CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 30 aprile 2021
Cassazione n. 48277/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: 3CUBE S.R.L. parte civile nel procedimento c/ [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/04/2021 della [OSCURATO:PERSONA] CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Mariaemanuela GUERRA, che ha chiesto il rigetto del ricorso; lette le conclusioni degli avv. [OSCURATO:PERSONA] e avv. [OSCURATO:PERSONA] (per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), che hanno chiesto l'inammissibilità o comunque il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa in data 30 aprile 2021 la Corte di appello di Catania, in riforma della sentenza con la quale il primo giudice aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per concorso nel reato di appropriazione indebita aggravata ex art. 61 n. 11 cod. pen., dichiarava non doversi procedere nei confronti degli imputati per tardività della querela. 2. Ha proposto ricorso ex art. 576 cod. proc. pen. la parte civile 3CUBE s.r.[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della sentenza per erronea applicazione della legge penale (art. 124 cod. pen.) e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla dichiarata tardività della querela. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento in cassazione, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dall'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito nella legge 25 febbraio 2022, n. 15), in mancanza di alcuna richiesta di discussione orale, nei termini ivi previsti, il Procuratore generale e la difesa degli originari imputati hanno depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. In ordine alla procedibilità dell'azione penale, oggetto del motivo di ricorso, la sentenza impugnata non ha affrontato una questione di diritto dirimente e assorbente. All'epoca dei fatti (2012) il reato ex artt. 646 e 61, primo comma, n. 11, cod. pen. era procedibile d'ufficio. Solo con il decreto legislativo 10 aprile 2018, n. 36, all'articolo 10 è stato previsto che l'appropriazione indebita sia sempre procedibile a querela, fatto salvo il disposto dell'art. 649-bis cod. pen., non rilevante nel caso di specie. L'articolo 12 dello stesso decreto ha previsto una disciplina transitoria in forza della quale, «per i reati perseguibili a querela in base alle disposizioni del presente decreto, commessi prima della data di entrata in vigore dello stesso, il termine per la presentazione della querela decorre dalla predetta data, se la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato» (comma 1), mentre, «se è pendente il procedimento, il pubblico ministero, nel corso delle indagini preliminari, o il giudice, dopo l'esercizio dell'azione penale, anche, se necessario, previa ricerca anagrafica, informa la persona offesa dal reato della facoltà di esercitare il diritto di querela e il termine decorre dal giorno in cui la persona offesa è stata informata» (comma 2). La disposizione rilevante nel caso di specie è la seconda, considerato che il decreto di citazione per il primo grado di giudizio risale al 19 gennaio 2015. Come evidenziato dalle Sezioni Unite di questa Corte, «è stata predisposta una disciplina transitoria (art. 12) per regolare le modalità con le quali, in relazione ai reati per i quali è mutato regime di procedibilità, la persona offesa viene messa nelle condizioni di valutare l'opportunità di esercitare nei termini il diritto di formulare l'atto propulsivo» (Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, Rv. 273551). Pertanto, «è al momento dell'entrata in vigore della nuova legge ovvero da quello in cui la persona offesa ha avuto notizia della facoltà di proporre querela che vanno svolte le valutazioni relative alla ritualità della condizione di procedibilità, a nulla rilevando eventuali "difetti" legati a momenti processuali differenti in cui tale condizione non era affatto richiesta. Trattasi, invero, di due segmenti procedimentali diversi rispetto ai quali il regime transitorio determina un'autonoma apertura del termine per proporre l'istanza di punizione in tutti i casi in cui in precedenza la procedibilità era - come nel caso di specie - ex officio. Altrimenti si giungerebbe all'irragionevole risultato di consentire la procedibilità ex art. 12 della nuova legge a mere denunzie alle quali è poi seguita una manifestazione di volontà di punizione, escludendola rispetto ad atti, quale quello costituito da una querela tardiva che, in ragione del regime di procedibilità ex officio del tempo del commesso reato, avevano, ai fini della procedibilità, l'identica valenza di notitia criminis» (così Sez. 2, n. 13775 del 30/01/2019, Greco, non mass. sul punto; in senso conforme v. Sez. 2, n. 11970 del 22/01/2020, Torna, non mass. sul punto, nonché Sez. 2, n. 29357 del 22/07/2020, Panizzi, non mass.). 3. [OSCURATO:PERSONA] condivide detti principi, di recente ribaditi da questa Corte sulla base di un chiaro principio di ragionevolezza: diversamente opinando, infatti, «la persona offesa che avesse presentato una mera denunzia (o che non l'avesse presentata affatto, essendosi aliunde appresa la notitia criminis) avrebbe il diritto di essere avvisata della facoltà di proporre querela, mentre quella che avesse proposto tardivamente un atto qualificabile come querela, all'epoca non necessaria, verrebbe sanzionata con una declaratoria d'improcedibilità dell'azione penale» (così Sez. 2, n. 25341 del 17/05/2021, Magnanelli, Rv. 281465; in senso del tutto conforme, successivamente, fra i provvedimenti non massimati, v. Sez. 7, n. 38981 del 27/09/2022, Blanda; Sez. 2, n. 38379 del 14/09/2022, Crippa; Sez. 2, n. 1728 del 01/12/2021, dep. 2022, Cianciulli; Sez. 2, n. 1707 del 29/10/2021, dep. 2022, Mantica; Sez. 2, n. 45902 del 27/10/2021, Santoro). E' stato così superato il contrario orientamento, espresso in due sole pronunzie (Sez. 2, n. 8823 del 04/02/2021, Sanfilippo, Rv. 280764; Sez. 2, n. 12410 del 13/02/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279057), ove si faceva un improprio riferimento a un diniego di una "rimessione in termini" rispetto ad un "termine" all'epoca inesistente. Nel caso di specie la persona offesa aveva espresso la propria istanza punitiva, non solo presentando una querela, tempestiva o tardiva che fosse, ma soprattutto costituendosi parte civile, cosicché sarebbe stato superfluo l'avviso previsto dall'art. 12 del decreto legislativo n. 36 del 2018, in conformità al principio statuito dalle Sezioni Unite nella sentenza Salatino (successivamente ribadito da Sez. 5, n. 44114 del 10/10/2019, Giamo, Rv. 277432). La Corte di appello ha obliterato la questione di cui si è trattato, dichiarando improcedibile l'azione penale per tardività della querela, come se all'epoca dei fatti il delitto per il quale gli imputati erano stati condannati non fosse procedibile d'ufficio. 4. La sentenza impugnata, pertanto, va annullata con rinvio ai soli effetti civili, ai sensi dell'art. 622 del codice di rito. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente agli effetti civili, con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui rimette anche la liquidazione de