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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 16 giugno 2022

Cassazione n. 24110/2022

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.29006/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], difesa da se stessa ([OSCURATO:CODICE_FISCALE] ) ed elettivamente domiciliato in BOLOGNA [OSCURATO:PERSONA], -ricorrente- contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA -intimato- avverso ORDINANZA di TRIBUNALE BOLOGNA n. 2301/2021 depositata il29/04/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: - l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] propose opposizione, innanzi al Tribunale di Bologna, avverso il decreto di liquidazione dei compensi per l’attività svolta quale difensore d’ufficio in un processo penale e dedusse l’omessa liquidazione delle spese sostenute per il recupero del credito; - il Tribunale accolse, per quanto di ragione, l’opposizione e liquidò anche le spese sostenute dal difensore per il recupero del credito, che liquidò in € 150,00 sul rilievo che tale attività non aveva comportato l’instaurazione di unaprocedura giudiziale; - le spese di lite vennero compensate per la mancata opposizione del Ministero della Giustizia; - ha proposto ricorso in cassazione l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], sulla base di due motivi; - il Ministero della Giustizia non ha svolto alcuna att ività difensiva; - il relatore ha proposto l’accoglimento del ricorso; Ritenuto che: - con il primo motivo si deduce l‘omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c. per non avere il giudice di merito esaminato, ai fini della liquidazione delle spese sostenute per il recupero del credito, la notifica dell’atto di citazione alla parte difesa d’ufficio nel processo nelle mani del familiare convivente e la notifica della sentenza e dell’atto di precetto .

Tali atti sarebbero decisivi ai fini della liquidazione del compenso perché, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, dimostrerebbero l’attivazione della procedura giudiziale; - il motivo è fondato; - il Tribunale ha omesso di esaminare una serie di docum enti, tutti tempestivamente prodotti ed allegati anche al ricorso per cassazione, ai sensi dell’art.366, comma 1, n.6 c.p.c., da cui risulta che la ricorrente aveva instaurato la procedura giudiziale per il recupero del credito; - si trattava dell a notific azione dell’ atto di citazione innanzi al giudice di Pace nei confronti della parte difesa d’ufficio nel processo , citazione eseguita mediante consegna nelle mani del familiare convivente, nonché della notificazione della sentenza munita di formula esecutiva unitamente al precetto; - si trattava di documentazione decisiva finalizzata a provare che il recupero del credito era avvenuto attivando la procedura esecutiva; - il ricorso va, pertanto accolto; - l’ordinanza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto , con rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità innanzi al Tribunale di Bologna in diversa composizione; - è logicamente assorbito il secondo motivo di ricorso con il quale si censura l’errata regolamentazione delle spese di lite da parte del Tribunale; P.Q.M. accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito il secondo; cassa l’ordinanza impugnata in relazione al motivo accolto , con rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità, innanzi al Tribunale di Bologna in diversa composizione; Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte di cassazione, in data 16 giugno 2022. [OSCURATO:PERSONA] 4di 4

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.29006/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], difesa da se stessa ([OSCURATO:CODICE_FISCALE] ) ed elettivamente domiciliato in BOLOGNA [OSCURATO:PERSONA], -ricorrente- contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA -intimato- avverso ORDINANZA di TRIBUNALE BOLOGNA n. 2301/2021 depositata il29/04/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: - l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] propose opposizione, innanzi al Tribunale di Bologna, avverso il decreto di liquidazione dei compensi per l’attività svolta quale difensore d’ufficio in un processo penale e dedusse l’omessa liquidazione delle spese sostenute per il recupero del credito; - il Tribunale accolse, per quanto di ragione, l’opposizione e liquidò anche le spese sostenute dal difensore per il recupero del credito, che liquidò in € 150,00 sul rilievo che tale attività non aveva comportato l’instaurazione di unaprocedura giudiziale; - le spese di lite vennero compensate per la mancata opposizione del Ministero della Giustizia; - ha proposto ricorso in cassazione l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], sulla base di due motivi; - il Ministero della Giustizia non ha svolto alcuna att ività difensiva; - il relatore ha proposto l’accoglimento del ricorso; Ritenuto che: - con il primo motivo si deduce l‘omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c. per non avere il giudice di merito esaminato, ai fini della liquidazione delle spese sostenute per il recupero del credito, la notifica dell’atto di citazione alla parte difesa d’ufficio nel processo nelle mani del familiare convivente e la notifica della sentenza e dell’atto di precetto . Tali atti sarebbero decisivi ai fini della liquidazione del compenso perché, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, dimostrerebbero l’attivazione della procedura giudiziale; - il motivo è fondato; - il Tribunale ha omesso di esaminare una serie di docum enti, tutti tempestivamente prodotti ed allegati anche al ricorso per cassazione, ai sensi dell’art.366, comma 1, n.6 c.p.c., da cui risulta che la ricorrente aveva instaurato la procedura giudiziale per il recupero del credito; - si trattava dell a notific azione dell’ atto di citazione innanzi al giudice di Pace nei confronti della parte difesa d’ufficio nel processo , citazione eseguita mediante consegna nelle mani del familiare convivente, nonché della notificazione della sentenza munita di formula esecutiva unitamente al precetto; - si trattava di documentazione decisiva finalizzata a provare che il recupero del credito era avvenuto attivando la procedura esecutiva; - il ricorso va, pertanto accolto; - l’ordinanza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto , con rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità innanzi al Tribunale di Bologna in diversa composizione; - è logicamente assorbito il secondo motivo di ricorso con il quale si censura l’errata regolamentazione delle spese di lite da parte del Tribunale; P.Q.M. accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito il secondo; cassa l’ordinanza impugnata in relazione al motivo accolto , con rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità, innanzi al Tribunale di Bologna in diversa composizione; Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte di cassazione, in data 16 giugno 2022. [OSCURATO:PERSONA] 4di 4
Decreto Cassazione n. 24110/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris