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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 10036/2026

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iderato in diritto

2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramite del difensore, con unico motivo, in cui deduce che il Tribunale avrebbe valorizzato indici illogici, quale la non identità delle persone offese o la mancanza di interferenze fattuali tra le condotte, a discapito di indici che deponevano nel senso opposto, come la limitata distanza temporale, la comunanza dei luoghi in cui sono avvenuti i fatti e la identità dei titoli di reato.

3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

4. Il ricorso è infondato.

La norma di cui è stata chiesta applicazione al giudice dell’esecuzione è l’art. 671, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen., che dispone che “nel caso di più sentenze o decreti penali irrevocabili pronunciati in procedimenti distinti contro la stessa persona, il condannato o il pubblico ministero possono chiedere al giudice dell'esecuzione l'applicazione della disciplina del concorso formale o del reato continuato, sempre che la stessa non sia stata esclusa dal giudice della cognizione”.

I presupposti sostanziali per l’applicazione di ciò che l’art. 671, comma 1, definisce “disciplina del reato continuato” si rinvengono nell’art. 81, comma 2, cod. pen., che la ammette per “chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno criminoso, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di legge”.

Nell’ordinanza impugnata il giudice dell’esecuzione ha valorizzato, in senso contrario alla possibilità di individuare nei reati oggetto dell’istanza un unico disegno criminoso, la non identità delle persone offese e la mancanza di interferenze fattuali tra le condotte.

Il ricorso deduce che l’ordinanza sarebbe illegittima, perchè i reati non sono molto distanti temporalmente, sono avvenuti negli stessi luoghi, sono della medesima indole ed hanno avuto ad oggetto condotte dello stesso tipo.

Il motivo è infondato.

L’ordinanza impugnata, infatti, ha motivato il rigetto dell’istanza, oltre che con la non identità delle persone offese, anche con la mancanza di interferenze fattuali tra le condotte integranti reato.

Il riferimento alla mancanza di interferenze fattuali tra le due condotte è coerente con la giurisprudenza di legittimità che ritiene che il medesimo disegno criminoso debba essere valutato ricavando “in modo concreto e specifico gli elementi, oggettivi e soggettivi, e non solo di ordine temporale e di contesto, rappresentativi di quel momento psicologico che, quale delibazione iniziale del programma delittuoso aggregante le successive violazioni, è nella (…) esclusiva disponibilità” dell’autore del reato (Sez. 5, n. 770 del 15/02/2000, Sinibaldi, Rv. 215997 – 01).

Con il riferimento alla mancanza di interferenze fattuali tra le condotte l’ordinanza impugnata ha inteso evidenziare, pertanto, che nel caso in esame mancano elementi oggettivi concreti e specifici da cui ricavare l’unicità della volizione criminale alla base dei reati oggetto dell’istanza.

A questo percorso logico dell’ordinanza impugnata il ricorso contrappone la medesimezza dell’indole dei reati oggetto dell’istanza e la limitata distanza temporale e spaziale tra gli stessi, ovvero ciò che la giurisprudenza di legittimità sopra citata ha chiamato elementi “di contesto”, ovvero criteri indicatori astratti che possono essere valutati soltanto in mancanza di dati indicatori concreti e specifici provenienti dall’esame dei fatti di reato oggetto dell’istanza.

D’altronde, la stessa giurisprudenza delle Sezioni Unite, pur attribuendo ai criteri indicatori dell'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, della contiguità spazio- temporale, delle singole causali, delle modalità della condotta, della sistematicità e delle abitudini programmate di vita, un ruolo nella verifica dell’esistenza o meno del medesimo disegno criminoso, ha, però, sostenuto che essi restano subvalenti rispetto all’accertamento in concreto dell’eventuale estemporaneità delle spinte criminose, ritenendo, in particolare, non esser “sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea” (Sez.

U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 – 01).

Ne consegue che l’ordinanza impugnata resiste alle censure che le sono state rivolte, e che il ricorso deve essere respinto.

5. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il rico

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iderato in diritto 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramite del difensore, con unico motivo, in cui deduce che il Tribunale avrebbe valorizzato indici illogici, quale la non identità delle persone offese o la mancanza di interferenze fattuali tra le condotte, a discapito di indici che deponevano nel senso opposto, come la limitata distanza temporale, la comunanza dei luoghi in cui sono avvenuti i fatti e la identità dei titoli di reato. 3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per l’inammissibilità del ricorso. 4. Il ricorso è infondato. La norma di cui è stata chiesta applicazione al giudice dell’esecuzione è l’art. 671, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen., che dispone che “nel caso di più sentenze o decreti penali irrevocabili pronunciati in procedimenti distinti contro la stessa persona, il condannato o il pubblico ministero possono chiedere al giudice dell'esecuzione l'applicazione della disciplina del concorso formale o del reato continuato, sempre che la stessa non sia stata esclusa dal giudice della cognizione”. I presupposti sostanziali per l’applicazione di ciò che l’art. 671, comma 1, definisce “disciplina del reato continuato” si rinvengono nell’art. 81, comma 2, cod. pen., che la ammette per “chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno criminoso, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di legge”. Nell’ordinanza impugnata il giudice dell’esecuzione ha valorizzato, in senso contrario alla possibilità di individuare nei reati oggetto dell’istanza un unico disegno criminoso, la non identità delle persone offese e la mancanza di interferenze fattuali tra le condotte. Il ricorso deduce che l’ordinanza sarebbe illegittima, perchè i reati non sono molto distanti temporalmente, sono avvenuti negli stessi luoghi, sono della medesima indole ed hanno avuto ad oggetto condotte dello stesso tipo. Il motivo è infondato. L’ordinanza impugnata, infatti, ha motivato il rigetto dell’istanza, oltre che con la non identità delle persone offese, anche con la mancanza di interferenze fattuali tra le condotte integranti reato. Il riferimento alla mancanza di interferenze fattuali tra le due condotte è coerente con la giurisprudenza di legittimità che ritiene che il medesimo disegno criminoso debba essere valutato ricavando “in modo concreto e specifico gli elementi, oggettivi e soggettivi, e non solo di ordine temporale e di contesto, rappresentativi di quel momento psicologico che, quale delibazione iniziale del programma delittuoso aggregante le successive violazioni, è nella (…) esclusiva disponibilità” dell’autore del reato (Sez. 5, n. 770 del 15/02/2000, Sinibaldi, Rv. 215997 – 01). Con il riferimento alla mancanza di interferenze fattuali tra le condotte l’ordinanza impugnata ha inteso evidenziare, pertanto, che nel caso in esame mancano elementi oggettivi concreti e specifici da cui ricavare l’unicità della volizione criminale alla base dei reati oggetto dell’istanza. A questo percorso logico dell’ordinanza impugnata il ricorso contrappone la medesimezza dell’indole dei reati oggetto dell’istanza e la limitata distanza temporale e spaziale tra gli stessi, ovvero ciò che la giurisprudenza di legittimità sopra citata ha chiamato elementi “di contesto”, ovvero criteri indicatori astratti che possono essere valutati soltanto in mancanza di dati indicatori concreti e specifici provenienti dall’esame dei fatti di reato oggetto dell’istanza. D’altronde, la stessa giurisprudenza delle Sezioni Unite, pur attribuendo ai criteri indicatori dell'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, della contiguità spazio- temporale, delle singole causali, delle modalità della condotta, della sistematicità e delle abitudini programmate di vita, un ruolo nella verifica dell’esistenza o meno del medesimo disegno criminoso, ha, però, sostenuto che essi restano subvalenti rispetto all’accertamento in concreto dell’eventuale estemporaneità delle spinte criminose, ritenendo, in particolare, non esser “sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea” (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 – 01). Ne consegue che l’ordinanza impugnata resiste alle censure che le sono state rivolte, e che il ricorso deve essere respinto. 5. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il rico
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