CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 18 maggio 2016
Cassazione n. 24523/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.14313/2017 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA V.[OSCURATO:PERSONA] 22, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA V.[OSCURATO:PERSONA] 22, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrenti- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- sul controricorso incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA],11, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente incidentale- [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA],11, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente incidentale- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO FIRENZE n. 797/2016 depositata il 18/05/2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Con citazione per negatoria servitutis, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] chiedevano al Tribunale di Pistoia di accertare l’inesistenza di una servitù di passo su un terreno di loro proprietà, inibendone l’utilizzo a tale [OSCURATO:PERSONA]. Costituitosi il Guscelli per resistere all’azione avversaria, nel corso del giudizio erano altresì intervenuti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], sollecitando il riconoscimento di una servitù carrale di uso pubblico. Con sentenza n. 443/2008, il Tribunale adito respingeva la domanda degli attori, riconoscendo la sussistenza di una servitù anche carrale, a favore delle parti convenute ed intervenute. Contro la suddetta decisione si gravavano Lorena e [OSCURATO:PERSONA]. Si costituivano altresì, con distinte comparse, [OSCURATO:PERSONA] nonché [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], proponendo questi ultimi appello incidentale, per ottenere l’accertamento di una servitù di uso pubblico. Si costituivano altresì [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], instando per il rigetto del gravame. La Corte d’appello di Firenze pronunziava sentenza non definitiva n. 12/2014, con la quale rigettava l’appello incidentale, ed, accertata la sottoscrizione del contratto di costituzione della servitù in capo al de cuius degli appellanti, rimetteva la causa in istruttoria per procedere ad una CTU accertativa dello stato dei luoghi. Con la successiva sentenza n. 797, depositata il 18 maggio 2016, respingeva l’appello nei confronti del Guscelli, dichiarando contestualmente che la Fiorini, il Vannini, la Bellari, il Giaconi, la Maiuri, i Tognelli, la Battistelli, la Calugi ed il Casini non erano titolari di alcuna servitù di passo e regolando in conseguenza le spese di lite. Il giudice di secondo grado affermava che la servitù di uso pubblico non risultava provata in base alla documentazione in atti e che, con riguardo all’appello principale, benché la scrittura privata costituente titolo della servitù non fosse stata disconosciuta dai Guidi, il successivo accertamento peritale aveva individuato nei soli eredi del Guscelli i titolari di un immobile idoneo a beneficiare della servitù di passo. Ricorrono per cassazione [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sulla scorta un unico, complesso motivo. Resistono con controricorso e ricorso incidentale, affidato a tre motivi, Lorena e [OSCURATO:PERSONA]. Si sono costituiti altresi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA]. La Corte deve preliminarmente dare atto che né il ricorso né il controricorso con ricorso incidentale sono stati notificati a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Pertanto il giudizio va rinviato a nuovo ruolo e sia ai ricorrenti sia ai controricorrenti e ricorrenti incidentali va concesso termine di giorni 60 per provvedere all’incombente. P. Q. M. La Corte rinvia a nuovo ruolo la causa, ordinando la notifica del ricorso e del controricorso con ricorso incidentale a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e concedendo a tale scopo termine, per quanto di rispettivo interesse, ai ricorrenti ed ai controricorrenti fino a giorni sessanta dalla data de