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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 33038/2026

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osto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 12 gennaio 1958 avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in funzione di Giudice dell'esecuzione, dichiarava inammissibile l'istanza proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], istanza volta, in via principale, ad accertare la violazione del principio del ne bis in idem per essere state pronunciate nei di lui confronti due sentenze irrevocabili di condanna per il medesimo fatto ed, in via consequenziale, ad applicare la disciplina di cui all'art. 669, comma 1, cod. proc. pen., con revoca della sentenza n. 1212/2017 emessa dal Tribunale Ordinario di [OSCURATO:PERSONA] -in data 21 novembre 2017 e definitiva in data 5 novembre 2024- e con declaratoria di non esecuzione della sentenza n. 434/2015, emessa dal Tribunale Ordinario di [OSCURATO:PERSONA] -in data 25 febbraio 2015 e definitiva in data 6 settembre 2019.2.

Avverso l'ordinanza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], l'interessato ha proposto ricorso con atto a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], denunciando due motivi.

2.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett. b) cod. proc. pen., la violazione del principio del ne bis in idem e l'erronea applicazione degli artt. 649 e 669 cod. proc. pen.

Evidenzia il ricorrente l'erroneità della motivazione del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che ha ritenuto che il rigetto dell'eccezione del ne bis in idem da parte del Giudice della cognizione potesse precludere l'intervento correttivo in sede esecutiva in quanto il Giudice dell'esecuzione non è un mero ratificatore delle decisioni assunte in sede di cognizione, ma l'organo deputato a governare il titolo esecutivo e a risolvere le antinomie tra giudicati.

Secondo il ricorrente la motivazione dell'ordinanza impugnata sarebbe erronea in quanto fondata su giurisprudenza superata ed antecedente alla pronuncia della Corte costituzionale n. 200/2016 e alla successiva consolidazione giurisprudenziale sul concetto di "idem factum".

2.2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., il difetto di motivazione e la motivazione apparente.

Il ricorrente denuncia la apoditticità della ordinanza che, limitandosi all'affermazione di un principio, non ha compiuto una valutazione storico-naturalistica del fatto, omettendo di analizzare la identità di persona, la condotta, l'evento naturalistico, le circostanze di tempo e di luogo.

3. Con requisitoria scritta, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Va premesso che, in tema di esecuzione, il disposto di cui all'art. 669 cod. proc. pen., relativo al caso che vi sia stata pluralità di sentenze per il medesimo fatto contro la stessa persona, non può trovare applicazione qualora la questione del "ne bis in idem" sia stata prospettata dalle parti e risolta negativamente in via principale nell'ambito del giudizio di cognizione (Sez. 1, n. 43708 del 23/10/2008 Cc., Rv. 241567 - 01).

3. Nel caso in esame, il Giudice della cognizione, con la sentenza n. 1212/2017, ha escluso la sussistenza del difetto di procedibilità per violazione del principio del ne bis in idem, ai sensi dell'art. 649 cod. proc. pen., in relazione ai 2reati giudicati con la sentenza n. 434/2015 del medesimo Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] (v. pag. 4 della sentenza richiamata).

3.1. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in funzione di Giudice dell'esecuzione, ha fatto, dunque, buon governo dei principi sopra richiamati in quanto, accertata la soluzione negativa resa in via principale nell'ambito del giudizio di cognizione, ha evidenziato la diversità dei fatti oggetto dei due giudizi concludendo, correttamente, che eventuali doglianze al riguardo avrebbero dovuto essere veicolate con gli ordinari strumenti di impugnazione.

3.2. La disposizione contenuta nell'art. 669 cod. proc. pen. è destinata, infatti, a trovare attuazione in sede esecutiva soltanto nelle ipotesi in cui nelle precedenti fasi processuali le parti e il giudice non abbiano fatto esercizio dei poteri ad essi assegnati dall'ordinamento per evitare la duplicazione dei processi nei confronti della stessa persona in ordine al medesimo fatto con conseguente inoperatività della relativa preclusione processuale derivante dalla consumazione del potere.

4. Trattati, dunque, congiuntamente i due motivi del ricorso in quanto il secondo, considerata la premessa di inammissibilità, assorbito nel primo, del tutto inconferente si rivela il richiamo alla giurisprudenza operato dal ricorrente in quanto non azionati gli ordinari strumenti di impugnazione.

5. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost., sentenza n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in tremila euro.

P.Q.M.

Dic P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 12 gennaio 1958 avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in funzione di Giudice dell'esecuzione, dichiarava inammissibile l'istanza proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], istanza volta, in via principale, ad accertare la violazione del principio del ne bis in idem per essere state pronunciate nei di lui confronti due sentenze irrevocabili di condanna per il medesimo fatto ed, in via consequenziale, ad applicare la disciplina di cui all'art. 669, comma 1, cod. proc. pen., con revoca della sentenza n. 1212/2017 emessa dal Tribunale Ordinario di [OSCURATO:PERSONA] -in data 21 novembre 2017 e definitiva in data 5 novembre 2024- e con declaratoria di non esecuzione della sentenza n. 434/2015, emessa dal Tribunale Ordinario di [OSCURATO:PERSONA] -in data 25 febbraio 2015 e definitiva in data 6 settembre 2019.2. Avverso l'ordinanza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], l'interessato ha proposto ricorso con atto a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], denunciando due motivi. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett. b) cod. proc. pen., la violazione del principio del ne bis in idem e l'erronea applicazione degli artt. 649 e 669 cod. proc. pen. Evidenzia il ricorrente l'erroneità della motivazione del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che ha ritenuto che il rigetto dell'eccezione del ne bis in idem da parte del Giudice della cognizione potesse precludere l'intervento correttivo in sede esecutiva in quanto il Giudice dell'esecuzione non è un mero ratificatore delle decisioni assunte in sede di cognizione, ma l'organo deputato a governare il titolo esecutivo e a risolvere le antinomie tra giudicati. Secondo il ricorrente la motivazione dell'ordinanza impugnata sarebbe erronea in quanto fondata su giurisprudenza superata ed antecedente alla pronuncia della Corte costituzionale n. 200/2016 e alla successiva consolidazione giurisprudenziale sul concetto di "idem factum". 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., il difetto di motivazione e la motivazione apparente. Il ricorrente denuncia la apoditticità della ordinanza che, limitandosi all'affermazione di un principio, non ha compiuto una valutazione storico-naturalistica del fatto, omettendo di analizzare la identità di persona, la condotta, l'evento naturalistico, le circostanze di tempo e di luogo. 3. Con requisitoria scritta, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Va premesso che, in tema di esecuzione, il disposto di cui all'art. 669 cod. proc. pen., relativo al caso che vi sia stata pluralità di sentenze per il medesimo fatto contro la stessa persona, non può trovare applicazione qualora la questione del "ne bis in idem" sia stata prospettata dalle parti e risolta negativamente in via principale nell'ambito del giudizio di cognizione (Sez. 1, n. 43708 del 23/10/2008 Cc., Rv. 241567 - 01). 3. Nel caso in esame, il Giudice della cognizione, con la sentenza n. 1212/2017, ha escluso la sussistenza del difetto di procedibilità per violazione del principio del ne bis in idem, ai sensi dell'art. 649 cod. proc. pen., in relazione ai 2reati giudicati con la sentenza n. 434/2015 del medesimo Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] (v. pag. 4 della sentenza richiamata). 3.1. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in funzione di Giudice dell'esecuzione, ha fatto, dunque, buon governo dei principi sopra richiamati in quanto, accertata la soluzione negativa resa in via principale nell'ambito del giudizio di cognizione, ha evidenziato la diversità dei fatti oggetto dei due giudizi concludendo, correttamente, che eventuali doglianze al riguardo avrebbero dovuto essere veicolate con gli ordinari strumenti di impugnazione. 3.2. La disposizione contenuta nell'art. 669 cod. proc. pen. è destinata, infatti, a trovare attuazione in sede esecutiva soltanto nelle ipotesi in cui nelle precedenti fasi processuali le parti e il giudice non abbiano fatto esercizio dei poteri ad essi assegnati dall'ordinamento per evitare la duplicazione dei processi nei confronti della stessa persona in ordine al medesimo fatto con conseguente inoperatività della relativa preclusione processuale derivante dalla consumazione del potere. 4. Trattati, dunque, congiuntamente i due motivi del ricorso in quanto il secondo, considerata la premessa di inammissibilità, assorbito nel primo, del tutto inconferente si rivela il richiamo alla giurisprudenza operato dal ricorrente in quanto non azionati gli ordinari strumenti di impugnazione. 5. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost., sentenza n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in tremila euro. P.Q.M. Dic P.Q.M
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