CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 6 maggio 2026
Cassazione n. 13002/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Agenzia Delle Entrate - Riscossione in persona del legale rappresentantepro tempore, Agenzia Delle Entrate in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale Dello Stato .-controricorrenti-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio n.3080/2019 depositata il 20 maggio 2019.Numero registro generale 38486/2019Numero sezionale 3605/2026Numero di raccolta generale 13002/2026Data pubblicazione 06/05/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] ha impugnato innanzi alla Commissione tributariaprovinciale di Roma il preavviso di fermo amministrativo n.09780201500020754000, notificato il 4 maggio 2015, emesso dall’alloraagente della riscossione [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ai sensi dell’art. 86 del d.P.R.n. 602 del 1973, nonché la successiva intimazione di pagamento n.09720159040992149000, notificata l’8 maggio 2015, ai sensi dell’art. 50del medesimo d.P.R., riferita al mancato pagamento di una serie di cartelledi pagamento presupposte, per un importo complessivo indicato in euro48.954,39, oltre alla cartella n. 0972014020443765200, per euro1.404,53, posta a base di un preavviso di fermo. Il contribuente haprecisato di coltivare l’impugnazione limitatamente alle cartelle aventinatura tributaria (mentre, per quelle concernenti sanzioni per violazionidel codice della strada, aveva adito il giudice di pace), deducendo, insintesi, vizi formali e motivazionali degli atti impugnati, violazioni delloStatuto del contribuente e, soprattutto, la mancanza di prova della ritualenotifica delle cartelle presupposte, nonché la decadenza e la prescrizionedei crediti. Si sono costituiti l’agente della riscossione e vari enti, coneccezioni e difese incentrate sulla regolarità delle notifiche esull’insussistenza di decadenza e prescrizione.Con sentenza n. 9073/8/2017, pubblicata l’11 aprile 2017, laCommissione tributaria provinciale ha rigettato il ricorso, ritenendoprovata la rituale notifica delle cartelle presupposte e, conseguentemente,l’inammissibilità e/o l’infondatezza delle doglianze rivolte a tali atti, oltre aescludere l’intervenuta prescrizione in ragione degli atti interruttivi.Il contribuente ha proposto appello innanzi alla Commissione tributariaregionale del Lazio, riproponendo in larga parte le doglianze già svolte eNumero registro generale 38486/2019Numero sezionale 3605/2026Numero di raccolta generale 13002/2026Data pubblicazione 06/05/2026lamentando, fra l’altro, l’omessa pronuncia sulla prescrizione; si sonocostituiti, tra gli altri, [OSCURATO:SOCIETA]. e il Consorzio di bonifica di Pratica diMare, chiedendo la conferma della decisione di primo grado. Con sentenzan. 3080/08/2019, depositata il 20 maggio 2019, la CTR Lazio ha rigettatol’appello, ritenendo che le cartelle presupposte fossero state regolarmentenotificate e non tempestivamente impugnate e che, quanto allaprescrizione, non se ne fosse verificata alcuna. Avverso tale decisioneMirabelli ha proposto ricorso per cassazione, affidandolo a due motivi. Sisono costituite con controricorso l’Agenzia delle entrate-Riscossione el’Agenzia delle entrate, nonché [OSCURATO:PERSONA].RAGIONI DELLA DECISIONECon il primo motivo, il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per omessapronuncia su specifici motivi di appello, deducendo che la CTR non sisarebbe pronunciata sulle contestazioni relative alla mancata prova dellarituale notifica delle cartelle presupposte e sulle conseguenze che nederiverebbero in ordine alla legittimità degli atti della riscossioneimpugnati.Con il secondo motivo, il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione delle norme inmateria di prescrizione dei crediti, lamentando che la CTR avrebbe esclusol’intervenuta prescrizione senza considerare il decorso dei termini e senzavalorizzare l’asserita inefficacia degli atti interruttivi.Parte ricorrente ha depositato istanza, datata 16 aprile 2026, finalizzataalla declaratoria di estinzione del giudizio per definizione agevolata deicarichi oggetto di lite, ai sensi dell’art. 1, commi da 231 a 252, della legge29 dicembre 2022, n. 197, deducendo di avere presentato le dichiarazionidi adesione alla definizione e di avere effettuato i versamenti dovuti, comeda documentazione allegata e attestazione di conformità.Numero registro generale 38486/2019Numero sezionale 3605/2026Numero di raccolta generale 13002/2026Data pubblicazione 06/05/2026Dall’istanza risulta che l’Agenzia delle entrate-Riscossione ha accolto lepredette dichiarazioni, comunicando i piani di pagamento rateale, e che ilcontribuente ha provveduto al versamento delle rate scadute, producendole relative ricevute di pagamento.Ai sensi dell’art. 1, comma 236, della legge n. 197 del 2022, il giudizioavente a oggetto i carichi ricompresi nella definizione agevolata siestingue, con cessazione della materia del contendere. In particolare, per igiudizi di cassazione, l’estinzione consegue al perfezionamento delladefinizione e, ai soli fini dell’estinzione dei giudizi aventi a oggetto i debiticompresi nella dichiarazione di adesione, il perfezionamento si realizza conil versamento della prima o unica rata, secondo quanto previsto dall’art.12-bis del d.l. 30 luglio 2025, n. 108, convertito, con modificazioni, dallalegge 26 settembre 2025, n. 143.Nel caso di specie, in base alla documentazione prodotta, deve ritenersiintegrato il presupposto richiesto dalla legge per la declaratoria diestinzione del presente giudizio. Ne consegue che non vi è luogo aprovvedere sui motivi di ricorso.Le spese restano a carico della parte che le ha anticipate. P.Q.MLa Corte dichiara estinto il giudizio.Spese a carico della parte che le ha anticipate.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28/04/2026.Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]