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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 08735/2022

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 26063-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

V. CRESCENZIO 69, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - controricorrente- avverso la sentenza n. 675/18/2020 della [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] di LATINA, depositata il 07/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/02/2022 dal Co: [OSCURATO:PERSONA]

I. RILEVATO che la soc. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della CTR per il Lazio — Latina che ha confermato la pronuncia della CTP di Latina, ove non erano accolte le ragioni della parte contribuente in tema di solidarietà imposta unica sulle scommesse; che l'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha spiegato tempestivo controricorso; che, in prossimità dell'udienza la parte contribuente ha depositato memoria a sostegno delle proprie conclusioni; CONSIDERATO che il ricorso è affidato a due motivi di doglianza; che con il primo motivo si prospetta censura ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione dell'art. 3 d.lgs. n. 504/1998, come interpretato dall'art. 1, comma 66,

1. n. 220/2010 e dalla sentenza della Corte costituzionale n. 27/2018; che con il secondo motivo si prospetta censura ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione dell'art. 3 d.lgs. n. 504/1998, come interpretato dall'art. 1, comma 66, lett. b),

1. n. 220/2010 in merito al presupposto soggettivo dell'imposta; che i due motivi possono essere trattati congiuntamente; Ric. 2020 n. 26063 sez.

MT ud. 09-02-2022 -2- che la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 del d.lgs. n. 504 del 1998 e dell'art. 1, comma 66, lettera b), della L. n. 220 del 2010, nella sola parte in cui prevedono che, nelle annualità d'imposta precedenti al 2011, siano assoggettate all'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse le ricevitorie operanti per conto di soggetti privi di concessione.

In quel periodo non si può, difatti, procedere alla traslazione dell'imposta, perché l'entità delle commissioni già pattuite fra ricevitorie e bookmaker si era già cristallizzata sulla base del quadro precedente alla L. n. 220 del 2010 (Corte cost., 23 gennaio 2018, n. 27).

Il giudice delle leggi ha anche chiarito che, in mancanza di regolazione degli effetti transitori e in considerazione della natura interpretativa dell'art. 1, comma 66, lettera b), della L. n. 220 del 2010, la disposizione va applicata anche ai rapporti negoziali perfezionatisi prima della sua entrata in vigore.

Ne consegue che per le annualità d'imposta antecedenti al 2011 non rispondono le ricevitorie, ma solamente i bookmaker, con o senza concessione, in base alla combinazione degli artt. 3 del d.lgs. n. 504/98 e 1, comma 66, lett. a), della L. n. 220/10, usciti indenni dal vaglio di legittimità costituzionale.

A diversa conclusione, invece, deve pervenirsi per le annualità dal 2011.

L'incostituzionalità della norma in esame, infatti, è stata riscontrata dalla Corte «in ragione dell'impossibilità per le ricevitorie di traslare l'imposta per gli esercizi anteriori al 2011» con conseguente violazione dell'art. 53, Cost., «giacchè l'entità delle commissioni pattuite fra ricevitore e bookmaker si era già cristalizzata sulla base del quadro regolatorio, anche sotto il profilo tributario, precedente alla legge n. 220 del 2010».

A fondamento, dunque, della pronuncia di incostituzionalità è stata la considerazione della già avvenuta definizione negoziale tra le parti dei reciproci rapporti in data antecedente alla introduzione della Ric. 2020 n. 26063 sez.

MT - ud. 09-02-2022 -3- soggettività passiva della ricevitoria del bookmaker privo di concessione, ed è stato dato rilievo al fatto che le stesse non erano state nelle condizioni di regolare diversamente la misura delle commissioni al fine di procedere all'eventuale trasferimento del carico tributario, gravante anche sulla ricevitoria in forza della legge sopravvenuta, sui bookmaker.

Non può seguirsi la linea difensiva della ricorrente secondo cui l'obbligazione solidale del bookmaker privo di concessione, delineata dalla disposizione interpretativa del 2010, sarebbe da qualificarsi quale dipendente, con la conseguenza che, venendo meno la configurabilità della responsabilità principale della ricevitoria, correlativamente verrebbe meno anche quella dipendente del bookmaker.

La Corte costituzionale, infatti, ha chiarito che entrambi i soggetti (la ricevitoria e il boolu -naker), partecipano, sia pure su piani diversi e secondo diverse modalità operative, allo svolgimento dell'attività di "organizzazione ed esercizio" delle scommesse soggetta a imposizione, svolgendo entrambi l'attività gestoria delle scommesse, sicché la pronuncia di incostituzionalità, se da un lato ha inciso sulla parte della norma interpretativa in cui ha configurato, per il periodo precedente all'entrata in vigore, la responsabilità della ricevitoria, non ha fatto venire meno la responsabilità del bookmaker privo di concessione (tra le tante: Cass. 9728/2021, 9729/2021, 9730/2021, 9731/2021, 9732/2021, 9733/2021, 9734/2021 e 9735/2021).

In tal caso, il fatto imponibile è la prestazione di servizi consistente nell'organizzazione del gioco da parte del ricevitore e nella raccolta delle scommesse, che consiste, in relazione a ciascun scommettitore, nella valida registrazione della scommessa, documentata dalla consegna allo scommettitore della relativa ricevuta (Cass., 15731/2015); attività, queste, tutte svolte in Italia (da ultime: Cass. 9728/2021, 9729/2021, 9730/2021, 9731/2021, 9732/2021, 9733/2021, 9734/2021 e Ric. 2020 n. 26063 sez.

MT - ud. 09-02-2022 -4- 9735/2021).

Peraltro, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha escluso qualsivoglia discriminazione tra bookmakers nazionali e bookmakers esteri, perché l'imposta unica si applica a tutti gli operatori che gestiscono scommesse raccolte sul territorio italiano, senza distinzione alcuna in funzione del luogo in cui essi sono stabiliti (punto 21 di Corte Giust. 20.2.2020 in causa C-788/18), di modo che la normativa italiana «non appare atta a vietare, ostacolare o rendere meno attraenti le attività di una società (...) nello Stato membro interessato» (tra le tante: Cass. 9728/2021, 9729/2021, 9730/2021, 9731/2021, 9732/2021, 9733/2021, 9734/2021 e 9735/2021); che non può trovare accoglimento la reiterazione del rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'unione europea, atteso che la questione è stata anche di recente ulteriormente confermata ed affinata con arresto della CGUE 6 ottobre 2021, causa C/561-19, che rimodula in senso restrittivo i c.d. criteri Cilfit; che, nella specie, sulla scorta della decisione della Corte costituzionale, la CTR ha correttamente ritenuto l'assoggettamento ad imposta per l'anno 2010 del bookmaker avente sede all'estero e privo di titolo concessorio; che, pertanto, il ricorso è infondato e dev'essere rigettato; che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo; PQM La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la parte contribuente alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio di legittimità a favore dell'Agenzia delle entrate, che liquida in €.cinquemilaseicento/00, oltre a spese prenotate a debito.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 115/2002 la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento Ric. 2020 n. 26063 sez.

MT - ud. 09-02-2022 -5- da parte del ricorrente principale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto p

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 26063-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, V. CRESCENZIO 69, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - controricorrente- avverso la sentenza n. 675/18/2020 della [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] di LATINA, depositata il 07/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/02/2022 dal Co: [OSCURATO:PERSONA] I. RILEVATO che la soc. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della CTR per il Lazio — Latina che ha confermato la pronuncia della CTP di Latina, ove non erano accolte le ragioni della parte contribuente in tema di solidarietà imposta unica sulle scommesse; che l'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha spiegato tempestivo controricorso; che, in prossimità dell'udienza la parte contribuente ha depositato memoria a sostegno delle proprie conclusioni; CONSIDERATO che il ricorso è affidato a due motivi di doglianza; che con il primo motivo si prospetta censura ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione dell'art. 3 d.lgs. n. 504/1998, come interpretato dall'art. 1, comma 66, 1. n. 220/2010 e dalla sentenza della Corte costituzionale n. 27/2018; che con il secondo motivo si prospetta censura ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione dell'art. 3 d.lgs. n. 504/1998, come interpretato dall'art. 1, comma 66, lett. b), 1. n. 220/2010 in merito al presupposto soggettivo dell'imposta; che i due motivi possono essere trattati congiuntamente; Ric. 2020 n. 26063 sez. MT ud. 09-02-2022 -2- che la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 del d.lgs. n. 504 del 1998 e dell'art. 1, comma 66, lettera b), della L. n. 220 del 2010, nella sola parte in cui prevedono che, nelle annualità d'imposta precedenti al 2011, siano assoggettate all'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse le ricevitorie operanti per conto di soggetti privi di concessione. In quel periodo non si può, difatti, procedere alla traslazione dell'imposta, perché l'entità delle commissioni già pattuite fra ricevitorie e bookmaker si era già cristallizzata sulla base del quadro precedente alla L. n. 220 del 2010 (Corte cost., 23 gennaio 2018, n. 27). Il giudice delle leggi ha anche chiarito che, in mancanza di regolazione degli effetti transitori e in considerazione della natura interpretativa dell'art. 1, comma 66, lettera b), della L. n. 220 del 2010, la disposizione va applicata anche ai rapporti negoziali perfezionatisi prima della sua entrata in vigore. Ne consegue che per le annualità d'imposta antecedenti al 2011 non rispondono le ricevitorie, ma solamente i bookmaker, con o senza concessione, in base alla combinazione degli artt. 3 del d.lgs. n. 504/98 e 1, comma 66, lett. a), della L. n. 220/10, usciti indenni dal vaglio di legittimità costituzionale. A diversa conclusione, invece, deve pervenirsi per le annualità dal 2011. L'incostituzionalità della norma in esame, infatti, è stata riscontrata dalla Corte «in ragione dell'impossibilità per le ricevitorie di traslare l'imposta per gli esercizi anteriori al 2011» con conseguente violazione dell'art. 53, Cost., «giacchè l'entità delle commissioni pattuite fra ricevitore e bookmaker si era già cristalizzata sulla base del quadro regolatorio, anche sotto il profilo tributario, precedente alla legge n. 220 del 2010». A fondamento, dunque, della pronuncia di incostituzionalità è stata la considerazione della già avvenuta definizione negoziale tra le parti dei reciproci rapporti in data antecedente alla introduzione della Ric. 2020 n. 26063 sez. MT - ud. 09-02-2022 -3- soggettività passiva della ricevitoria del bookmaker privo di concessione, ed è stato dato rilievo al fatto che le stesse non erano state nelle condizioni di regolare diversamente la misura delle commissioni al fine di procedere all'eventuale trasferimento del carico tributario, gravante anche sulla ricevitoria in forza della legge sopravvenuta, sui bookmaker. Non può seguirsi la linea difensiva della ricorrente secondo cui l'obbligazione solidale del bookmaker privo di concessione, delineata dalla disposizione interpretativa del 2010, sarebbe da qualificarsi quale dipendente, con la conseguenza che, venendo meno la configurabilità della responsabilità principale della ricevitoria, correlativamente verrebbe meno anche quella dipendente del bookmaker. La Corte costituzionale, infatti, ha chiarito che entrambi i soggetti (la ricevitoria e il boolu -naker), partecipano, sia pure su piani diversi e secondo diverse modalità operative, allo svolgimento dell'attività di "organizzazione ed esercizio" delle scommesse soggetta a imposizione, svolgendo entrambi l'attività gestoria delle scommesse, sicché la pronuncia di incostituzionalità, se da un lato ha inciso sulla parte della norma interpretativa in cui ha configurato, per il periodo precedente all'entrata in vigore, la responsabilità della ricevitoria, non ha fatto venire meno la responsabilità del bookmaker privo di concessione (tra le tante: Cass. 9728/2021, 9729/2021, 9730/2021, 9731/2021, 9732/2021, 9733/2021, 9734/2021 e 9735/2021). In tal caso, il fatto imponibile è la prestazione di servizi consistente nell'organizzazione del gioco da parte del ricevitore e nella raccolta delle scommesse, che consiste, in relazione a ciascun scommettitore, nella valida registrazione della scommessa, documentata dalla consegna allo scommettitore della relativa ricevuta (Cass., 15731/2015); attività, queste, tutte svolte in Italia (da ultime: Cass. 9728/2021, 9729/2021, 9730/2021, 9731/2021, 9732/2021, 9733/2021, 9734/2021 e Ric. 2020 n. 26063 sez. MT - ud. 09-02-2022 -4- 9735/2021). Peraltro, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha escluso qualsivoglia discriminazione tra bookmakers nazionali e bookmakers esteri, perché l'imposta unica si applica a tutti gli operatori che gestiscono scommesse raccolte sul territorio italiano, senza distinzione alcuna in funzione del luogo in cui essi sono stabiliti (punto 21 di Corte Giust. 20.2.2020 in causa C-788/18), di modo che la normativa italiana «non appare atta a vietare, ostacolare o rendere meno attraenti le attività di una società (...) nello Stato membro interessato» (tra le tante: Cass. 9728/2021, 9729/2021, 9730/2021, 9731/2021, 9732/2021, 9733/2021, 9734/2021 e 9735/2021); che non può trovare accoglimento la reiterazione del rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'unione europea, atteso che la questione è stata anche di recente ulteriormente confermata ed affinata con arresto della CGUE 6 ottobre 2021, causa C/561-19, che rimodula in senso restrittivo i c.d. criteri Cilfit; che, nella specie, sulla scorta della decisione della Corte costituzionale, la CTR ha correttamente ritenuto l'assoggettamento ad imposta per l'anno 2010 del bookmaker avente sede all'estero e privo di titolo concessorio; che, pertanto, il ricorso è infondato e dev'essere rigettato; che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo; PQM La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte contribuente alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio di legittimità a favore dell'Agenzia delle entrate, che liquida in €.cinquemilaseicento/00, oltre a spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 115/2002 la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento Ric. 2020 n. 26063 sez. MT - ud. 09-02-2022 -5- da parte del ricorrente principale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto p
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