CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 20644/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/10/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Torino ha confermato la decisione del 19/11/2021, con la quale il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Asti aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole dei reati di cui agli artt. 635 cod. pen. e 2 e 4 legge 02 ottobre 1967, n. 895 e, per l'effetto, lo aveva condannato - previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, nonché ritenuta la continuazione e applicata la diminuente del rito - alla pena di anni uno, mesi undici e giorni dieci di reclusione ed euro 3.600,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali, con pena sospesa e non menzione e, infine, con distruzione di quanto in sequestro. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], lamentando - con il primo motivo - inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, nonché carenza, illogicità e contraddittorietà della motivazione, quanto all'accertamento ed alla sussistenza della prova della penale responsabilità, per assenza di riscontri rispetto alla chiamata in correità operata dal coimputato; con il secondo motivo, la difesa sostiene la errata qualificazione giuridica del fatto; con il terzo si duole dell'eccessività del trattamento sanzionatorio, oltre che della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e, infine, della mancata conversione della pena nella corrispondente sanzione sostitutiva. Con memoria difensiva, la difesa ha anche eccepito la violazione del disposto dell'art. 610 comma 1, quarto periodo cod. proc. pen., sul presupposto che l'avviso di fissazione di udienza in camera di consiglio sia privo della specifica enunciazione della causa di inammissibilità rilevata, eccependo come tale omessa indicazione integri la violazione del disposto dell'art. 178 comma 1 lett. c) cod. proc. pen., non consentendo essa di espletare una adeguata difesa. 3. Il ricorso è inammissibile, in quanto fondato su censure non consentite. Con il primo motivo, la difesa invoca esclusivamente una rivalutazione inerente a elementi fattuali, precipuamente attinenti alla ricostruzione storica e oggettiva della vicenda, lamentando anche una inesistente contraddittorietà e illogicità dell'apparato argomentativo della decisione impugnata. Con riferimento alla seconda doglianza, la pronuncia avversata evidenzia - in punto di modulazione sanzionatoria - le modalità di commissione dei fatti giudicati, valutando esaustivamente e logicamente la grave natura delle stesse, nonché il contegno processuale oppositivo serbato dal prevenuto. Trattasi di motivazione congruente e logica, nonché priva di contraddittorietà di sorta e, quindi, meritevole di rimanere al riparo da qualsivoglia stigma in sede di legittimità. La critica attinente alla mancata conversione della pena detentiva in sanzione sostitutiva, parimenti, è sfornita di fondamento, per esser stato accordato il beneficio della sospensione condizionale e, quindi, ostandovi il disposto dell'art. 545-bis cod. proc. pen.. 4. Quanto alla doglianza successivamente prospettata, è sufficiente richiamare l'orientamento, al quale questo Collegio intende dare continuità, espresso da Sez. 1, n. 39140 del 08/10/2008, Pesce, Rv. 241149 - 01, a mente della quale: «Nel giudizio di cassazione l'omessa enunciazione, nell'avviso comunicato dalla cancelleria ai sensi dell'art. 610, comma primo, cod. proc. pen., della causa d'inammissibilità rilevata dal Presidente della Corte, non dà luogo ad alcuna nullità, neanche sotto il profilo della riconducibilità di essa al novero di quelle previste dall'art. 178, lett. c) stesso codice, in quanto detta omissione non incide sulla garanzia d'intervento dell'imputato nel procedimento, che è comunque assicurata dall'avviso dell'udienza camerale, volto a tutelare le esigenze difensive che possono esplicarsi mediante l'esame degli atti depositati in cancelleria e la presentazione di motivi nuovi o memorie» (in senso sostanzialmente conforme si è espressa Sez. 7, n. 28517 del 17/05/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 267537 - 01). 5. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricorrendo ipotesi di esonero - al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.