CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 14906/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/06/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Palermo confermava la decisione impugnata, emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Palermo 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di dieci mesi di reclusione, per il reato di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 15, accertato a Isola delle Femmine 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]. 2. Avverso questa sentenza [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, ricorreva per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto della mancata applicazione dell'esimente dell'art. 131-bis cod. pen. e del trattamento sanzionatorio irrogato all'imputato, che veniva censurato per il diniego delle attenuanti generiche. Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile, risultando incentrato su motivi manifestamente infondati. 2. Occorre premettere che il ricorso in esame, pur denunziando violazione di legge e vizio di motivazione, non critica la violazione di specifiche regole inferenziali, preposte alla formazione del convincimento del giudice, ma, postulando indimostrate carenze motivazionali della sentenza impugnata, chiede il riesame nel merito della vicenda processuale, che risulta vagliato dalla Corte di appello di Palermo con un percorso argomentativo congruo e conforme alle emergenze probatorie. Tale riesame, in ogni caso, è inammissibile in sede di legittimità, quando la struttura razionale della sentenza impugnata possiede, come nel caso in esame, una sua chiara e puntuale coerenza argomentativa e sia saldamente ancorata, nel rispetto delle regole della logica, alle risultanze processuali (Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227-01; Sez. 2, n. 9242 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Reggio, Rv. 254988-01). Tanto premesso, deve osservarsi che, come correttamente evidenziato dalla Corte di appello di Palermo, il compendio probatorio acquisito, tenuto conto degli accertamenti svolti nel corso delle indagini preliminari - che, nella loro consistenza materiale, non sono nemmeno contestati da [OSCURATO:PERSONA] -, risultava univocamente orientato in senso sfavorevole alla posizione dell'imputato, con riferimento all'ipotesi di reato di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011. Ne discende che il giudizio di colpevolezza espresso nei confronti dell'imputato conseguiva a una valutazione ineccepibile dei fatti di reato, tenuto conto delle connotazioni, oggettive e soggettive, della condotta illecita e delle modalità con cui si svolgevano le verifiche investigative dalle quali traeva origine il presente procedimento. In questa cornice, il trattamento sanzionatorio irrogato a [OSCURATO:PERSONA] discendeva da una valutazione ineccepibile dei fatti illeciti contestati, vagliati dalla Corte territoriale palermitana nel rispetto dei parametri previsti dall'art. 133 cod. pen., tenuto conto del disvalore della condotta illecita dell'imputato, che non consentiva l'attenuazione della pena invocata dal suo difensore e il riconoscimento delle attenuanti generiche. Si consideri, in proposito, che le circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62-bis cod. pen. rispondono alla funzione di adeguare la pena al caso concreto, nella globalità degli elementi, oggettivi e soggettivi, che la connotano, sul presupposto del riconoscimento di situazioni fattuali, eventualmente riscontrate con riferimento alla posizione dell'imputato. La necessità di un giudizio che coinvolga tale posizione nel suo complesso - e che impediva la concessione a [OSCURATO:PERSONA] delle circostanze attenuanti generiche - è sintetizzata dal seguente principio di diritto: «Le attenuanti generiche non possono essere intese come oggetto di benevola e discrezionale "concessione" del giudice, ma come il riconoscimento di situazioni non contemplate specificamente, non comprese cioè tra le circostanze da valutare ai sensi dell'art.133 cod. pen., che presentano tuttavia connotazioni tanto rilevanti e speciali da esigere una più incisiva, particolare, considerazione ai fini della quantificazione della pena» (Sez. 6, n. 2642 del 14/01/1999, Catone, Rv. 212804-01; si veda, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 2, n. 30228 del 05/06/2014, Vernucci, Rv. 260054-01). Il percorso argomentativo seguito dalla Corte di appello di Palermo, infine, deve ritenersi idoneo a escludere in sede di legittimità, senza il compimento di alcuna valutazione complessiva dei profili fattuali degli accadimenti criminosi, l'esimente invocata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], non potendosi ipotizzare, alla luce della sua personalità criminale e della sua condizione di recidivo, la particolare tenuità dell'offesa presupposta dall'art. 131-bis cod. pen. Sul punto, non si può che richiamare il principio di diritto, affermato dalle Sezioni Unite, secondo cui: «Ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità ( per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo» (Sez. U, n. 13682 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266591-01). 4. Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 24/03/2022. Il Consigliere estensore Il y P e side te Ale ndiro Centonze , cenz