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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 19 ottobre 2023

Cassazione n. 35101/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9500/2022R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 200 -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati presso lo studio di quest’ultima in Roma, Via della Conciliazione 10 -controricorrenti- avverso la sentenza n. 2141 del [OSCURATO:PERSONA] , depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/10/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];F [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ricorso ex art. 612 cod. proc. civ. dell ’ 8/2/2018, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] davano inizio al processo per l’esecu- zione degli obblighi di fare indicati nella sentenza del Tribunale Civile di Genova n. 4038 del 2005,che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] «a eliminare la griglia posta sull’intercapedine posta sul lato est del fabbricato sito in Genova, via Peschiera 15, in corrispondenza delle finestre del piano seminterrato di tale edificio». 2.All’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] innanzi al giudice dell’esecuzione compariva l’esecutato, il quale dichiarava la propria volontà di adempiere spontanea- mente; con successiva ordinanza del 15-16/5/2018, il giudice, rilevato che la condanna risultante dal titolo non era stata eseguita, ordinava all’ufficiale giudiziario di procedere alla rimozione della griglia, conformemente al di- spositivo del titolo azionato, e nominava un ausiliario (geom.

Ombrina) con l’incarico di svolgere le attività a tal fine necessarie, inclusa l’individuazione di un’impresa per i lavori.

Con le successive ordinanze del 7/6, 15/10, 26/11/2018, il giudice dell’esecuzione autorizzava le spese per le opere re- putate necessarie. 3.Il verbale dell’ufficiale giudiziario del 18/1/2019 attestava che «l’ob- bligo di fare è stato messo in esecuzione a regola d’arte e nel rispetto di quanto disposto nel titolo.

La griglia rimossa è stata in tutte le sue parti accostata al muro opposto alle finestre». 4.Comparso all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA] affermava di aver ottemperato alle disposizioni della sentenza azionata già prima del 18/1/2019 e che, dunque, i lavori compiuti erano inutili; domandava, per- ciò, la revoca delle ordinanze del 15/10 e del 26/11/2018; il giorno succes- sivo, con l’assistenza di un difensore, l’[OSCURATO:PERSONA] reiterava l’istanza e depositava fotografie e documentazione.

All’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il giudice procedeva ad audizione dell’ausiliario, allo scopo di acquisire informazioni sullo stato dei luoghi e sui lavori svolti.5.Dopo il deposito di memorie delle parti, il giudice dell’esecuzione, con l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], comunicata il 2/8/2019, così provvedeva: «Il G.E., visto il verbale di accesso dell’ufficiale giudiziario del 18/1/2019, di- chiara che l’obbligo di cui alla sentenza del Tribunale di Genova n. 4038 del 19/9/2015 [2005] è stato eseguito a regola d’arte e in ottemperanza al dispositivo del titolo esecutivo.

Condanna l’esecutato al pagamento delle spese di giudizio che liquida in favore dei procedenti in € 411,83per antici- pazioni in € 1440,12 comprensivi di Iva a titolo di compenso liquidato all’au- siliario in € 3050 comprensivi di Iva a titolo di corrispettivo ditta Aton (fatt. 2/2/19) in € 305 comprensivi di Iva a titolo di corrispettivo della ditta G.E.

Serramenti in € 2945 per compensi oltre spese forfettarie del 15%, CPA ed IVA e imposta di registro». 6.A supporto di tale decisione il giudice adduceva le seguenti motiva- zioni: «L’esecutato ha insistito nell’affermare che la griglia o meglio le griglie da rimuovere erano solamente quelle antistanti due delle tre finestre dell’appartamento di proprietà dei procedenti, dato che, in parte motiva, il titolo esecutivo specifica che la rimozione della griglia è stata ordinata per- ché toglieva luce a due finestre su tre del predetto appartamento.

Il sig. [OSCURATO:PERSONA] ha ribadito che le griglie sottostanti le due finestre sono state rimosse dall’intercapedine prima dell’accesso dell’[OSCURATO:PERSONA].

L’esecutato ha concluso, chiedendo la revoca delle ordinanze del 15 ottobre 2018 e del 25 novembre 2018, opponendosi altresì alla richiesta di rimozione dei pali e delle travi sottostanti le griglie.

Le domande sono tutte inammissibili per- ché tardive e in ogni caso infondate.

In ordine alla revoca delle ordinanze, si ricorda che i provvedimenti del giudice dell’esecuzione possono essere modificati o revocati dallo stesso giudice finché non siano stati eseguiti (art.487 cpc).

Nella specie le ordinanze del GE di cui si chiede la revoca sono state eseguite ben prima della domanda formulata dal convenuto all’udienza del 17 aprile 2019 e nella memoria del 1 luglio 2019. … La tesi sostenuta dal sig. [OSCURATO:PERSONA] fin dalla prima udienza e ribadita nella me- moria autorizzata del 1 luglio 2019, secondo cui l’obbligo imposto riguar- dava la rimozione della sola porzione di griglia posta sotto le due finestre (su tre) appare dunque priva di pregio con la conseguenza che il comporta- mento dell’esecutato che ha rimosso tale porzione prima dell’intervento dell’Ufficiale giudiziario non può essere considerato corretto adempimento di quanto stabilito dal titolo esecutivo.

Il titolo esecutivo è stato corretta- mente eseguito dall’ufficiale giudiziario e dal suo ausiliario.

Essendo stata rimossa tutta la griglia posta sull’intercapedine del lato est dell’immobile, l’installazione del corrimano è stata opportuna, anzi necessaria per ragioni di sicurezza.

Considerato che tutta la griglia del lato est doveva essere eli- minata, la circostanza che l’esecutato abbia alzato ad uso ringhiera la sola porzione di griglia posta al di sotto di due delle tre finestre appartenenti a controparte (attività peraltro svolta dopo la notifica del ricorso ex art. 612 cpc) è irrilevante, anzi sembrasolo un escamotage per sottrarsi all’obbligo imposto dal titolo, fornendo un’interpretazione personale del comando giu- diziale.». 7.Reputando errato quest’ultimo provvedimento, [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione esecutiva direttamente notificando, in data 22/8/2019,a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] un atto di citazione a comparire innanzi al Tribunale di Genova. 8.Il giudice di merito, con la sentenza n. 2141 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], respin- geva l’opposizione, confermando l’ordinanza del giudice dell’esecuzione e condannando l’opponente a rifondere le spese di lite (Euro 7.254,00 per compensi, oltre ad accessori) e a pagare la somma di Euro 7.254,00 ai sensi dell’art. 96, comma 3, cod. proc. civ. 9.Avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per cassazione, basato su quattro motivi; resistevano con controricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

10. All ’ esito della camera di consiglio del 19/10/2023, il Collegio si riservava il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell’art. 380-bis.1, comma 2, cod. proc. civ..R [OSCURATO:PERSONA] 1..Preliminarmente, si osserva che il giudice di merito ha prestato solo formale ossequio al principio di bifasicità necessaria, che indefettibilmente caratterizza la struttura delle opposizioni esecutive (in proposito, ex multis, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 25170 del 11/10/2018, Rv. 651161-01, e Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 28848 del 12/11/2018, Rv. 651505-01), siano esse all’esecuzione o agli atti esecutivi o di terzo (ai sensi degli artt. 615, 617 o 619 cod. proc. civ.). 2.Infatti, pur richiamando congrui precedenti di legittimità, il giudice genovese ha reputato correttamente introdotta l’opposizione avanzata da [OSCURATO:PERSONA] direttamente, mediante atto di citazione del 22/8/2019,con un’azione di cognizione (in patente violazione della strut- tura bifasica delle opposizioni esecutive), perché prima dell’emissione del provvedimento opposto (ordinanza del 30/7/2019, comunicata il 2/8/2019) «vi è stata – pur semplificata e con talune sovrapposizioni di piani – una fase processuale svoltasi in contraddittorio in cui sono state prospettate al giudice dell’esecuzione le medesime questioni oggetto dell’odierno procedi- mento al fine di ottenere la sospensione dell’esecuzione in corso.

Ciò basta per potersi affermare che la fase preliminare/incidentale oppositiva ha avuto effettivo seguito, per cui non si ravvisano estremi di improcedibilità dell’odierno giudizio». 3.La mancata impugnazione di tale statuizione ha determinato la for- mazione del giudicatointerno esplicito, con conseguente preclusione al rie- same della questione: ciononostante, nell’esercizio delle attribuzioni exart. 65 Ord.

Giud., si ritiene comunque opportuno rilevare – ancorché senza incidere sulle erronee affermazioni della sentenza impugnata –che la bifa- sicità necessaria deve esplicarsi in relazione all’opposizione proposta e, ov- viamente dopo che questa è stata avanzata, essendo evidentemente irrile- vanti, a tali fini, le vicende processuali anteriori all’iniziativa dell’opponente.4.Col primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., il ricorrente deduce la violazione dell’art. 615 cod. proc. civ., per avere il giudice di merito erroneamente qualificato l’azione del ricorrente come opposizione agli atti esecutivi, anziché come opposizione all’esecu- zione. 5.Col secondo motivo, si denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per omessa pronuncia (ex art.112 cod. proc. civ.) «circa le eccezioni svolte con l’atto introduttivo in punto ampliamento, anzi raddoppiamento delle finestre che la sentenza e il patto contrattuale da essa richiamato avevano inteso tutelare nella loro lumino- sità». 6.Le censure, che possono essere congiuntamente esaminate, sono ma- nifestamente infondate. 7.È pacifico l’orientamento processuale che esclude l’ammissibilità delle opposizioni esecutive dopo la conclusione della procedura (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 12690 del 21/04/2022, Rv. 664812-01; Cass., Sez. 3, Sen- tenza n. 4505 del 24/02/2011), a meno che non sia opposto, entro i termini prescritti (segnatamente dall’art. 617 cod. proc. civ.), il provvedimento de- finitivo del processo esecutivo. 8.Nella fattispecie in esame, la chiusura del procedimento di esecuzione «è segnata dal verbale con cui l’ufficiale giudiziario attesta che sono state compiute le operazioni in ottemperanza all’ordinanza ex art. 612 c.p.c.» (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 12466 del 09/05/2023, Rv. 667582-01), atto che risale al 18/1/2019 e, cioè, a data di gran lunga anteriore all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], durante la quale l’odierno ricorrente ha contestato l’esecu- zione delle opere e la loro conformità all’ordinanza del giudice dell’esecu- zione: ne consegue la correttezza del rilievo di tardività delle doglianze, poi formulato dal giudice dell’esecuzione con l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] (qui op- posta).9.Quest’ultimo provvedimento – in considerazione del suo contenuto (liquidazione di compensi di difesa e di spese anticipate in favore dei credi- tori) –va qualificato come decreto emesso ai sensi dell’art. 614 cod. proc. civ., rispetto al quale il mezzo di impugnazione è costituito dall’opposizione ex art. 645 cod. proc. civ.; quest ’ ultima, però, consente all ’ opponente di «contestare la congruità delle spese o l’avvenuta anticipazione delle stesse, non già la debenza delle somme inerenti al compimento di una o più opere in quanto esorbitanti rispetto al titolo esecutivo (questione attinente all’ef- fettiva portata di questo), né il quomododell ’ esecuzione, giacché tali que- stioni devono proporsi, rispettivamente, con l’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. o con l’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. e, comunque, entro la chiusura del procedimento esecutivo, che è segnata dal verbale con cui l’ufficiale giudiziario attesta che sono state compiute le ope- razioni in ottemperanza all’ordinanza ex art. 612 c.p.c.

Qualora l ’ esecutato abbia sollevato le suddette questioni soltanto nell’ambito dell’opposizione al decreto ex art. 614 c.p.c. senza tempestivamente e previamente proporle con le opposizioni esecutive, il giudice non può riqualificare la domanda come se proposta ai sensi degli artt. 615 o 617 c.p.c., sia per la diversità di ambito dell’opposizione ex art. 645 c.p.c. rispetto a quelle esecutive, sia perché – se il decreto opposto è successivo al definitivo completamento delle opere attestato dall’ufficiale giudiziario –non è più possibile proporre rimedi interni al procedimento esecutivo.» (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 12466 del 09/05/2023, Rv. 667582-01).

10. In base a quanto ora esposto, l ’ opposizione di [OSCURATO:PERSONA] – nella parte in cui si contestano il diritto di agire in executivis e le modalità dell’esecuzione –dopo la fine del processo esecutivo, che risale al 18/1/2019(sia che si voglia individuare l’esordio di questa opposizione nel momento di notifica –il 22/8/2019 – dell ’ atto introduttivo di questo giudi- zio, sia che si prenda a riferimento l’udienza –del [OSCURATO:DATA_NASCITA] – in cui sono state svolte le doglianze per la prima volta), era ab originei nammissibile:se qualificata come opposizione exart. 615 cod. proc. civ., in quanto intro- dotta successivamente alla conclusione del processo; se ritenuta opposi- zione exart. 617 cod. proc. civ. contro atti relativi al quomodo dell ’ esecu- zione (o avverso l’atto conclusivo), perché tardivamente avanzata oltre il termine decadenziale prescritto.

11. Col terzo motivo, si denuncia, ai sensi dell ’ art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per omessa pronuncia (exart.112 cod. proc. civ.) «circa il motivo di opposizione afferente l’attribuzione di spese esecutive all’esponente».

12. Per reputare ammissibile la censura (e, quindi, sottrarla all ’ ori- ginaria inammissibilità illustrata al punto 10.), occorre qualificare l’iniziativa processuale dell’odierno ricorrente come opposizione exart. 645 cod. proc. civ. avverso il provvedimento exart. 614 cod. proc. civ.

13. T uttavia, l ’ ammissibilità della contestazione attinente all ’ attri- buzione di spese esecutive all’esecutato non comporta la fondatezza del motivoche, invece, è in parte inammissibile e in parte infondato.

14. Infatti, in base ad un consolidato orientamento giurispruden- ziale (ex multis, Cass., Sez.

U, Sentenza n. 2731 del 02/02/2017, Rv. 642269-01), questa Corte può correggere la motivazione anche a fronte di un error in procedendo, quale la motivazione omessa, mediante l’enuncia- zione delle ragioni che giustificano in diritto la decisione assunta.

15. Tuttavia, sia per colmare le lacune della motivazione, sia per ritenerle inemendabili, è indispensabile che il ricorso esponga in maniera completa le circostanze rilevanti per la decisione.

16. Al contrario, proprio in punto di ammissibilità del motivo, si ri- levano significative carenze dell’atto introduttivo, che non riporta né il prov- vedimento di nomina della Atom (destinataria di pagamento in qualità di ausiliario), né il contenuto delle ordinanze che hanno autorizzato l’esecu- zione delle opere da parte della predetta impresa, il cui compenso di Euro 3.050,00 –secondo la tesi del ricorrente – non poteva essere liquidato dal giudice dell’esecuzione, bensì dall’ufficiale giudiziario che l’aveva designata.17.

La lacuna è tale da impedire l ’ esame della censura prendendo in considerazione i provvedimenti concretamente assunti nel corso dell’ese- cuzione.

18. Ad ogni buon conto, anche a prescindere dalla violazione dell’art. 366 cod. proc. civ., si osserva che –contrariamente agli assunti del ricorrente, il quale sostiene che il giudice dell’esecuzione non avesse il po- tere di liquidare il compenso degli ausiliari designati nella procedura –l’art.614 cod. proc. civ. attribuisce all’autorità giurisdizionale, organo direttivo del processo, il potere di liquidare tutte le spese dell’esecuzione, incluse quelle relative agli ausiliari (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 8115 del 27/07/1999, Rv. 528984-01) direttamente nominati dal giudice oppure de- signati con suo assenso oppure per sua indicazione o istruzione.

19. Palesemente inconsistente è l ’ ulteriore argomento del ricorrente secondo cui il giudice dell’esecuzione avrebbe dovuto liquidare le spese della procedura in base ad accordi negoziali tra le parti che sarebbero addirittura antecedenti alla formazione del titolo esecutivo, non spettando alle parti alcuna potestà in ordine alla determinazione del contenuto dei successivi provvedimenti resi dal giudice in estrinsecazione della potestà regolatrice del processo da lui diretto, salvi soltanto i patti eventualmenteintercorsi tra le medesime sulle modalità concrete con le quali porli in esecuzione.

20. Col quarto motivo, il ricorrente deduce, ai sensi dell ’ art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., deduce la violazione dell’art. 96, comma 3, cod. proc. civ., per avere il giudice di merito ravvisato la temerarietà della lite promossa dall’odierno ricorrente.

21. La censura è inammissibile.

22. Per contestare la condanna ex art. 96, comma 3, cod. proc. civ., il ricorrente adduce una pretesa contrarietà a buona fede della condotta di controparte nel promuovere l’esecuzione, argomentazione che, da un lato, investe la Corte di una valutazione di fatto esulante dal giudizio di legittimità (e come tale ex seinammissibile), e, dall’altro, non inficia le motivazioni del giudice di merito.

Quest’ultimo, infatti, ha compiutamente illustrato le cir- costanze che l’hanno indotto a ravvisare una condotta emulativa dell’oppo- nente e tale motivazione, non implausibile, né intrinsecamente illogica, non è sindacabile in sede di legittimità.

23. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che sono liquidate, secondo i parametri normativi, nella misura indicata nel dispositivo.

24. Va dato atto, infine, della sussistenza dei presupposti proces- suali per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove do- vuto, a norma dell’art. 1-bisdello stesso art. 13.

P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente a rifondere ai controricorrentile spese di questo giudizio, liquidate in Euro 8.000,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre ad accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9500/2022R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 200 -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati presso lo studio di quest’ultima in Roma, Via della Conciliazione 10 -controricorrenti- avverso la sentenza n. 2141 del [OSCURATO:PERSONA] , depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/10/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];F [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ricorso ex art. 612 cod. proc. civ. dell ’ 8/2/2018, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] davano inizio al processo per l’esecu- zione degli obblighi di fare indicati nella sentenza del Tribunale Civile di Genova n. 4038 del 2005,che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] «a eliminare la griglia posta sull’intercapedine posta sul lato est del fabbricato sito in Genova, via Peschiera 15, in corrispondenza delle finestre del piano seminterrato di tale edificio». 2.All’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] innanzi al giudice dell’esecuzione compariva l’esecutato, il quale dichiarava la propria volontà di adempiere spontanea- mente; con successiva ordinanza del 15-16/5/2018, il giudice, rilevato che la condanna risultante dal titolo non era stata eseguita, ordinava all’ufficiale giudiziario di procedere alla rimozione della griglia, conformemente al di- spositivo del titolo azionato, e nominava un ausiliario (geom. Ombrina) con l’incarico di svolgere le attività a tal fine necessarie, inclusa l’individuazione di un’impresa per i lavori. Con le successive ordinanze del 7/6, 15/10, 26/11/2018, il giudice dell’esecuzione autorizzava le spese per le opere re- putate necessarie. 3.Il verbale dell’ufficiale giudiziario del 18/1/2019 attestava che «l’ob- bligo di fare è stato messo in esecuzione a regola d’arte e nel rispetto di quanto disposto nel titolo. La griglia rimossa è stata in tutte le sue parti accostata al muro opposto alle finestre». 4.Comparso all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA] affermava di aver ottemperato alle disposizioni della sentenza azionata già prima del 18/1/2019 e che, dunque, i lavori compiuti erano inutili; domandava, per- ciò, la revoca delle ordinanze del 15/10 e del 26/11/2018; il giorno succes- sivo, con l’assistenza di un difensore, l’[OSCURATO:PERSONA] reiterava l’istanza e depositava fotografie e documentazione. All’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il giudice procedeva ad audizione dell’ausiliario, allo scopo di acquisire informazioni sullo stato dei luoghi e sui lavori svolti.5.Dopo il deposito di memorie delle parti, il giudice dell’esecuzione, con l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], comunicata il 2/8/2019, così provvedeva: «Il G.E., visto il verbale di accesso dell’ufficiale giudiziario del 18/1/2019, di- chiara che l’obbligo di cui alla sentenza del Tribunale di Genova n. 4038 del 19/9/2015 [2005] è stato eseguito a regola d’arte e in ottemperanza al dispositivo del titolo esecutivo. Condanna l’esecutato al pagamento delle spese di giudizio che liquida in favore dei procedenti in € 411,83per antici- pazioni in € 1440,12 comprensivi di Iva a titolo di compenso liquidato all’au- siliario in € 3050 comprensivi di Iva a titolo di corrispettivo ditta Aton (fatt. 2/2/19) in € 305 comprensivi di Iva a titolo di corrispettivo della ditta G.E. Serramenti in € 2945 per compensi oltre spese forfettarie del 15%, CPA ed IVA e imposta di registro». 6.A supporto di tale decisione il giudice adduceva le seguenti motiva- zioni: «L’esecutato ha insistito nell’affermare che la griglia o meglio le griglie da rimuovere erano solamente quelle antistanti due delle tre finestre dell’appartamento di proprietà dei procedenti, dato che, in parte motiva, il titolo esecutivo specifica che la rimozione della griglia è stata ordinata per- ché toglieva luce a due finestre su tre del predetto appartamento. Il sig. [OSCURATO:PERSONA] ha ribadito che le griglie sottostanti le due finestre sono state rimosse dall’intercapedine prima dell’accesso dell’[OSCURATO:PERSONA]. L’esecutato ha concluso, chiedendo la revoca delle ordinanze del 15 ottobre 2018 e del 25 novembre 2018, opponendosi altresì alla richiesta di rimozione dei pali e delle travi sottostanti le griglie. Le domande sono tutte inammissibili per- ché tardive e in ogni caso infondate. In ordine alla revoca delle ordinanze, si ricorda che i provvedimenti del giudice dell’esecuzione possono essere modificati o revocati dallo stesso giudice finché non siano stati eseguiti (art.487 cpc). Nella specie le ordinanze del GE di cui si chiede la revoca sono state eseguite ben prima della domanda formulata dal convenuto all’udienza del 17 aprile 2019 e nella memoria del 1 luglio 2019. … La tesi sostenuta dal sig. [OSCURATO:PERSONA] fin dalla prima udienza e ribadita nella me- moria autorizzata del 1 luglio 2019, secondo cui l’obbligo imposto riguar- dava la rimozione della sola porzione di griglia posta sotto le due finestre (su tre) appare dunque priva di pregio con la conseguenza che il comporta- mento dell’esecutato che ha rimosso tale porzione prima dell’intervento dell’Ufficiale giudiziario non può essere considerato corretto adempimento di quanto stabilito dal titolo esecutivo. Il titolo esecutivo è stato corretta- mente eseguito dall’ufficiale giudiziario e dal suo ausiliario. Essendo stata rimossa tutta la griglia posta sull’intercapedine del lato est dell’immobile, l’installazione del corrimano è stata opportuna, anzi necessaria per ragioni di sicurezza. Considerato che tutta la griglia del lato est doveva essere eli- minata, la circostanza che l’esecutato abbia alzato ad uso ringhiera la sola porzione di griglia posta al di sotto di due delle tre finestre appartenenti a controparte (attività peraltro svolta dopo la notifica del ricorso ex art. 612 cpc) è irrilevante, anzi sembrasolo un escamotage per sottrarsi all’obbligo imposto dal titolo, fornendo un’interpretazione personale del comando giu- diziale.». 7.Reputando errato quest’ultimo provvedimento, [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione esecutiva direttamente notificando, in data 22/8/2019,a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] un atto di citazione a comparire innanzi al Tribunale di Genova. 8.Il giudice di merito, con la sentenza n. 2141 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], respin- geva l’opposizione, confermando l’ordinanza del giudice dell’esecuzione e condannando l’opponente a rifondere le spese di lite (Euro 7.254,00 per compensi, oltre ad accessori) e a pagare la somma di Euro 7.254,00 ai sensi dell’art. 96, comma 3, cod. proc. civ. 9.Avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per cassazione, basato su quattro motivi; resistevano con controricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 10. All ’ esito della camera di consiglio del 19/10/2023, il Collegio si riservava il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell’art. 380-bis.1, comma 2, cod. proc. civ..R [OSCURATO:PERSONA] 1..Preliminarmente, si osserva che il giudice di merito ha prestato solo formale ossequio al principio di bifasicità necessaria, che indefettibilmente caratterizza la struttura delle opposizioni esecutive (in proposito, ex multis, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 25170 del 11/10/2018, Rv. 651161-01, e Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 28848 del 12/11/2018, Rv. 651505-01), siano esse all’esecuzione o agli atti esecutivi o di terzo (ai sensi degli artt. 615, 617 o 619 cod. proc. civ.). 2.Infatti, pur richiamando congrui precedenti di legittimità, il giudice genovese ha reputato correttamente introdotta l’opposizione avanzata da [OSCURATO:PERSONA] direttamente, mediante atto di citazione del 22/8/2019,con un’azione di cognizione (in patente violazione della strut- tura bifasica delle opposizioni esecutive), perché prima dell’emissione del provvedimento opposto (ordinanza del 30/7/2019, comunicata il 2/8/2019) «vi è stata – pur semplificata e con talune sovrapposizioni di piani – una fase processuale svoltasi in contraddittorio in cui sono state prospettate al giudice dell’esecuzione le medesime questioni oggetto dell’odierno procedi- mento al fine di ottenere la sospensione dell’esecuzione in corso. Ciò basta per potersi affermare che la fase preliminare/incidentale oppositiva ha avuto effettivo seguito, per cui non si ravvisano estremi di improcedibilità dell’odierno giudizio». 3.La mancata impugnazione di tale statuizione ha determinato la for- mazione del giudicatointerno esplicito, con conseguente preclusione al rie- same della questione: ciononostante, nell’esercizio delle attribuzioni exart. 65 Ord. Giud., si ritiene comunque opportuno rilevare – ancorché senza incidere sulle erronee affermazioni della sentenza impugnata –che la bifa- sicità necessaria deve esplicarsi in relazione all’opposizione proposta e, ov- viamente dopo che questa è stata avanzata, essendo evidentemente irrile- vanti, a tali fini, le vicende processuali anteriori all’iniziativa dell’opponente.4.Col primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., il ricorrente deduce la violazione dell’art. 615 cod. proc. civ., per avere il giudice di merito erroneamente qualificato l’azione del ricorrente come opposizione agli atti esecutivi, anziché come opposizione all’esecu- zione. 5.Col secondo motivo, si denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per omessa pronuncia (ex art.112 cod. proc. civ.) «circa le eccezioni svolte con l’atto introduttivo in punto ampliamento, anzi raddoppiamento delle finestre che la sentenza e il patto contrattuale da essa richiamato avevano inteso tutelare nella loro lumino- sità». 6.Le censure, che possono essere congiuntamente esaminate, sono ma- nifestamente infondate. 7.È pacifico l’orientamento processuale che esclude l’ammissibilità delle opposizioni esecutive dopo la conclusione della procedura (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 12690 del 21/04/2022, Rv. 664812-01; Cass., Sez. 3, Sen- tenza n. 4505 del 24/02/2011), a meno che non sia opposto, entro i termini prescritti (segnatamente dall’art. 617 cod. proc. civ.), il provvedimento de- finitivo del processo esecutivo. 8.Nella fattispecie in esame, la chiusura del procedimento di esecuzione «è segnata dal verbale con cui l’ufficiale giudiziario attesta che sono state compiute le operazioni in ottemperanza all’ordinanza ex art. 612 c.p.c.» (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 12466 del 09/05/2023, Rv. 667582-01), atto che risale al 18/1/2019 e, cioè, a data di gran lunga anteriore all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], durante la quale l’odierno ricorrente ha contestato l’esecu- zione delle opere e la loro conformità all’ordinanza del giudice dell’esecu- zione: ne consegue la correttezza del rilievo di tardività delle doglianze, poi formulato dal giudice dell’esecuzione con l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] (qui op- posta).9.Quest’ultimo provvedimento – in considerazione del suo contenuto (liquidazione di compensi di difesa e di spese anticipate in favore dei credi- tori) –va qualificato come decreto emesso ai sensi dell’art. 614 cod. proc. civ., rispetto al quale il mezzo di impugnazione è costituito dall’opposizione ex art. 645 cod. proc. civ.; quest ’ ultima, però, consente all ’ opponente di «contestare la congruità delle spese o l’avvenuta anticipazione delle stesse, non già la debenza delle somme inerenti al compimento di una o più opere in quanto esorbitanti rispetto al titolo esecutivo (questione attinente all’ef- fettiva portata di questo), né il quomododell ’ esecuzione, giacché tali que- stioni devono proporsi, rispettivamente, con l’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. o con l’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. e, comunque, entro la chiusura del procedimento esecutivo, che è segnata dal verbale con cui l’ufficiale giudiziario attesta che sono state compiute le ope- razioni in ottemperanza all’ordinanza ex art. 612 c.p.c. Qualora l ’ esecutato abbia sollevato le suddette questioni soltanto nell’ambito dell’opposizione al decreto ex art. 614 c.p.c. senza tempestivamente e previamente proporle con le opposizioni esecutive, il giudice non può riqualificare la domanda come se proposta ai sensi degli artt. 615 o 617 c.p.c., sia per la diversità di ambito dell’opposizione ex art. 645 c.p.c. rispetto a quelle esecutive, sia perché – se il decreto opposto è successivo al definitivo completamento delle opere attestato dall’ufficiale giudiziario –non è più possibile proporre rimedi interni al procedimento esecutivo.» (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 12466 del 09/05/2023, Rv. 667582-01). 10. In base a quanto ora esposto, l ’ opposizione di [OSCURATO:PERSONA] – nella parte in cui si contestano il diritto di agire in executivis e le modalità dell’esecuzione –dopo la fine del processo esecutivo, che risale al 18/1/2019(sia che si voglia individuare l’esordio di questa opposizione nel momento di notifica –il 22/8/2019 – dell ’ atto introduttivo di questo giudi- zio, sia che si prenda a riferimento l’udienza –del [OSCURATO:DATA_NASCITA] – in cui sono state svolte le doglianze per la prima volta), era ab originei nammissibile:se qualificata come opposizione exart. 615 cod. proc. civ., in quanto intro- dotta successivamente alla conclusione del processo; se ritenuta opposi- zione exart. 617 cod. proc. civ. contro atti relativi al quomodo dell ’ esecu- zione (o avverso l’atto conclusivo), perché tardivamente avanzata oltre il termine decadenziale prescritto. 11. Col terzo motivo, si denuncia, ai sensi dell ’ art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per omessa pronuncia (exart.112 cod. proc. civ.) «circa il motivo di opposizione afferente l’attribuzione di spese esecutive all’esponente». 12. Per reputare ammissibile la censura (e, quindi, sottrarla all ’ ori- ginaria inammissibilità illustrata al punto 10.), occorre qualificare l’iniziativa processuale dell’odierno ricorrente come opposizione exart. 645 cod. proc. civ. avverso il provvedimento exart. 614 cod. proc. civ. 13. T uttavia, l ’ ammissibilità della contestazione attinente all ’ attri- buzione di spese esecutive all’esecutato non comporta la fondatezza del motivoche, invece, è in parte inammissibile e in parte infondato. 14. Infatti, in base ad un consolidato orientamento giurispruden- ziale (ex multis, Cass., Sez. U, Sentenza n. 2731 del 02/02/2017, Rv. 642269-01), questa Corte può correggere la motivazione anche a fronte di un error in procedendo, quale la motivazione omessa, mediante l’enuncia- zione delle ragioni che giustificano in diritto la decisione assunta. 15. Tuttavia, sia per colmare le lacune della motivazione, sia per ritenerle inemendabili, è indispensabile che il ricorso esponga in maniera completa le circostanze rilevanti per la decisione. 16. Al contrario, proprio in punto di ammissibilità del motivo, si ri- levano significative carenze dell’atto introduttivo, che non riporta né il prov- vedimento di nomina della Atom (destinataria di pagamento in qualità di ausiliario), né il contenuto delle ordinanze che hanno autorizzato l’esecu- zione delle opere da parte della predetta impresa, il cui compenso di Euro 3.050,00 –secondo la tesi del ricorrente – non poteva essere liquidato dal giudice dell’esecuzione, bensì dall’ufficiale giudiziario che l’aveva designata.17. La lacuna è tale da impedire l ’ esame della censura prendendo in considerazione i provvedimenti concretamente assunti nel corso dell’ese- cuzione. 18. Ad ogni buon conto, anche a prescindere dalla violazione dell’art. 366 cod. proc. civ., si osserva che –contrariamente agli assunti del ricorrente, il quale sostiene che il giudice dell’esecuzione non avesse il po- tere di liquidare il compenso degli ausiliari designati nella procedura –l’art.614 cod. proc. civ. attribuisce all’autorità giurisdizionale, organo direttivo del processo, il potere di liquidare tutte le spese dell’esecuzione, incluse quelle relative agli ausiliari (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 8115 del 27/07/1999, Rv. 528984-01) direttamente nominati dal giudice oppure de- signati con suo assenso oppure per sua indicazione o istruzione. 19. Palesemente inconsistente è l ’ ulteriore argomento del ricorrente secondo cui il giudice dell’esecuzione avrebbe dovuto liquidare le spese della procedura in base ad accordi negoziali tra le parti che sarebbero addirittura antecedenti alla formazione del titolo esecutivo, non spettando alle parti alcuna potestà in ordine alla determinazione del contenuto dei successivi provvedimenti resi dal giudice in estrinsecazione della potestà regolatrice del processo da lui diretto, salvi soltanto i patti eventualmenteintercorsi tra le medesime sulle modalità concrete con le quali porli in esecuzione. 20. Col quarto motivo, il ricorrente deduce, ai sensi dell ’ art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., deduce la violazione dell’art. 96, comma 3, cod. proc. civ., per avere il giudice di merito ravvisato la temerarietà della lite promossa dall’odierno ricorrente. 21. La censura è inammissibile. 22. Per contestare la condanna ex art. 96, comma 3, cod. proc. civ., il ricorrente adduce una pretesa contrarietà a buona fede della condotta di controparte nel promuovere l’esecuzione, argomentazione che, da un lato, investe la Corte di una valutazione di fatto esulante dal giudizio di legittimità (e come tale ex seinammissibile), e, dall’altro, non inficia le motivazioni del giudice di merito. Quest’ultimo, infatti, ha compiutamente illustrato le cir- costanze che l’hanno indotto a ravvisare una condotta emulativa dell’oppo- nente e tale motivazione, non implausibile, né intrinsecamente illogica, non è sindacabile in sede di legittimità. 23. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che sono liquidate, secondo i parametri normativi, nella misura indicata nel dispositivo. 24. Va dato atto, infine, della sussistenza dei presupposti proces- suali per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove do- vuto, a norma dell’art. 1-bisdello stesso art. 13. P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente a rifondere ai controricorrentile spese di questo giudizio, liquidate in Euro 8.000,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre ad accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussi
Sentenza Cassazione n. 35101/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris