CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 1 agosto 2023
Cassazione n. 14225/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 2902/2020R.G. proposto da Agenzia delle Entrate , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio in Milano, via [OSCURATO:PERSONA] n. 6, è elettivamente domiciliato, giusta procura speciale in calce al controricorso (PEC: [OSCURATO:EMAIL]); –controricorrente e ricorrente incidentale – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale de l la Lombardian. 5174/20/ 20 1 8, depositata il 28 . 11 .201 8 . Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio del5 dicembre 2023 . [OSCURATO:PERSONA] Oggetto: Tributi - La CTP di Milano accoglieva parzialmente i l ricors o propost o da [OSCURATO:PERSONA] avverso l ’avviso di accertamento per imposte dirette, in relazione all’anno 2007; - c on la sentenza indicata in epigrafe, la Commissione tributaria regionale della Lombardia rigettava l’appello principale proposto dall’Agenzia delleEntrate e accoglieva quello incidentale proposto dal contribuente; -l’Agenzia delle entrate impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato atre motivi ; - il contribuente resisteva al ricorso e proponeva ricorso incidentale condizionato. [OSCURATO:PERSONA] - C on il primo motiv o , la ricorrente de duce la falsa applicazione de gli artt. 2247 e 2495 cod. civ., in relazione a ll’art. 360 , comma 1, n. 3 , cod. proc. civ., per avere la CTR erroneamente escluso che il Merlo fosse socio occulto della cessata [OSCURATO:SOCIETA].; -con il secondo motivo, denuncia la falsa applicazione de ll’art. 36 del d.P.R. n. 602 del 1973, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per non avere ritenuto applicabile alla società cancellata il 31.12.2008 il nuovo testo dell’art. 36 cit. (modificato dall’art. 28, comma 5, del d.lgs. n. 185 del 2014); - con il terzo motivo, deduce la falsa applicazione de gli art t . 11 del d.lgs. n. 472 del 1997 e 7 del d.lgs. n. 269 del 2003, in relazione all’art.360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR ritenuto che non fosse possibile attribuire al Merlo, in qualità di amministratore di fatto, nemmeno la responsabilità per la sanzione; -ciò premesso, con istanza depositata in data 1.08.2023 , il ricorrente ha chiesto di sospendere il giudizio , essendosi a vvalso della definizione delle controversie tributarie pendenti ai sensi dell’art. 1, commi 186 – 202 della l. n. 197 del 2022, e ha allegato la relativa domanda, unitamente alla copia della PEC di trasmissione della stessa all’Agenzia delle entrate e alla quietanza di pagamento della prima rata; - con successiva istanza del 24.11.2023, il ricorrente ha chiesto l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere; -ai sensi dell’art. 1, commi 197 e 198, della l. n. 197 del 2022, come modificato dall’art. 20, comma 1, lett. c), del d.l. n. 34 del 2023, il contribuente che intende aderire alla definizione agevolata delle controversie pendenti ha l’onere di depositare, entro il 10 ottobre 2023, “presso l’organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata” e, in tal caso “il processo è dichiarato estinto con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione. Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate”; - ai sensi dei commi 200 e 201 dell’art.1 cit., poi, «L'eventuale diniego della definizione agevolata deve essere notificato entro il 31 luglio 2024 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dalla notificazione del medesimo dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia. Nel caso in cui la definizione della controversia è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata dal contribuente unitamente al diniego della definizione entro sessante giorni dalla notifica di quest’ultimo ovvero dalla controparte nel medesimo termine” (comma 200); “Per i processi dichiarati estinti ai sensi del comma 198, l'eventuale diniego della definizione è impugnabile dinanzi all'organo giurisdizionale che ha dichiarato l'estinzione. Il diniego della definizione è motivo di revocazione del provvedimento di estinzione pronunciato ai sensi del comma 198 e la revocazione è chiesta congiuntamente all'impugnazione del diniego. Il termine per impugnare il diniego della definizione e per chiedere la revocazione è di sessanta giorni dalla notificazione di cui al comma 200” (comma 201); - poiché all’istanza di sospensione risultano allegate la domanda di definizione agevolata con relativa ricevuta e il pagamento della prima rata, il giudizio va dichiarato estinto, con spese a carico delle parti che le hanno anticipate; P.Q.M. La Corte dichiara estinto il giudizio. Co