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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 47408/2021

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te SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/07/2017 della [OSCURATO:PERSONA] ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero,in persona delS,Procuratore generale Ettore PEDICINI, che ha concluso per l'annullamento con rinvio. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza emessa il 03/07/2017 la Corte di appello di Roma, in riforma della sentenza di assoluzione del Tribunale di Roma del 17/07/2014, dichiarava [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato allo stesso ascritto al capo B) della rubrica e lo condannava alla pena di un anno di reclusione, confermando nel resto quanto agli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

2. Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] proponendo a mezzo del proprio difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], tre motivi di ricorso.

2.1. Con il primo motivo di ricorso la difesa ha dedotto mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione; la responsabilità del Santoni ai sensi dell'art. 642 cod. pen. è stata ritenuta in assenza di alcuna considerazione concreta relativa alla tipologia dei danni riportati, senza alcun richiamo a dati obiettivi di natura tecnica; la contraddittorietà deve essere dedotta tenuto conto dell'esito del giudizio a carattere assolutorio quanto all'incidente oggetto di contestazione al capo A), contrariamente a quanto ritenuto per il [OSCURATO:PERSONA] in ordine al capo B).

2.2. Con il secondo motivo di ricorso, la difesa ha dedotto violazione di norme processuali in considerazione della mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale ai sensi dell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen.

La Corte di appello non si è posta il problema di rinnovare l'istruttoria dibattimentale incorrendo nel vizio di cui all'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. ai sensi della sentenza delle Sez.

U "Dasgupta".

2.3. Con il terzo motivo di ricorso la difesa ha dedotto l'intervenuta prescrizione del reato ascritto al Santoni.

3. Il Procuratore Generale ha concluso chiedendo che l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. I motivi sono manifestamente infondati, il ricorso deve essere conseguentemente dichiarato inammissibile.

2. La difesa del ricorrente con il primo motivo di ricorso ha sostenuto la ricorrenza di un vizio di motivazione definendo la sentenza della Corte di appello di Roma mancante, contraddittoria, manifestamente illogica.

L'articolazione del motivo in modo alternativo, senza analisi specifica e correlata alla motivazione della sentenza, è già di per sé motivo d'inammissibilità, considerato il principio, che qui si intende ribadire, secondo il quale i vizi della motivazione si pongono «in rapporto di alternatività, ovvero di reciproca esclusione, posto che - all'evidenza - la motivazione, se manca, non può essere, al tempo stesso, né contraddittoria, né manifestamente illogica e, per converso, la motivazione viziata non è motivazione mancante» (così Sez. 2, n. 38676 del 24/05/2019, Onofri, Rv. 277518-01; nello stesso senso cfr. Sez. 1, n. 39122 del 22/09/2015, Rugiano, Rv. 264535-01; Sez. 2, n. 19712 del 06/02/2015, Alota, Rv. 263541-01; Sez. 2, n. 31811 del 08/05/2012, Sardo, Rv.254329-01; da ultimo v.

Sez.

U, n. 24591 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027-01, in motivazione).

2.1. Il motivo si caratterizza inoltre non solo per la sua genericità, ma anche per la sua aspecificità, che deve essere apprezzata come indeterminatezza che deriva non solo dal riferimento in forma congiunta e alternativa ai vizi della motivazione, ma anche dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, conducente, a norma dell'art. 591, co. 1, lett. c), c.p.p., all'inammissibilità (cfr. Sez.4, n. 256 del 18/09/1997, Ahmetovic, Rv. 210157-02; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945-01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568-01; Sez. 2, n. 11951 del 20/01/2014, Lavorato, Rv. 259435-01; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277710 -01).

In tal senso, occorre osservare come nel motivo al—a-greID venga richiamata solo una parte della motivazione resa dal giudice di appello e si dia una lettura parziale del ragionamento logico e argomentativo sviluppato, che ha chiarito in modo convincente, coerente e privo di aporie, la diversa dinamica dei fatti contestati al [OSCURATO:PERSONA] da una parte e al fratello [OSCURATO:PERSONA] dall'altra.

Ciò sulla base, è bene evidenziarlo sin da ora, non di un diverso apprezzamento delle prove testimoniali, ma della documentazione acquisita agli atti, contenente le dichiarazioni delle parti per come inoltrate alla compagnia assicuratrice, oltre che dal riscontro relativo allo stato delle vetture coinvolte nel sinistro, anche questo valutato su base documentale.

2.2. L'analisi della predetta documentazione, la dinamica del sinistro per come dichiarata e documentata, lo stato materiale delle vetture coinvolte, il genere di lavorazione posta in essere per rimediare al danno asseritamente subito hanno evidenziato, nella loro portata di dati fattuali acquisiti al processo mediante documentazione, come la dinamica del sinistro riportata dal Santoni non fosse credibile.

La difesa non si confronta in modo compiuto con tali elementi concreti e nel motivo di ricorso propone una lettura parziale e del tutto disancorata dalla motivazione nel suo complesso, allegando quali elementi significativi parti della motivazione riferiti a diverso sinistro (oggetto della dichiarazione da parte del fratello dell'odierno ricorrente).

Viene, dunque, proposta una considerazione del tutto frammentaria e non completa della motivazione della sentenza quanto alla responsabilità del [OSCURATO:PERSONA].

Né in alcun modo è sostenibile la contraddittorietà della motivazione nell'essere giunta all'assoluzione per un capo d'imputazione e alla condanna per un altro.

Tale conclusione non tiene conto dei dati concreti analizzati dal giudice di secondo grado, con motivazione esaustiva e chiara, quanto ai due diversi sinistri denunciati all'assicurazione, nonché quanto alle condotte che, sulla base di tali dichiarazioni confluite nella documentazione acquisita, avrebbero portato all'urto e al danno conseguente.

La valutazione di inverosimiglianza attribuita alle condotte poste in essere dal [OSCURATO:PERSONA] prescinde del tutto dal diverso episodio attribuito al fratello dello stesso e il motivo di ricorso, riportando in modo frammentario stralci della motivazione, non si confronta con il complessivo ragionamento probatorio proposto dalla Corte di appello.

3. Con il secondo motivo di ricorso la difesa rileva inizialmente violazione di legge, richiamando la mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale ai sensi dell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. per poi ritenere subito dopo la ricorrenza di una nullità ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) citando in tal senso le Sez.

U "Dasgupta".

Valgono in relazione a tale motivo di ricorso le considerazioni articolate al punto

2. La Corte di appello è, infatti, giunta ad una diversa considerazione della condotta del Santoni su base documentale, ricostruendo, secondo un criterio probatorio logico, motivato e del tutto privo di aporie, la non credibilità della dichiarazione realizzata dal [OSCURATO:PERSONA] e confluita nella documentazione acquisita agli atti, a suo tempo inoltrata alla compagnia di assicurazione.

Anche in questo caso il motivo di ricorso si caratterizza per la sua mancata correlazione con il complessivo argomentare e contenuto della motivazione, non contestato nella sua portata, richiamando principi teorici che nel caso in esame non risultano rilevanti, attesa l'articolazione del giudizio di responsabilità sulla base di prova logica articolata, coerente, direttamente riscontrata dalla documentazione prodotta ed acquisita al fascicolo per il dibattimento.4.

L'inammissibilità dei motivi proposti preclude il rilievo dell'intervenuta estinzione del reato per prescrizione in data 10.03.2019.

A tal fine occorre, infatti, l'instaurazione di un valido rapporto processuale e, dunque, l'ammissibilità dei motivi proposti (Sez.

U. n. 6903 del 27/05/2016, Aiello, Rv. 268966-01, Sez. 4, n. 51744 del 13/11/2014, Rv. 261576-01, Sez. 2, n. 189 del 21/11/2019, Bonometti, Rv. 277814-02, Sez. 3, n. 16158 del 26/02/2019, Masoni, Rv. 275403-01, Sez. 2, n. 17603 del 21/01/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276054-01, Sez. 3, n. 12025 del 21/01/2020, Torrisi, Rv. 279229-01, Sez. 4, n. 8132 del 31/01/2019, Martellone, Rv. 275216-01).

Deve, conseguentemente, essere ribadito il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale: "L'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. (Nella specie la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso)." (Sez.

U., n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv. 217266-01, Sez.

U., n. 12602 del 17/12/2015, Ricci, Rv. 266818-01, Sez. 6, n. 25807 del 14/03/2014, Rizzo, Rv. 259202-01, Sez. 1, n. 6693 del 20/01/2014, Cappello, Rv. 259205-01).

5. All'inammissibilità dell'impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 14 ottobre 2021.

Il Consigliere es

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/07/2017 della [OSCURATO:PERSONA] ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero,in persona delS,Procuratore generale Ettore PEDICINI, che ha concluso per l'annullamento con rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa il 03/07/2017 la Corte di appello di Roma, in riforma della sentenza di assoluzione del Tribunale di Roma del 17/07/2014, dichiarava [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato allo stesso ascritto al capo B) della rubrica e lo condannava alla pena di un anno di reclusione, confermando nel resto quanto agli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 2. Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] proponendo a mezzo del proprio difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], tre motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo di ricorso la difesa ha dedotto mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione; la responsabilità del Santoni ai sensi dell'art. 642 cod. pen. è stata ritenuta in assenza di alcuna considerazione concreta relativa alla tipologia dei danni riportati, senza alcun richiamo a dati obiettivi di natura tecnica; la contraddittorietà deve essere dedotta tenuto conto dell'esito del giudizio a carattere assolutorio quanto all'incidente oggetto di contestazione al capo A), contrariamente a quanto ritenuto per il [OSCURATO:PERSONA] in ordine al capo B). 2.2. Con il secondo motivo di ricorso, la difesa ha dedotto violazione di norme processuali in considerazione della mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale ai sensi dell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. La Corte di appello non si è posta il problema di rinnovare l'istruttoria dibattimentale incorrendo nel vizio di cui all'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. ai sensi della sentenza delle Sez. U "Dasgupta". 2.3. Con il terzo motivo di ricorso la difesa ha dedotto l'intervenuta prescrizione del reato ascritto al Santoni. 3. Il Procuratore Generale ha concluso chiedendo che l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi sono manifestamente infondati, il ricorso deve essere conseguentemente dichiarato inammissibile. 2. La difesa del ricorrente con il primo motivo di ricorso ha sostenuto la ricorrenza di un vizio di motivazione definendo la sentenza della Corte di appello di Roma mancante, contraddittoria, manifestamente illogica. L'articolazione del motivo in modo alternativo, senza analisi specifica e correlata alla motivazione della sentenza, è già di per sé motivo d'inammissibilità, considerato il principio, che qui si intende ribadire, secondo il quale i vizi della motivazione si pongono «in rapporto di alternatività, ovvero di reciproca esclusione, posto che - all'evidenza - la motivazione, se manca, non può essere, al tempo stesso, né contraddittoria, né manifestamente illogica e, per converso, la motivazione viziata non è motivazione mancante» (così Sez. 2, n. 38676 del 24/05/2019, Onofri, Rv. 277518-01; nello stesso senso cfr. Sez. 1, n. 39122 del 22/09/2015, Rugiano, Rv. 264535-01; Sez. 2, n. 19712 del 06/02/2015, Alota, Rv. 263541-01; Sez. 2, n. 31811 del 08/05/2012, Sardo, Rv.254329-01; da ultimo v. Sez. U, n. 24591 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027-01, in motivazione). 2.1. Il motivo si caratterizza inoltre non solo per la sua genericità, ma anche per la sua aspecificità, che deve essere apprezzata come indeterminatezza che deriva non solo dal riferimento in forma congiunta e alternativa ai vizi della motivazione, ma anche dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, conducente, a norma dell'art. 591, co. 1, lett. c), c.p.p., all'inammissibilità (cfr. Sez.4, n. 256 del 18/09/1997, Ahmetovic, Rv. 210157-02; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945-01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568-01; Sez. 2, n. 11951 del 20/01/2014, Lavorato, Rv. 259435-01; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277710 -01). In tal senso, occorre osservare come nel motivo al—a-greID venga richiamata solo una parte della motivazione resa dal giudice di appello e si dia una lettura parziale del ragionamento logico e argomentativo sviluppato, che ha chiarito in modo convincente, coerente e privo di aporie, la diversa dinamica dei fatti contestati al [OSCURATO:PERSONA] da una parte e al fratello [OSCURATO:PERSONA] dall'altra. Ciò sulla base, è bene evidenziarlo sin da ora, non di un diverso apprezzamento delle prove testimoniali, ma della documentazione acquisita agli atti, contenente le dichiarazioni delle parti per come inoltrate alla compagnia assicuratrice, oltre che dal riscontro relativo allo stato delle vetture coinvolte nel sinistro, anche questo valutato su base documentale. 2.2. L'analisi della predetta documentazione, la dinamica del sinistro per come dichiarata e documentata, lo stato materiale delle vetture coinvolte, il genere di lavorazione posta in essere per rimediare al danno asseritamente subito hanno evidenziato, nella loro portata di dati fattuali acquisiti al processo mediante documentazione, come la dinamica del sinistro riportata dal Santoni non fosse credibile. La difesa non si confronta in modo compiuto con tali elementi concreti e nel motivo di ricorso propone una lettura parziale e del tutto disancorata dalla motivazione nel suo complesso, allegando quali elementi significativi parti della motivazione riferiti a diverso sinistro (oggetto della dichiarazione da parte del fratello dell'odierno ricorrente). Viene, dunque, proposta una considerazione del tutto frammentaria e non completa della motivazione della sentenza quanto alla responsabilità del [OSCURATO:PERSONA]. Né in alcun modo è sostenibile la contraddittorietà della motivazione nell'essere giunta all'assoluzione per un capo d'imputazione e alla condanna per un altro. Tale conclusione non tiene conto dei dati concreti analizzati dal giudice di secondo grado, con motivazione esaustiva e chiara, quanto ai due diversi sinistri denunciati all'assicurazione, nonché quanto alle condotte che, sulla base di tali dichiarazioni confluite nella documentazione acquisita, avrebbero portato all'urto e al danno conseguente. La valutazione di inverosimiglianza attribuita alle condotte poste in essere dal [OSCURATO:PERSONA] prescinde del tutto dal diverso episodio attribuito al fratello dello stesso e il motivo di ricorso, riportando in modo frammentario stralci della motivazione, non si confronta con il complessivo ragionamento probatorio proposto dalla Corte di appello. 3. Con il secondo motivo di ricorso la difesa rileva inizialmente violazione di legge, richiamando la mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale ai sensi dell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. per poi ritenere subito dopo la ricorrenza di una nullità ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) citando in tal senso le Sez. U "Dasgupta". Valgono in relazione a tale motivo di ricorso le considerazioni articolate al punto 2. La Corte di appello è, infatti, giunta ad una diversa considerazione della condotta del Santoni su base documentale, ricostruendo, secondo un criterio probatorio logico, motivato e del tutto privo di aporie, la non credibilità della dichiarazione realizzata dal [OSCURATO:PERSONA] e confluita nella documentazione acquisita agli atti, a suo tempo inoltrata alla compagnia di assicurazione. Anche in questo caso il motivo di ricorso si caratterizza per la sua mancata correlazione con il complessivo argomentare e contenuto della motivazione, non contestato nella sua portata, richiamando principi teorici che nel caso in esame non risultano rilevanti, attesa l'articolazione del giudizio di responsabilità sulla base di prova logica articolata, coerente, direttamente riscontrata dalla documentazione prodotta ed acquisita al fascicolo per il dibattimento.4. L'inammissibilità dei motivi proposti preclude il rilievo dell'intervenuta estinzione del reato per prescrizione in data 10.03.2019. A tal fine occorre, infatti, l'instaurazione di un valido rapporto processuale e, dunque, l'ammissibilità dei motivi proposti (Sez. U. n. 6903 del 27/05/2016, Aiello, Rv. 268966-01, Sez. 4, n. 51744 del 13/11/2014, Rv. 261576-01, Sez. 2, n. 189 del 21/11/2019, Bonometti, Rv. 277814-02, Sez. 3, n. 16158 del 26/02/2019, Masoni, Rv. 275403-01, Sez. 2, n. 17603 del 21/01/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276054-01, Sez. 3, n. 12025 del 21/01/2020, Torrisi, Rv. 279229-01, Sez. 4, n. 8132 del 31/01/2019, Martellone, Rv. 275216-01). Deve, conseguentemente, essere ribadito il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale: "L'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. (Nella specie la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso)." (Sez. U., n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv. 217266-01, Sez. U., n. 12602 del 17/12/2015, Ricci, Rv. 266818-01, Sez. 6, n. 25807 del 14/03/2014, Rizzo, Rv. 259202-01, Sez. 1, n. 6693 del 20/01/2014, Cappello, Rv. 259205-01). 5. All'inammissibilità dell'impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 14 ottobre 2021. Il Consigliere es
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