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CassazionedecretoSezione 3

Cassazione n. 02731/2024

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[OSCURATO:PERSONA] Consigliere ORDINANZA sul ricorso n.11294/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti – avverso la sentenza n. 6189/2020 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 22/2/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 5/10/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]: Rilevatoche: 11294 /20 2 1 La Corte d'appello di Roma, con sentenza n. 6189 / 2020 , rigettava l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA](quale debitrice) e d a Roberto e [OSCURATO:PERSONA] (quali eredi diCarlo [OSCURATO:PERSONA]) avverso la sentenza n. 14557 / 2015 del Tribunale di Roma, che aveva accolto domanda ex articolo 2901 c.c. d i Mirko e [OSCURATO:PERSONA]- creditori della C acace in relazione a canoni locatizi che erano stati oggetto di decreto ingiuntivo- i n ordine alla cessione di un immobile dalla Cacace all'ex coniuge [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] proposto ricorso,articolato in quattro motivi; i Paoletti si sono difesi con controricorso, in relazione al quale hanno depositato pure memoria.

Considerato che: 1.Con il primo motivo s i denuncia , in riferimento all'articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli articoli 1273 e 1411 c.c. , 1362 c.c., 2697 c.c. e 115c.p.c. in relazione all'accertamento della natura onerosa o gratuita della cessione che era stata effettuata tra i due ex coniugi.

Si tratta, ictu oculi , di una critica , nascosta nella sua vera sostanza fattuale mediante l’invocazione della normativa attinente all'istituto dell'accollo : critica peraltro che non entra realmente nel profilo di diritto, effettuando ne richiamo astratto, eche anzi viene inserita come schermo in un motivo che sfocia ( nelle pagine7-10), in modo del tutto espresso , in una alternativa interpretazione del compendio probatorio, il che dimostra che lo scopo del motivo è ottenere un diverso esito della valutazionefattuale basata su tale compendio .La censura pertanto risulta inammissibile. 2.Non si distacca dalla conformazione del primo motivo il secondo .

Rubricato, in riferimento all'articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., come denunciante della violazione e dellafalsa applicazione degli articoli 1362 e 1322 c.c., esattamente avvalendosi dello stesso metodo con cui è stato strutturato il motivo precedente,anche mediante il secondo motivo si tenta di celare - senza successo in quanto questasi percepisce ictu oculi – una reale natura di critica direttamente fattuale mediante il richiamo di diritto all'istituto del divorzio e quindi agli accordi che possono essere stipulatiin relazione ad es s o .

Anche questo motivo dunque cade sine dubionella inammissibilità. 3.1Con il terzo motivo, in riferimento all'articolo 360, primo comma, n.4 c.p.c., si denuncia violazione e/o falsa applicazione degli articoli 111 C ost . e 132 , secondo comma,n.4 c.p.c.

Si argomenta in ordine al rapporto tra le domande presenti nella causa e sulla fattispecie dell'assorbimento di una domanda quando la sua cognizione diventa superflua,per cui “ l’assorbimento non comporta una omissione di pronuncia ”; e ciò per raggiungere a lamentare un'omissione totale di motivazione sulla decisione del giudice di meritodi non accertare la partecipatio fraudis, ritenendo che l'indagine non dovesse includerla. 3.2 Questo motivo non è r ealmente limpido nella parte conclusiva , ma , a prescinderne, è sufficiente osse rvare che non sussiste alcuna omissione motivazionale dal momento che il giudice d'appello ( si veda a pagina 6 della sentenza impugnata) afferma che l'indagine non deve estendersi alla partecipatio fraudis“a motivo della gratuità” del “ negozio traslativo ” : il che si connette implicitamente ma inequivocamente con quanto in precedenza(pagine 5-6della pronuncia) l a Corte territoriale ha osservato in ordine alla natura del negoziode quo.

A ciò si aggiungeche l'apparato motivazionale non evidenzia alcuna violazione delle norme ermeneutiche di cui agli articoli 1362ss. c.c. s ulla base delle quali la ricorrente tenta pure di inserire censure nel complesso del motivo , censure che tuttaviasono appunto prive di ogni fondamento . 4.Con il quarto e ultimo motivo, in riferimento all'articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c.,si denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 2697, 2727, 2729c.c., 115 e 116 c.p.c. i n ordine all'esistenza della scientia fraudis .

Similmente a quanto effettuato a proposito dell'accertamento della partecipatio fraudis,anche su questo profilo in realtà s i censura , ancora una volta e in modo nettamente diretto, quel che la c orte territoriale ha delineato come esito del compendio probatorio,negando per di più la ricorrente che ne fossero emersi i presupposti per strutturare prove presuntive.

Si tratta,dunque, di una doglianza che avrebbe potuto essere inserita in un atto d'appello, per la sua sostanza di alternatività fattuale , che in questa sede la rende invece palesemente inammissibile .

5. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile , con conseguente condanna, per soccombenza , della ricorrente a rifondere a contropartele spese, liquidate come da dispositivo .

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibileil ricorso.

Condanna l a ricorrente a l pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi € 1 7 00 , 00, di cui euro 1.500,00 per onorari, oltre a spese generali ed accessori di legge, in favore dei controricorrenti.

Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del la ricorrente , dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso a norma d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] Consigliere ORDINANZA sul ricorso n.11294/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti – avverso la sentenza n. 6189/2020 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 22/2/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 5/10/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]: Rilevatoche: 11294 /20 2 1 La Corte d'appello di Roma, con sentenza n. 6189 / 2020 , rigettava l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA](quale debitrice) e d a Roberto e [OSCURATO:PERSONA] (quali eredi diCarlo [OSCURATO:PERSONA]) avverso la sentenza n. 14557 / 2015 del Tribunale di Roma, che aveva accolto domanda ex articolo 2901 c.c. d i Mirko e [OSCURATO:PERSONA]- creditori della C acace in relazione a canoni locatizi che erano stati oggetto di decreto ingiuntivo- i n ordine alla cessione di un immobile dalla Cacace all'ex coniuge [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] proposto ricorso,articolato in quattro motivi; i Paoletti si sono difesi con controricorso, in relazione al quale hanno depositato pure memoria. Considerato che: 1.Con il primo motivo s i denuncia , in riferimento all'articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli articoli 1273 e 1411 c.c. , 1362 c.c., 2697 c.c. e 115c.p.c. in relazione all'accertamento della natura onerosa o gratuita della cessione che era stata effettuata tra i due ex coniugi. Si tratta, ictu oculi , di una critica , nascosta nella sua vera sostanza fattuale mediante l’invocazione della normativa attinente all'istituto dell'accollo : critica peraltro che non entra realmente nel profilo di diritto, effettuando ne richiamo astratto, eche anzi viene inserita come schermo in un motivo che sfocia ( nelle pagine7-10), in modo del tutto espresso , in una alternativa interpretazione del compendio probatorio, il che dimostra che lo scopo del motivo è ottenere un diverso esito della valutazionefattuale basata su tale compendio .La censura pertanto risulta inammissibile. 2.Non si distacca dalla conformazione del primo motivo il secondo . Rubricato, in riferimento all'articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., come denunciante della violazione e dellafalsa applicazione degli articoli 1362 e 1322 c.c., esattamente avvalendosi dello stesso metodo con cui è stato strutturato il motivo precedente,anche mediante il secondo motivo si tenta di celare - senza successo in quanto questasi percepisce ictu oculi – una reale natura di critica direttamente fattuale mediante il richiamo di diritto all'istituto del divorzio e quindi agli accordi che possono essere stipulatiin relazione ad es s o . Anche questo motivo dunque cade sine dubionella inammissibilità. 3.1Con il terzo motivo, in riferimento all'articolo 360, primo comma, n.4 c.p.c., si denuncia violazione e/o falsa applicazione degli articoli 111 C ost . e 132 , secondo comma,n.4 c.p.c. Si argomenta in ordine al rapporto tra le domande presenti nella causa e sulla fattispecie dell'assorbimento di una domanda quando la sua cognizione diventa superflua,per cui “ l’assorbimento non comporta una omissione di pronuncia ”; e ciò per raggiungere a lamentare un'omissione totale di motivazione sulla decisione del giudice di meritodi non accertare la partecipatio fraudis, ritenendo che l'indagine non dovesse includerla. 3.2 Questo motivo non è r ealmente limpido nella parte conclusiva , ma , a prescinderne, è sufficiente osse rvare che non sussiste alcuna omissione motivazionale dal momento che il giudice d'appello ( si veda a pagina 6 della sentenza impugnata) afferma che l'indagine non deve estendersi alla partecipatio fraudis“a motivo della gratuità” del “ negozio traslativo ” : il che si connette implicitamente ma inequivocamente con quanto in precedenza(pagine 5-6della pronuncia) l a Corte territoriale ha osservato in ordine alla natura del negoziode quo. A ciò si aggiungeche l'apparato motivazionale non evidenzia alcuna violazione delle norme ermeneutiche di cui agli articoli 1362ss. c.c. s ulla base delle quali la ricorrente tenta pure di inserire censure nel complesso del motivo , censure che tuttaviasono appunto prive di ogni fondamento . 4.Con il quarto e ultimo motivo, in riferimento all'articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c.,si denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 2697, 2727, 2729c.c., 115 e 116 c.p.c. i n ordine all'esistenza della scientia fraudis . Similmente a quanto effettuato a proposito dell'accertamento della partecipatio fraudis,anche su questo profilo in realtà s i censura , ancora una volta e in modo nettamente diretto, quel che la c orte territoriale ha delineato come esito del compendio probatorio,negando per di più la ricorrente che ne fossero emersi i presupposti per strutturare prove presuntive. Si tratta,dunque, di una doglianza che avrebbe potuto essere inserita in un atto d'appello, per la sua sostanza di alternatività fattuale , che in questa sede la rende invece palesemente inammissibile . 5. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile , con conseguente condanna, per soccombenza , della ricorrente a rifondere a contropartele spese, liquidate come da dispositivo . P.Q.M. La Corte dichiara inammissibileil ricorso. Condanna l a ricorrente a l pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi € 1 7 00 , 00, di cui euro 1.500,00 per onorari, oltre a spese generali ed accessori di legge, in favore dei controricorrenti. Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del la ricorrente , dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso a norma d
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