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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 34737/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/03/2025 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 17054/25 [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 73, co. 5, D.P.R. 309/1990); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si censura la motivazione della sentenza impugnata in relazione alla prova della cessione, è manifestamente infondato, dal momento che la motivazione della sentenza impugnata risulta immune da vizi là dove ritiene accertata la condotta contestata alla luce delle dichiarazioni del teste, che aveva osservato la dazione della sostanza stupefacente (v. p. 4 della sentenza impugnata); Rilevato che anche il secondo e il terzo motivo di ricorso, afferenti all'omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena, sono manifestamente infondati, in quanto il giudice di merito, con motivazione logica e coerente, ha ritenuto i precedenti a carico del ricorrente ostativi alla concessione dei predetti benefici, in assenza di ulteriori elementi positivamente valorizzabili (cfr. pag. 5 sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così dec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/03/2025 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 17054/25 [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 73, co. 5, D.P.R. 309/1990); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si censura la motivazione della sentenza impugnata in relazione alla prova della cessione, è manifestamente infondato, dal momento che la motivazione della sentenza impugnata risulta immune da vizi là dove ritiene accertata la condotta contestata alla luce delle dichiarazioni del teste, che aveva osservato la dazione della sostanza stupefacente (v. p. 4 della sentenza impugnata); Rilevato che anche il secondo e il terzo motivo di ricorso, afferenti all'omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena, sono manifestamente infondati, in quanto il giudice di merito, con motivazione logica e coerente, ha ritenuto i precedenti a carico del ricorrente ostativi alla concessione dei predetti benefici, in assenza di ulteriori elementi positivamente valorizzabili (cfr. pag. 5 sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec
Sentenza Cassazione n. 34737/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris