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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 luglio 2026

Cassazione n. 32419/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Corte di appello di Napolidato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] che l’unico motivo di ricorso, con il quale si deduce l’erroneitàdell’individuazione della pena base sulla quale operare l’aumento per lacontinuazione, è inammissibile in quanto in appello l’imputato ha rinunciato atutti i motivi di impugnazione fatta eccezione di quelli relativi all'esclusione dellarecidiva ed al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; che larinuncia parziale ai motivi d'appello determina il passaggio in giudicato dellasentenza gravata limitatamente ai capi oggetto di rinuncia; che è inammissibile ilricorso per cassazione con il quale si propongono censure attinenti ai motivid'appello rinunciati e non possono essere rilevate d'ufficio le questioni relative aimedesimi motivi (Sez. 2, n. 47698 del 18/09/2019, Amabile, Rv. 278006-01);Rilevato, conseguentemente, che il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processualie della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 07/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDANIELA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Corte di appello di Napolidato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] che l’unico motivo di ricorso, con il quale si deduce l’erroneitàdell’individuazione della pena base sulla quale operare l’aumento per lacontinuazione, è inammissibile in quanto in appello l’imputato ha rinunciato atutti i motivi di impugnazione fatta eccezione di quelli relativi all'esclusione dellarecidiva ed al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; che larinuncia parziale ai motivi d'appello determina il passaggio in giudicato dellasentenza gravata limitatamente ai capi oggetto di rinuncia; che è inammissibile ilricorso per cassazione con il quale si propongono censure attinenti ai motivid'appello rinunciati e non possono essere rilevate d'ufficio le questioni relative aimedesimi motivi (Sez. 2, n. 47698 del 18/09/2019, Amabile, Rv. 278006-01);Rilevato, conseguentemente, che il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processualie della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 07/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDANIELA [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 32419/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris