanto; che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna dei Hcorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M P.Q.M
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