CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 febbraio 2026
Cassazione n. 29936/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sta di rimessione proposta da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il provvedimento del 21/12/2025 del TRIBUNALE di CATANIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti, l'istanza di rimessione del processo e la successiva memoria presentate da [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che la "grave situazione locale", prevista dall'art. 45 cod. proc. pen., che è norma di carattere eccezionale e di stretta interpretazione, è configurabile solo in presenza di un fenomeno esterno alla dialettica processuale, riguardante l'ambiente territoriale nel quale il processo svolge, di tale abnormità da indurre il legittimo sospetto di un pericolo concreto per l'imparzialità del giudice, inteso quale ufficio giudiziario nel suo complesso, o per la libera determinazione delle parti, eliminabile esclusivamente con il trasferimento del processo ad altra sede giudiziarie (tra le tante, Sez. 5, n. 5955 del 05/02/2026, Rv. 289322); ritenuto che la richiesta non supera il vaglio di ammissibilità, apparendo le circostanze dedotte affatto vaghe e indeterminate, come tali inidonee a configurare l'esistenza di una situazione locale tale da turbare lo svolgimento del processo; ritenuto, dunque, che l'istanza va dichiarata inammissibile; rilevato che alla declaratoria di inammissibilità o di rigetto della richiesta di rimessione del processo segue la condanna della parte istante al versamento delle somme indicate nel dispositivo, ritenute eque, in favore della Cassa delle ammende, in applicazione dell'art. 616 cod. proc. pen., ma non anche la condanna al pagamento delle spese processuali, in quanto l'istituto della rimessione non è inquadrabile nell'ambito dei rimedi di carattere impugnatorio venendo attivato attraverso la "richiesta" di cui all'art. 46 cod. proc. pen., con contenuto rappresentativo degli elementi fattuali correlati ad una situazione esterna al processo, strutturalmente differente dal ricorso per cassazione (cfr. Sez. U, n. 37825 del 10/07/2025, Natale, Rv. 288733). P. P.Q.M