CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 17 maggio 2022
Cassazione n. 19956/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso n.8669/2015 proposto da: Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia, in Roma alla via dei Portoghesi n.12. - ricorrente - [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., in persona del legale rappresentani:e pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], presso cui elettivamente domicilia in Roma alla via Durazzo n.9. -controricorrente - Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte, n.1058/34/14, pronunciata in data 12 febbraio 2014, depositata in data 26 settembre 2014 e non notificata. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17 maggio 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. L'Agenzia delle entrate ricorre con due motivi c:ontro la Emmeci s.r.I., che resiste con controricorso, avverso la sentenza n.1058/34/14, pronunciata in data 12 febbraio 2014, depositata in data 26 settembre 2014 e non notificata, con la quale la Commissione tributaria regionale del Piemonte ha rigettato l'appello dell'ufficio, in controversia avente ad oggetto l'impugnativa dell'avviso di accertamento emesso ai fini Iva per gli anni di imposta 2006 e 2007 in relazione ad operazioni soggettivamente inesistenti. 2. Con la sentenza impugnata, la C.t.r. riteneva che non vi fosse la prova del coinvolgimento della società contribuente nella frode posta in essere dalle società Catoil e Lube, risultate mere cartiere che importavano i prodotti petroliferi provenienti da paesi esteri senza assolvere l'Iva. Secondo i giudici di appello, l'amministrazione finanziaria non aveva dimostrato la consapevolezza della società destinataria dei prodotti lubrificanti di partecipare ad una frode, in quanto l'acquisto dei prodotti avveniva ad imposta di consumo assolta e la consegna in regime (autorizzato) di deposito libero„ come risultava dalla licenza di esercizio, e non in regime di deposito fiscale, come sostenuto dall'ufficio. 3. Il ricorso è stato fissato per la camera di consigllio del 17 maggio 2022, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31.08.2016, n.168, conv. in legge 25 ottobre 2016, n.197. Parte contribuente ha depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA]: r.g. n.8669/2015 2 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 1.1. Con il primo motivo, la ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione dell'art.2697 cod. civ. e dell'art.109 d.P.R. 22 dicembre 1986 n.917, in relazione all'art.360, primo c:omma, n.3, cod. proc. civ. Sostiene la ricorrente che la C.t.r. avrebbe erroneamente ritenuto che, a fronte dei numerosi elementi indiziari sull'inesistenza soggettiva delle operazioni forniti dall'amministrazione, era onere dell'Agenzia delle entrate dimostrare il coinvolgimento della società contribuente nella "frode carosello" commessa dalle società che avevano emesso le fatture. 1.2. Con il secondo motivo, la ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione del l'132 cod. proc. civ., in relazione all'art.360, primo comma, n.4, cod. proc. civ. Secondo la ricorrente, nella sentenza impugnata manca completamente l'iter esplicativo della decisione adottata in relazione all'affermata carenza di prova in ordine alla consapevolezza della società contribuente della frode posta in essere dalle società Catoil e Lube, sue fornitrici di prodotti petroliferi. 2. 1. Il secondo motivo è fondato, con conseguente assorbimento del primo. 2.2. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, ai fini della detrazione dell'IVA, «l'Amministrazione finanziaria, la quale contesti che la fatturazione attenga ad operazioni soggettivamente inesistenti, inserite o meno nell'ambito di una frode carosello, ha l'onere di provare, anche solo in via indiziaria, non solo l'oggettiva fittizietà del fornitore ma anche la consapevolezza del destinatario che l'operazione si inseriva in una evasione dell'imposta; la prova della consapevolezza dell'evasione richiede che l'Amministrazione finanziaria dimostri, in base ad elementi oggettivi e specifici non limitati alla rnera fittizietà del fornitore, che il contribuente sapeva o avrebbe dovuto sapere, con r.g. n.8669/2015 3 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] l'ordinaria diligenza in rapporto alla qualità professionale ricoperta, che l'operazione si inseriva in una evasione fiscale, ossia che egli disponeva di indizi idonei a porre sull'avviso qualunque imprenditore onesto e mediamente esperto sulla sostanziale inesistenza del contraente; incombe sul contribuente la prova contraria di aver agito in assenza di consapevolezza di partecipare ad un'evasione fiscale e di aver adoperato, per non essere coinvolto in una tale situazione, la diligenza massima esigibile da un operatore accorto secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto, non assumendo rilievo, a tal fine, né la regolarità della contabilità e dei pagamenti, né la mancanza di benefici dalla rivendita delle merci o dei servizi» (così Cass. n. 9851 del 20/04/2018, alla cui motivazione integralmente si rimanda; conf., tra le tante, Cass. n. 11873 del 15/05/2018; Cass. n. 17619 del 05/07/2018; Cass. n. 21104 del 24/08/2018; Cass. n. 27555 del 30/10/2018; Cass. n. 27566 del 30/10/2018; Cass. n 5873 del 28/02/2019; Cass. n. 15369 del 20/07/2020). Una volta che l'amministrazione abbia provato, anche in via indiziaria, l'inesistenza soggettiva dell'operazione e gli elementi da cui trarre la consapevolezza del contribuente, spetta, dunque, a quest'ultimo l'onere di dimostrare, anche in via alternativa, di non essersi trovato nella situazione giuridica oggettiva di conoscibilità delle operazioni pregresse intercorse tra il cedente ed il fatturante in ordine al bene ceduto, oppure, nonostante il possesso della capacità cognitiva adeguata all'attività professionale svolta, di non essere stato in grado di superare l'ignoranza del carattere fraudolento delle operazioni degli altri soggetti coinvolti. Né, a tal fine, è sufficiente dedurre che la merce sia stata consegnata e rivenduta e la fattura, Iva compresa, effettivamente pagata, poiché trattasi di circostanze pienamente compatibili con la r.g. n.8669/2015 4 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] frode fiscale perpetrata mediante un'operazione soggettivamente inesistente (in tal senso Cass. n. 20059 del 24 settembre 2014, richiamata da Cass. n.29903 del 14 ottobre 2020). Nel caso di specie, l'accertamento aveva evidenziiato che la Catoil e la [OSCURATO:SOCIETA]., che si presentavano formalmente come acquirenti degli oli lubrificanti con acquisti intracomunitari da società site in altri stati membri dell'Unione europea, su tali acquisti non versavano l'Iva, limitandosi ad annotare la stessa in due poste di segno opposto (reverse charge) destinate ad annullarsi reciprocamente. Allo stesso tempo, le due società, mere cartiere, prive di strutture e depositi adeguati anche solo allo stoccaggio degli oli acquistati, cedevano il prodotto alla Emmeci s.r.I., che acquistava a condizioni vantaggiose ed acquisiva il diritto a detrarre l'Iva, in realtà mai assolta dalla società cartiera. Dalle dichiarazioni dei vettori era emerso che gli oli in questione venivano trasportati direttamente dalla società fornitrice estera a depositi italiani riferibili alla Emmeci s.r.I., che risultava indicata quale destinataria, insieme con la Catoil, in alcuni dei documenti di trasporto. Le indagini avevano riguardato incongruenze nella documentazione di trasporto acquisita presso le diverse società, nonché l'individuazione di un soggetto, committente dei singoli carichi dall'estero, che costituiva l'elemento di congiunzione tra le società estere, le cartiere e le effettive acquirenti. La C.t.r., senza in alcun modo esaminare il quadro indiziario evidenziato dall'amministrazione finanziaria, ha escluso che vi fosse la consapevolezza della società cessionaria della frode "a monte" del suo acquisto, valorizzando, quale unico elemento decisivo in ordine al mancato coinvolgimento della società contribuente nella frode fiscale, l'effettività delle operazioni di acquisto, con l'avvenuto pagamento della r.g. n.8669/2015 5 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] merce e la sua effettiva consegna presso i depositi della società contribuente (deposito libero e non fiscale). La sentenza, dunque, risulta affetta da motivazione meramente apparente, in quanto gli elementi posti a base dell'accertamento non sono stati in alcun modo valutati dal giudice di appello che, nell'affermare che l'amministrazione non aveva dimostrato la consapevolezza della frode fiscale dei contribuenti, non ha valutato gli indizi evidenziati dall'ufficio e non ha spiegato perché non fossero sufficienti a fornire la prova richiesta. Di conseguenza il secondo motivo di ricorso è fondato, con assorbimento del primo; la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla C.t.r. del Piemonte, in diversa composizione, che provvederà anche alle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbito il primo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla C.t.r. del Piemonte, in diversa com