CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 25291/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 14 luglio 2022 dalla Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; udite le richieste dei difensori, Avv. [OSCURATO:PERSONA] e Avv. [OSCURATO:PERSONA], che hanno insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Napoli che, ritenuta la continuazione con il reato più grave già giudicato con sentenza emessa dal medesimo Tribunale il 28/12/2017, divenuta irrevocabile 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni cinque di reclusione e rideterminato il trattamento sanzionatorio complessivamente inflitto in anni 21 di reclusione, applicando, altresì, all'imputata l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e la misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di anni tre. 2. Propongono ricorso per cassazione i difensori di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA] e avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo due motivi. 2.1 Con il primo motivo di ricorso deducono vizi cumulativi di violazione di legge processuale e di motivazione in relazione alla affermazione di responsabilità della Aieta in relazione ai seguenti profili: a) l'irragionevole selezione degli elementi di prova valorizzati dalla Corte, avuto riguardo, in particolare, alla sentenza irrevocabile di condanna della Aieta, idonea a fotografare l'intraneità dell'imputata al clan Contini, con ruolo dirigenziale, solo fino al 2010, trascurando, tuttavia, di considerare altri elementi, quali il mancato coinvolgimento della Aieta nei reati fine contestati al clan o le nove informative di reato a questo relative o, ancora, le plurime sentenze definitive nelle quali sono state ricostruite le specifiche attività della consorteria mafiosa; b) travisamento della conversazione - della durata di circa sette ore - oggetto di intercettazione ambientale avvenuta il 31/8/2014 presso l'abitazione del Mallardo, non potendosi ritenere che le informazioni, in tesi difensiva inconsistenti, che l'imputata scambiava con il cognato riguardavano gli affari del clan o sono sintomatiche del ruolo apicale attribuito all'imputata; c) travisamento delle dichiarazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA] e violazione della regola di valutazione probatoria di cui all'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. stante l'assenza di riscontri esterni. d) violazione dell'art. 416-bis, comma primo, cod. pen. 2.2 Con il secondo motivo di ricorso si deducono vizi di violazione dell'art. 81 cod. pen. e di mancanza di motivazione nella determinazione dell'aumento di pena, nella misura di cinque anni di reclusione, fondato su criteri generici e non individualizzati, quali il rinvio all'art.133 cod. pen., la gravità del fatto o la pericolosità e pervasività del clan.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito esposte. 2. Occorre, innanzitutto, premettere alcune osservazioni sul metodo di analisi della sentenza impugnata. Tale sentenza va, infatti, considerata come una "doppia conforme" della decisione di primo grado, cosicché ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo argomentativo. Secondo un principio ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità, ricorre la cd. "doppia conforme" quando - come nel caso in esame - i giudici dell'appello, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione (Sez. 2, n. 37295 del 12/6/2019, E., Rv. 277218; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595). Deve, inoltre, essere ricordato che, nella motivazione della sentenza, il giudice del gravame di merito non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo, invece, sufficiente che, anche attraverso una loro valutazione globale, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni dei suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo. Ne consegue che, in tal caso, debbono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (cfr., Sez. 6, n. 49970 del 19/10/2012, Muià, Rv. 254107). 3. Il primo motivo di ricorso è infondato. Va, in primo luogo rilevato che la sentenza impugnata, senza incorrere in alcun vizio logico o giuridico, contrariamente a quanto deduce la ricorrente, ha escluso ogni valenza "ultrattiva" della precedente sentenza di condanna definitiva della Aieta relativa alla partecipazione, con funzioni direttive, fino al 2010, al medesimo sodalizio mafioso (clan Contini) oggetto del presente procedimento, ma ha considerato detta pronuncia quale "elemento significativo", che ha valutato unitamente alle dichiarazioni del collaboratore Lorusso ed al contenuto dell'intercettazione ambientale presso l'abitazione del Mallardo al fine di ritenere che la partecipazione della Aieta al clan mafioso - la cui sussistenza non è stata censurata dalla ricorrente - si è protratta, con lo svolgimento del medesimo ruolo direttivo, anche nel periodo in contestazione (2011-2016). Così facendo, la Corte territoriale ha fatto buon governo del principio affermato da questa Corte secondo il quale, in tema di associazione a delinquere di stampo mafioso, l'esistenza di una sentenza di condanna passata in giudicato per lo stesso delitto in relazione ad un precedente periodo può rilevare solo quale elemento significativo di un più ampio compendio probatorio, da valutarsi nel nuovo procedimento unitamente ad altri elementi di prova dimostrativi della permanenza all'interno della associazione criminale (Sez. 2, n. 21460 del 19/03/2019, Buglisi, Rv. 275586). Quanto alla conversazione intercettata presso l'abitazione di Mallardo, la Corte territoriale ne ha valutato il significato in termini non illogici, censurati dalla ricorrente con argomentazioni in fatto, scarsamente comprensibili e, comunque, finalizzate a sollecitare una non consentita diversa interpretazione del suo significato (cfr. Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715). Risulta, infatti, dalla sentenza che nel corso di tale conversazione (parzialmente riportata a pagina 26 della sentenza di primo grado) la ricorrente discorreva con il cognato Mallardo di affari del clan, in particolare dell'attività usuraria, dimostrando di essere a conoscenza e controllare le posizioni dei "debitori", di chi era in regola, chi in ritardo e chi completamente inadempiente. Ad ulteriore riscontro dell'interpretazione del contenuto di tale conversazione, entrambe le sentenze di merito hanno richiamato il contenuto dell'annotazione di servizio del 20/1/2015 e della visura camerale, di cui il ricorso non fa alcuna menzione, relative all'individuazione del titolare del deposito di fuochi di artificio della cui "inadempienza" discorrevano Mallardo e la Aieta. Immune da vizi e coerente con il metodo trifasico costantemente indicato dalla giurisprudenza di questa Corte ai fini della valutazione della chiamata in correità (cfr. Sez. U, n. 1653 del 21/10/1992, dep. 1993, Marino, Rv. 192465) è anche la valutazione delle dichiarazioni del collaboratore Lorusso, consuocero della ricorrente e capo dell'omonimo clan sin dagli anni '80, il quale ha riferito che la Aieta si occupava delle attività e delle casse del clan facendo le veci del marito, [OSCURATO:PERSONA], quando questo era detenuto. Risulta, infatti, dalla sentenza impugnata che il Lorusso ha riferito che: durante tali periodi la Aieta aveva il comando; l'imputata era intervenuta nei confronti di esponenti di rilievo del clan a difesa del figlio Ettore (genero del Lorusso); la Aieta era un punto di riferimento al quale altri associati potevano rivolgersi per questioni attinenti le attività criminali (cfr. pagina 16 della sentenza); la Aieta si occupava anche delle spedizioni punitive nei confronti di chi non pagava. Contrariamente a quanto dedotto dalla ricorrente, la sentenza impugnata, oltre a valutare puntualmente la credibilità ed attendibilità intrinseca del dichiarante - in ragione del livello apicale ricoperto nel contesto camorristico, della sua conoscenza diretta delle dinamiche dei clan Contini e Mallardo, dell'assenza di ragioni di astio verso la ricorrente, nonché della precisione del racconto - ha valutato l'attendibilità estrinseca di tali dichiarazioni individuando, quale riscontro individualizzante, proprio il contenuto della conversazione intercettata il 31 agosto 2014. Va, al riguardo, ribadito che, in tema di chiamata in correità, i riscontri dei quali necessita la narrazione, possono essere costituiti da qualsiasi elemento o dato probatorio, sia rappresentativo che logico, a condizione che sia indipendente ed abbia valenza individualizzante, dovendo cioè riguardare non soltanto il fatto-reato, ma anche la riferibilità dello stesso all'imputato, mentre non è richiesto che i riscontri abbiano lo spessore di una prova "autosufficiente" perché, in caso contrario, la chiamata non avrebbe alcun rilievo, in quanto la prova si fonderebbe su tali elementi esterni e non sulla chiamata di correità (cfr., da ultimo, Sez. 2, n. 35923 del 11/7/2019, Campo, Rv. 276744). 4. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato avendo la sentenza impugnata argomentato, in termini non illogici né arbitrari, in ordine alla misura dell'aumento di pena, considerando la gravità del fatto, il ruolo apicale svolto dalla Aieta, il suo negativo comportamento processuale e la sua spiccata capacità delinquenziale, avendo riportato la prima condanna nel 1987. Trattandosi di una valutazione discrezionale riservata ai giudici di merito, deve escludersi la sua sindacabilità in sede di legittimità ove sorretta, come nel caso di specie, da motivazione non manifestamente illogica né frutto di mero arbitrio. 5. Al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a