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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 3 aprile 2025

Cassazione n. 24715/2025

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PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 585/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - CC - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 41576/2024 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di Salerno; Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; sentite le richieste del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio; udito il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] ricorre per l’annullamento dell’ordinanza del 18 novembre 2024 del Tribunale di Salerno che ha rigettato la richiesta di riesame del decreto del 18 ottobre 2024 del Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale che, ritenuta la sussistenza indiziaria dei reati di cui agli artt. 110 cod. pen., 44, comma 1, lett. c), 64 e 71, 65 e 72, 93 e 95 d.P.R. n. 380 del 2001, e 110 cod. [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 24715/2025 Roma, lì, 07/07/2025 pen., 181 d.lgs. n. 42 del 2004, ha ordinato il sequestro preventivo di due manufatti (uno adibito a lavanderia, l’altro a rimessaggio) e di una piscina. 1.1.Con il primo motivo deduce la violazione degli artt. 125, 321 e 324 cod. proc. pen. in relazione alla violazione dei limiti di integrazione motivazionale consentiti al Tribunale del riesame il quale ha introdotto, a sostegno della decisione assunta, elementi che nemmeno il Giudice per le indagini preliminari aveva considerato. 1.2.Con il secondo motivo deduce la prescrizione dei reati quantomeno in relazione alla realizzazione della lavanderia e della piscina della cui risalente realizzazione è stata data ampia prova, tanto più che la piscina era stata realizzata da terze persone e non ha subito sostanziali modifiche nel tempo, mentre la lavanderia era stata realizzata nel 2019 in epoca coeva alla realizzazione del manufatto adibito a rimessaggio. 1.3.Con il terzo motivo deduce la mancanza di periculum in mora trattandosi di manufatti esistenti ed utilizzati da anni che per la loro destinazione d’uso sono insuscettibili di aggravare il carico urbanistico. [OSCURATO:PERSONA] 2.Il ricorso è inammissibile. 3.Si procede nei confronti dell’odierno ricorrente per i reati di cui agli artt. 110 cod. pen., 44, comma 1, lett. c), 64 e 71, 65 e 72, 93 e 95 d.P.R. n. 380 del 2001, e 110 cod. pen., 181 d.lgs. n. 42 del 2004, perché, quale legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA], società esercente attività di affittacamere, case vacanze, B B, residence, e quale comproprietario della struttura turistico ricettiva denominata “[OSCURATO:PERSONA]”, agendo in concorso con gli altri comproprietari, Marco e [OSCURATO:PERSONA], realizzava, in assenza di permesso di costruire e presso la predetta struttura turistica: (i) un manufatto in muratura con sovrastante copertura in ferro e pannelli metallici coibentati/tegole in laterizio, della superficie complessiva di 56,6 metri quadrati e altro mediamente 3,20 metri, adibito a lavanderia; (ii) un secondo manufatto in muratura con sovrastante copertura in ferro e pannelli metallici coibentati/tegole in laterizio, della superficie complessiva di 38 metri quadrati e altro mediamente 3,50 metri, adibito a rimessaggio; (iii) una piscina in muratura cementizia completamente incassata estesa 62,50 metri quadrati ed altezza variabile da 1 a 2 metri. 3.1.Le opere erano state realizzate, altresì, in assenza dell’autorizzazione dell’autorità preposta al vincolo paesaggistico gravante sull’area, senza la previa redazione di un progetto e senza la direzione di un tecnico abilitato ed iscritto nel relativo albo, senza averne fatto denunzia allo [OSCURATO:PERSONA], senza averne dato preavviso scritto allo [OSCURATO:PERSONA] e senza avervi depositato i progetti ed omettendo di attenersi ai criteri tecnico-descrittivi prescritti per le zone sismiche come quella interessata dall’intervento. 3.2.Nel disattendere la domanda di riesame, sostanzialmente fondata sulla risalenza nel tempo dei manufatti e sulla prescrizione dei reati legati alla loro costruzione effettuata dal padre e dalla nonna del ricorrente che per questi fatti erano stati anche tratti a giudizio, processati e prosciolti con sentenza del 13 dicembre 2022 che aveva dichiarato il non luogo a procedere per prescrizione, il Tribunale, dopo aver ampiamente descritto le opere e ribadito la necessità dei titoli edilizi e delle autorizzazioni mancanti, ha osservato che: 3.3.non vi è alcuna certezza che le opere oggetto della sentenza di proscioglimento del dicembre 2022 fossero le stesse, o comunque avessero la medesima consistenza o si trovassero nelle medesime condizioni di quelle oggetto di odierno sequestro posto che non erano state allegate le singole imputazioni e mancando una rappresentazione certa dello stato dei luoghi come appariva all’epoca, non essendo state ritenute idonee le fotografie satellitari; 3.4.dunque, non v’è prova che la piscina fosse la stessa; 3.5.il locale lavanderia appare tutt’altro che vetusto ed è destinato ad usi incompatibili con quello di lavanderia, giusta la realizzazione di opere finalizzate alla fruibilità dei locali da parte della clientela che lasciano pensare a migliorie e interventi edilizi successivi; 3.6.anche il locale rimessaggio appare perfettamente funzionante; 3.7.l’aggravio del carico urbanistico giustifica il periculum in mora anche se le opere sono già ultimate (al riguardo il Tribunale, a dichiarata integrazione della motivazione del decreto di sequestro, ha affermato che «lo stato dei luoghi immortalato all’atto del sopralluogo documenta la piena funzionalità e fruibilità delle opere abusive nonché l’aggravio del carico urbanistico, in termini di allacci elettrici e idraulici, nonché di produzione di reflui e rifiuti a seguito dell’utilizzo della piscina, della lavanderia e del locale di rimessaggio.

Nondimeno, la presenza di tavolini e sedie (nella lavanderia) e di lettini e ombrelloni (nella piscina) è chiaro indice di una piena fruizione da parte dei dipendenti e clienti della struttura recettiva, con evidente impatto sul carico urbanistico nonché sul bene giuridico/paesaggio.

Dunque, l’effettiva disponibilità materiale o giuridica del bene, da parte del soggetto indagato o di terzi, può ulteriormente deteriorare l’ecosistema protetto dal vincolo paesaggistico, dovendo valutarsi l’incidenza degli abusi sulle diverse matrici ambientali ovvero il loro impatto sulle zone oggetto di particolare tutela»). 4.Prima di esaminare i singoli motivi è necessario ricordare (e ribadire) che avverso le ordinanze emesse a norma degli artt. 322-bis e 324 cod. proc. pen., il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge. 4.1.Come più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità, «in tema di riesame delle misure cautelari reali, nella nozione di "violazione di legge” per cui soltanto può essere proposto ricorso per cassazione a norma dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali, ma non l'illogicità manifesta, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui alla lett. e) dell'art. 606 stesso codice» (Sez.

U, n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226710 - 01; si vedano, nello stesso senso, Sez.

U, n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino, Rv. 224611-01, e, in motivazione, Sez.

U, n. 5 del 26/02/1991, Bruno; tra le più recenti, Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, Rv. 269119 - 01; Sez. 6, n. 20816 del 28/02/2013, Rv. 257007-01; Sez. 1, n. 6821 del 31/01/2012, Rv. 252430-01; Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, Rv. 248129 - 01). 4.2.Motivazione assente è quella che manca fisicamente (Sez. 5, n. 4942 del 04/08/1998, n.m.; Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, cit.) o che è graficamente indecifrabile (Sez. 3, n. 19636 del 19/01/2012, Rv. 252898-01); motivazione apparente, invece è solo quella che «non risponda ai requisiti minimi di esistenza, completezza e logicità del discorso argomentativo su cui si è fondata la decisione, mancando di specifici momenti esplicativi anche in relazione alle critiche pertinenti dedotte dalle parti» (Sez. 1, n. 4787 del 10/11/1993, Rv. 196361 - 01), come, per esempio, nel caso di utilizzo di timbri o moduli a stampa (Sez. 1, n. 1831 del 22/04/1994, Rv. 197465-01; Sez. 4, n. 520 del 18/02/1999, Rv. 213486-01; Sez. 1, n. 43433 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 233270-01; Sez. 3, n. 20843, del 28/04/2011, Rv. 250482-01) o di ricorso a clausole di stile (Sez. 6, n. 7441 del 13/03/1992, Rv. 190883-01; Sez. 6, n. 25631 del 24/05/2012, Rv. 254161 - 01) e, più in generale, quando la motivazione dissimuli la totale mancanza di un vero e proprio esame critico degli elementi di fatto e di diritto su cui si fonda la decisione, o sia priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidonea a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez.

U., n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692 - 01; nello stesso senso anche Sez. 4, n. 43480 del 30/09/2014, Rv. 260314, secondo cui la motivazione dell'ordinanza confermativa del decreto di sequestro probatorio è meramente apparente - quindi censurabile con il ricorso per cassazione per violazione di legge - quando le argomentazioni in ordine al "fumus" del carattere di pertinenza ovvero di corpo del reato dei beni sottoposti a vincolo non risultano ancorate alle peculiarità del caso concreto). 4.3.Anche l'omesso esame di punti decisivi per l'accertamento del fatto, sui quali è stata fondata l'emissione del provvedimento di sequestro, si traduce in una violazione di legge per mancanza di motivazione, censurabile con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 325, comma primo cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 28241 del 18/02/2015, Rv. 264011; Sez. 1, n. 48253 del 12/09/2017, n.m.; Sez. 3, n. 38026 del 19/04/2017, n.m.; Sez. 3, n. 38025 del 19/04/2017, n.m.). 4.4.In tal caso, però, è onere del ricorrente: a) allegare al ricorso l’elemento indiziario dirimente di cui eccepisce l’omesso esame; b) dare prova della sua effettiva esistenza tra gli atti trasmessi al tribunale del riesame o comunque della sua acquisizione nel corso dell’udienza camerale; c) spiegarne la natura decisiva alla luce sia della limitata cognizione del giudice del riesame (cui non può essere demandato un giudizio anticipato sulla responsabilità di chi chiede il riesame del provvedimento cautelare reale) sia del fatto che ai fini del sequestro preventivo sono sufficienti gli indizi del reato, non i gravi indizi di colpevolezza, con la conseguenza che il provvedimento, sopratutto quando adottato per le finalità cautelari di cui all’art. 321, comma 1, cod. proc. pen., può riguardare anche beni di proprietà di terzi estranei al reato ipotizzato (cfr., sul punto, Sez. 3, n. 14823 del 30/11/2016, dep. 2017, Lochi, n.m., secondo cui «poiché il c.d."effetto devolutivo" del riesame deve essere inteso nel senso che il tribunale è tenuto a valutare, indipendentemente dalla prospettazione del ricorrente, ogni aspetto relativo ai presupposti della misura cautelare (“fumus commissi delicti" e, nel sequestro preventivo," periculum in mora”) (Sez. 3, n. 35083 del 14/04/2016, Talano, Rv. 267508), il vizio denunciabile come violazione di legge deve riguardare l’omessa motivazione su questioni decisive sottoposte al Tribunale del riesame ed evincibili dagli atti ad esso trasmessi o dalle produzioni difensive (atti, compresi quelli investigativi, la cui esistenza il ricorrente ha comunque l’onere di provare nella loro fisica collocazione tra quelli a disposizione del Tribunale e allegare al ricorso)»). 5.Il primo motivo postula l’impossibilità del tribunale del riesame di integrare la motivazione del provvedimento cautelare con argomenti diversi e non considerati dal giudice della cautela. 5.1.Il rilievo è manifestamente infondato perché neglige il chiaro tenore letterale dell’art. 309, comma 9, cod. proc. pen. (richiamato dall’art. 309, comma 7, cod. proc. pen.) che attribuisce al tribunale del riesame il potere di confermare il provvedimento impugnato per ragioni diverse da quelle indicate nella motivazione del provvedimento stesso. 5.2.Fermo l’irrinunciabile potere-dovere del giudice (anche del riesame) di attribuire al fatto una diversa qualificazione giuridica, l’unico limite che incontra il tribunale del riesame è costituito dalla impossibilità di sostituire ed integrare ipotesi accusatorie autonomamente e senza iniziativa della parte pubblica, con esorbitanza dal proprio ruolo e non consentita commistione fra compiti delle parti e funzioni di garanzia e di controllo che il codice di rito vuole del tutto separate (Sez. 3, n. 2072 del 23/06/1994, Standinger, Rv. 198837 - 01).

Dunque, i fatti posti a fondamento della misura cautelare non possono essere sostituiti o integrati da ipotesi accusatorie autonomamente formulate dal tribunale, in base a dati di fatto diversi, spettando esclusivamente al P.M. il potere di procedere nella fase delle indagini preliminari, in qualsiasi momento ed anche nel corso dell'udienza per il riesame delle misure cautelari, alle modificazioni fattuali della contestazione (Sez. 3, n. 24602 del 26/05/2015, Errico, Rv. 263883 - 01; Sez. 2, n. 29429 del 20/04/2011, Scaccia, Rv. 251015 - 01; Sez. 3, n. 26754 del 26/04/2001, Andolfo, Rv. 219217 - 01). 5.3.Nel caso in esame i Giudici del riesame non hanno formulato autonome ipotesi di reato ma si sono limitati a valutare i fatti-reato così come accertati e ad escluderne la prescrizione in base ad argomenti (la non identità delle opere oggetto di precedente condanna con quelle oggetto di odierno sequestro e la mancanza di elementi certi da cui desumere il contrario) che non possono essere censurati in questa sede di legittimità mediante inammissibili deduzioni fattuali ed in assenza di allegazione degli elementi di prova dei quali si lamenta il malgoverno se non proprio l’omesso esame. 6.A non diversi rilievi si espone il secondo motivo che, per le ragioni già indicate, presta il fianco alle censure di questa Corte di cassazione in considerazione delle numerose incursioni nel materiale istruttorio (si ripete, nemmeno allegato) e della sostanziale (quanto inammissibile) critica del ragionamento accusatorio che si traduce nella deduzione di un vizio di motivazione non ammesso in sede di ricorso avverso provvedimenti cautelari reali. 7.Il terzo motivo è anch’esso proposto al di fuori dei casi consentiti dalla legge nella fase di legittimità. 7.1.Il ricorrente, infatti, articola le sue ragioni in termini di dissenso rispetto alla decisione presa in tal modo estromettendo il libello difensivo dagli stretti confini che limitano la cognizione della Corte di cassazione per come delineati dall’art. 325 cod. proc. pen. 7.2.Il ragionamento dei Giudici della cautela non è né apparente, né assolutamente irrazionale, tantomeno assente, ma, anzi, è fondato su evenienze di fatto che depongono per la razionalità della motivazione, laddove il ricorrente insiste sul medesimo argomento, trasversale agli altri due motivi, della prescrizione dei reati. 8.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., essendo essa ascrivibile a colpa del ricorrente (C.

Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente nella misura di € 3.000,00. [OSCURATO:PERSONA] intende in tal modo esercitare la facoltà, introdotta dall’art. 1, comma 64, legge n. 103 del 2017, di aumentare, oltre il massimo edittale, la sanzione prevista dall’art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso considerate le ragioni della inammissibilità stessa come sopra indicate.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 03/04/2025.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Ramacci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 585/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - CC - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 41576/2024 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di Salerno; Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; sentite le richieste del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio; udito il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] ricorre per l’annullamento dell’ordinanza del 18 novembre 2024 del Tribunale di Salerno che ha rigettato la richiesta di riesame del decreto del 18 ottobre 2024 del Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale che, ritenuta la sussistenza indiziaria dei reati di cui agli artt. 110 cod. pen., 44, comma 1, lett. c), 64 e 71, 65 e 72, 93 e 95 d.P.R. n. 380 del 2001, e 110 cod. [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 24715/2025 Roma, lì, 07/07/2025 pen., 181 d.lgs. n. 42 del 2004, ha ordinato il sequestro preventivo di due manufatti (uno adibito a lavanderia, l’altro a rimessaggio) e di una piscina. 1.1.Con il primo motivo deduce la violazione degli artt. 125, 321 e 324 cod. proc. pen. in relazione alla violazione dei limiti di integrazione motivazionale consentiti al Tribunale del riesame il quale ha introdotto, a sostegno della decisione assunta, elementi che nemmeno il Giudice per le indagini preliminari aveva considerato. 1.2.Con il secondo motivo deduce la prescrizione dei reati quantomeno in relazione alla realizzazione della lavanderia e della piscina della cui risalente realizzazione è stata data ampia prova, tanto più che la piscina era stata realizzata da terze persone e non ha subito sostanziali modifiche nel tempo, mentre la lavanderia era stata realizzata nel 2019 in epoca coeva alla realizzazione del manufatto adibito a rimessaggio. 1.3.Con il terzo motivo deduce la mancanza di periculum in mora trattandosi di manufatti esistenti ed utilizzati da anni che per la loro destinazione d’uso sono insuscettibili di aggravare il carico urbanistico. [OSCURATO:PERSONA] 2.Il ricorso è inammissibile. 3.Si procede nei confronti dell’odierno ricorrente per i reati di cui agli artt. 110 cod. pen., 44, comma 1, lett. c), 64 e 71, 65 e 72, 93 e 95 d.P.R. n. 380 del 2001, e 110 cod. pen., 181 d.lgs. n. 42 del 2004, perché, quale legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA], società esercente attività di affittacamere, case vacanze, B B, residence, e quale comproprietario della struttura turistico ricettiva denominata “[OSCURATO:PERSONA]”, agendo in concorso con gli altri comproprietari, Marco e [OSCURATO:PERSONA], realizzava, in assenza di permesso di costruire e presso la predetta struttura turistica: (i) un manufatto in muratura con sovrastante copertura in ferro e pannelli metallici coibentati/tegole in laterizio, della superficie complessiva di 56,6 metri quadrati e altro mediamente 3,20 metri, adibito a lavanderia; (ii) un secondo manufatto in muratura con sovrastante copertura in ferro e pannelli metallici coibentati/tegole in laterizio, della superficie complessiva di 38 metri quadrati e altro mediamente 3,50 metri, adibito a rimessaggio; (iii) una piscina in muratura cementizia completamente incassata estesa 62,50 metri quadrati ed altezza variabile da 1 a 2 metri. 3.1.Le opere erano state realizzate, altresì, in assenza dell’autorizzazione dell’autorità preposta al vincolo paesaggistico gravante sull’area, senza la previa redazione di un progetto e senza la direzione di un tecnico abilitato ed iscritto nel relativo albo, senza averne fatto denunzia allo [OSCURATO:PERSONA], senza averne dato preavviso scritto allo [OSCURATO:PERSONA] e senza avervi depositato i progetti ed omettendo di attenersi ai criteri tecnico-descrittivi prescritti per le zone sismiche come quella interessata dall’intervento. 3.2.Nel disattendere la domanda di riesame, sostanzialmente fondata sulla risalenza nel tempo dei manufatti e sulla prescrizione dei reati legati alla loro costruzione effettuata dal padre e dalla nonna del ricorrente che per questi fatti erano stati anche tratti a giudizio, processati e prosciolti con sentenza del 13 dicembre 2022 che aveva dichiarato il non luogo a procedere per prescrizione, il Tribunale, dopo aver ampiamente descritto le opere e ribadito la necessità dei titoli edilizi e delle autorizzazioni mancanti, ha osservato che: 3.3.non vi è alcuna certezza che le opere oggetto della sentenza di proscioglimento del dicembre 2022 fossero le stesse, o comunque avessero la medesima consistenza o si trovassero nelle medesime condizioni di quelle oggetto di odierno sequestro posto che non erano state allegate le singole imputazioni e mancando una rappresentazione certa dello stato dei luoghi come appariva all’epoca, non essendo state ritenute idonee le fotografie satellitari; 3.4.dunque, non v’è prova che la piscina fosse la stessa; 3.5.il locale lavanderia appare tutt’altro che vetusto ed è destinato ad usi incompatibili con quello di lavanderia, giusta la realizzazione di opere finalizzate alla fruibilità dei locali da parte della clientela che lasciano pensare a migliorie e interventi edilizi successivi; 3.6.anche il locale rimessaggio appare perfettamente funzionante; 3.7.l’aggravio del carico urbanistico giustifica il periculum in mora anche se le opere sono già ultimate (al riguardo il Tribunale, a dichiarata integrazione della motivazione del decreto di sequestro, ha affermato che «lo stato dei luoghi immortalato all’atto del sopralluogo documenta la piena funzionalità e fruibilità delle opere abusive nonché l’aggravio del carico urbanistico, in termini di allacci elettrici e idraulici, nonché di produzione di reflui e rifiuti a seguito dell’utilizzo della piscina, della lavanderia e del locale di rimessaggio. Nondimeno, la presenza di tavolini e sedie (nella lavanderia) e di lettini e ombrelloni (nella piscina) è chiaro indice di una piena fruizione da parte dei dipendenti e clienti della struttura recettiva, con evidente impatto sul carico urbanistico nonché sul bene giuridico/paesaggio. Dunque, l’effettiva disponibilità materiale o giuridica del bene, da parte del soggetto indagato o di terzi, può ulteriormente deteriorare l’ecosistema protetto dal vincolo paesaggistico, dovendo valutarsi l’incidenza degli abusi sulle diverse matrici ambientali ovvero il loro impatto sulle zone oggetto di particolare tutela»). 4.Prima di esaminare i singoli motivi è necessario ricordare (e ribadire) che avverso le ordinanze emesse a norma degli artt. 322-bis e 324 cod. proc. pen., il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge. 4.1.Come più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità, «in tema di riesame delle misure cautelari reali, nella nozione di "violazione di legge” per cui soltanto può essere proposto ricorso per cassazione a norma dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali, ma non l'illogicità manifesta, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui alla lett. e) dell'art. 606 stesso codice» (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226710 - 01; si vedano, nello stesso senso, Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino, Rv. 224611-01, e, in motivazione, Sez. U, n. 5 del 26/02/1991, Bruno; tra le più recenti, Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, Rv. 269119 - 01; Sez. 6, n. 20816 del 28/02/2013, Rv. 257007-01; Sez. 1, n. 6821 del 31/01/2012, Rv. 252430-01; Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, Rv. 248129 - 01). 4.2.Motivazione assente è quella che manca fisicamente (Sez. 5, n. 4942 del 04/08/1998, n.m.; Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, cit.) o che è graficamente indecifrabile (Sez. 3, n. 19636 del 19/01/2012, Rv. 252898-01); motivazione apparente, invece è solo quella che «non risponda ai requisiti minimi di esistenza, completezza e logicità del discorso argomentativo su cui si è fondata la decisione, mancando di specifici momenti esplicativi anche in relazione alle critiche pertinenti dedotte dalle parti» (Sez. 1, n. 4787 del 10/11/1993, Rv. 196361 - 01), come, per esempio, nel caso di utilizzo di timbri o moduli a stampa (Sez. 1, n. 1831 del 22/04/1994, Rv. 197465-01; Sez. 4, n. 520 del 18/02/1999, Rv. 213486-01; Sez. 1, n. 43433 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 233270-01; Sez. 3, n. 20843, del 28/04/2011, Rv. 250482-01) o di ricorso a clausole di stile (Sez. 6, n. 7441 del 13/03/1992, Rv. 190883-01; Sez. 6, n. 25631 del 24/05/2012, Rv. 254161 - 01) e, più in generale, quando la motivazione dissimuli la totale mancanza di un vero e proprio esame critico degli elementi di fatto e di diritto su cui si fonda la decisione, o sia priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidonea a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U., n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692 - 01; nello stesso senso anche Sez. 4, n. 43480 del 30/09/2014, Rv. 260314, secondo cui la motivazione dell'ordinanza confermativa del decreto di sequestro probatorio è meramente apparente - quindi censurabile con il ricorso per cassazione per violazione di legge - quando le argomentazioni in ordine al "fumus" del carattere di pertinenza ovvero di corpo del reato dei beni sottoposti a vincolo non risultano ancorate alle peculiarità del caso concreto). 4.3.Anche l'omesso esame di punti decisivi per l'accertamento del fatto, sui quali è stata fondata l'emissione del provvedimento di sequestro, si traduce in una violazione di legge per mancanza di motivazione, censurabile con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 325, comma primo cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 28241 del 18/02/2015, Rv. 264011; Sez. 1, n. 48253 del 12/09/2017, n.m.; Sez. 3, n. 38026 del 19/04/2017, n.m.; Sez. 3, n. 38025 del 19/04/2017, n.m.). 4.4.In tal caso, però, è onere del ricorrente: a) allegare al ricorso l’elemento indiziario dirimente di cui eccepisce l’omesso esame; b) dare prova della sua effettiva esistenza tra gli atti trasmessi al tribunale del riesame o comunque della sua acquisizione nel corso dell’udienza camerale; c) spiegarne la natura decisiva alla luce sia della limitata cognizione del giudice del riesame (cui non può essere demandato un giudizio anticipato sulla responsabilità di chi chiede il riesame del provvedimento cautelare reale) sia del fatto che ai fini del sequestro preventivo sono sufficienti gli indizi del reato, non i gravi indizi di colpevolezza, con la conseguenza che il provvedimento, sopratutto quando adottato per le finalità cautelari di cui all’art. 321, comma 1, cod. proc. pen., può riguardare anche beni di proprietà di terzi estranei al reato ipotizzato (cfr., sul punto, Sez. 3, n. 14823 del 30/11/2016, dep. 2017, Lochi, n.m., secondo cui «poiché il c.d."effetto devolutivo" del riesame deve essere inteso nel senso che il tribunale è tenuto a valutare, indipendentemente dalla prospettazione del ricorrente, ogni aspetto relativo ai presupposti della misura cautelare (“fumus commissi delicti" e, nel sequestro preventivo," periculum in mora”) (Sez. 3, n. 35083 del 14/04/2016, Talano, Rv. 267508), il vizio denunciabile come violazione di legge deve riguardare l’omessa motivazione su questioni decisive sottoposte al Tribunale del riesame ed evincibili dagli atti ad esso trasmessi o dalle produzioni difensive (atti, compresi quelli investigativi, la cui esistenza il ricorrente ha comunque l’onere di provare nella loro fisica collocazione tra quelli a disposizione del Tribunale e allegare al ricorso)»). 5.Il primo motivo postula l’impossibilità del tribunale del riesame di integrare la motivazione del provvedimento cautelare con argomenti diversi e non considerati dal giudice della cautela. 5.1.Il rilievo è manifestamente infondato perché neglige il chiaro tenore letterale dell’art. 309, comma 9, cod. proc. pen. (richiamato dall’art. 309, comma 7, cod. proc. pen.) che attribuisce al tribunale del riesame il potere di confermare il provvedimento impugnato per ragioni diverse da quelle indicate nella motivazione del provvedimento stesso. 5.2.Fermo l’irrinunciabile potere-dovere del giudice (anche del riesame) di attribuire al fatto una diversa qualificazione giuridica, l’unico limite che incontra il tribunale del riesame è costituito dalla impossibilità di sostituire ed integrare ipotesi accusatorie autonomamente e senza iniziativa della parte pubblica, con esorbitanza dal proprio ruolo e non consentita commistione fra compiti delle parti e funzioni di garanzia e di controllo che il codice di rito vuole del tutto separate (Sez. 3, n. 2072 del 23/06/1994, Standinger, Rv. 198837 - 01). Dunque, i fatti posti a fondamento della misura cautelare non possono essere sostituiti o integrati da ipotesi accusatorie autonomamente formulate dal tribunale, in base a dati di fatto diversi, spettando esclusivamente al P.M. il potere di procedere nella fase delle indagini preliminari, in qualsiasi momento ed anche nel corso dell'udienza per il riesame delle misure cautelari, alle modificazioni fattuali della contestazione (Sez. 3, n. 24602 del 26/05/2015, Errico, Rv. 263883 - 01; Sez. 2, n. 29429 del 20/04/2011, Scaccia, Rv. 251015 - 01; Sez. 3, n. 26754 del 26/04/2001, Andolfo, Rv. 219217 - 01). 5.3.Nel caso in esame i Giudici del riesame non hanno formulato autonome ipotesi di reato ma si sono limitati a valutare i fatti-reato così come accertati e ad escluderne la prescrizione in base ad argomenti (la non identità delle opere oggetto di precedente condanna con quelle oggetto di odierno sequestro e la mancanza di elementi certi da cui desumere il contrario) che non possono essere censurati in questa sede di legittimità mediante inammissibili deduzioni fattuali ed in assenza di allegazione degli elementi di prova dei quali si lamenta il malgoverno se non proprio l’omesso esame. 6.A non diversi rilievi si espone il secondo motivo che, per le ragioni già indicate, presta il fianco alle censure di questa Corte di cassazione in considerazione delle numerose incursioni nel materiale istruttorio (si ripete, nemmeno allegato) e della sostanziale (quanto inammissibile) critica del ragionamento accusatorio che si traduce nella deduzione di un vizio di motivazione non ammesso in sede di ricorso avverso provvedimenti cautelari reali. 7.Il terzo motivo è anch’esso proposto al di fuori dei casi consentiti dalla legge nella fase di legittimità. 7.1.Il ricorrente, infatti, articola le sue ragioni in termini di dissenso rispetto alla decisione presa in tal modo estromettendo il libello difensivo dagli stretti confini che limitano la cognizione della Corte di cassazione per come delineati dall’art. 325 cod. proc. pen. 7.2.Il ragionamento dei Giudici della cautela non è né apparente, né assolutamente irrazionale, tantomeno assente, ma, anzi, è fondato su evenienze di fatto che depongono per la razionalità della motivazione, laddove il ricorrente insiste sul medesimo argomento, trasversale agli altri due motivi, della prescrizione dei reati. 8.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., essendo essa ascrivibile a colpa del ricorrente (C. Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente nella misura di € 3.000,00. [OSCURATO:PERSONA] intende in tal modo esercitare la facoltà, introdotta dall’art. 1, comma 64, legge n. 103 del 2017, di aumentare, oltre il massimo edittale, la sanzione prevista dall’art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso considerate le ragioni della inammissibilità stessa come sopra indicate. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 03/04/2025. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Ramacci
Decreto Cassazione n. 24715/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris