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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 ottobre 2025

Cassazione n. 05272/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/03/2025 del TRIBUNALE di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso, incentrato sulla ravvisabilità di un dubbio in ordine alla destinazione della droga allo spaccio, è inammissibile a fronte di sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., in quanto non è inquadrabile in alcuno dei presupposti di ammissibilità delineati dall'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., neanche in punto di qualificazione del fatto, non emergendo con evidenza l'erroneità della contestazione dal tenore dell'imputazione formulata; Ritenuto dunque che il ricorso è inammissibile e che la pronuncia può essere adottata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen., conseguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei sottesi profili di colpa, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 24 ottobre 2025 Il Consigliere e tensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/03/2025 del TRIBUNALE di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso, incentrato sulla ravvisabilità di un dubbio in ordine alla destinazione della droga allo spaccio, è inammissibile a fronte di sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., in quanto non è inquadrabile in alcuno dei presupposti di ammissibilità delineati dall'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., neanche in punto di qualificazione del fatto, non emergendo con evidenza l'erroneità della contestazione dal tenore dell'imputazione formulata; Ritenuto dunque che il ricorso è inammissibile e che la pronuncia può essere adottata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen., conseguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei sottesi profili di colpa, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 ottobre 2025 Il Consigliere e tensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 05272/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris