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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 23 ottobre 2025

Cassazione n. 28451/2025

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.25756/2020 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], con l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa ex lege dalla Avvocatura Generale dello Stato -resistente- e contro AGENZIA DELLE ENTRATE –RISCOSSIONE -intimata- avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Veneto n.1471/2019 depositata i l 20/12/2019 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/10/2025 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. La controversia ha oggetto l’impugnazione, da parte di [OSCURATO:PERSONA], di una cartella di pagamento, che affermava non essere stata notificata.

2. Le ragioni del contribuente non trovavano riscontro nei gradi di merito.

3. Ferruccio D e Vido ricorre quindi , con tre motivi, avverso la sentenza della CTR del Veneto indicata in epigrafe che ha confermato la pronuncia di primo grado, di rigetto del ricorso.

L’Agenzia delle entrate ha depositato atto di costituzione per l’eventuale discussione in pubblica udienza e l’Agenzia delle entrate -Riscossione è rimasta intimata.

4. In prossimità dell’adunanza, la società ha depositato memoria illustrativa ex art. 380-bis.1 c.p.с. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo di ricorso si denuncia, con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., la violazione dell’art. 111 Cost. e dell’att. 36, comma 2, nn. 2 e 4 del d.lgs.31.12.1992, n. 546.

Il ricorrente deduce la nullità della sentenza impugnata in quanto affetta da motivazione meramente apparente, per avere la CTR omesso di enunciare in modo comprensibile le ragioni della decisione.

2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia, con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 2719 e 2697 c.c., stante il tempestivo disconoscimento della conformità delle copie fotostatiche degli avvisi di ricevimento prodott i dall'Agenzia.

3. Con il terzo strumento di impugnazione, il ricorrente lamenta, con riguardo all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 60 D.P.R. n. 600/1973 e 26 D.P.R. n . 602/1973 , deducendo che la CTR, nel ritenere legittima la procedura notificatoria della cartella impugnata, non avrebbe tenuto conto della mancata produzione in giudizio da parte dell’Agenzia della raccomandata informativa (CAN).

4. Il primo motivo di ricorso è fondato, con assorbimento dei restanti.

4.1. È ormai principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte l'affermazione secondo la quale (Cass. Sez.

VI - 5, n. 9105/2017) ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un'approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento.

4.2. In tali casi la sentenza resta sprovvista in concreto del c.d.

"minimo costituzionale" di cui alla nota pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte (Cass.

S.U, n. 8053/2014, seguita da Cass.

VI - 5, n. 5209/2018 ; i n termini si veda anche [OSCURATO:PERSONA].

V, n. 24313/2018).

4.3. La motivazione della sentenza impugnata si risolve nelle seguenti testuali affermazioni: «1.

L'eccezione d'inammissibilità è da confermarsi, in quanto il ricorso è stato presentato oltre i limiti previsti;

2. L'omissione della notifica, nella forma richiesta dal contribuente, non ha alcun rilievo oggettivo;

3. Gli altri argomenti risultano assorbiti da quanto sopra».È di tutta evidenza che siffatta motivazione non rende intellegibile il ragionamento seguito dal giudice per laformazione del proprio convincimento e percepibile il fondamento della decisione.

La motivazione della decisione della CTR rientra dunque nelle gravi anomalie argomentative individuate nei menzionati arresti giurisprudenziali, concretizzando un chiaro esempio di «motivazione apparente» e ponendosi pertanto al di sotto del «minimo costituzionale».

5. In conclusione, in accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbitii restanti, la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame.

5.1. Il giudice del rinvio dovrà, inoltre, verificare la eventuale applicabilità alla fattispecie in esame della disciplina normativa sopravvenuta, con efficacia retroattiva (v.

Cass. Sez.

U. n. 26283 del 6 settembre 2022; Cass. Sez.

U, n. 12459 del 07/05/2024) di cui all’art 12, comma 4-bis del D.Lgs. n. 602 del 1973, che dispone, nella lettura vigente, che «L'estratto di ruolo non è impugnabile.

Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio: a) per effetto di quanto previsto dal codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36; b) per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, anche per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto; c) per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione; d) nell'ambito delle procedure previste dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14; e) in relazione ad operazioni di finanziamento da parte di soggetti autorizzati; f) nell'ambito della cessione dell'azienda, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472».

5.2. Il giudice del rinvio provvederà inoltre a regolare le spese del giudizio di legittimità tra le parti.

P.Q.M La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.25756/2020 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], con l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa ex lege dalla Avvocatura Generale dello Stato -resistente- e contro AGENZIA DELLE ENTRATE –RISCOSSIONE -intimata- avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Veneto n.1471/2019 depositata i l 20/12/2019 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/10/2025 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La controversia ha oggetto l’impugnazione, da parte di [OSCURATO:PERSONA], di una cartella di pagamento, che affermava non essere stata notificata. 2. Le ragioni del contribuente non trovavano riscontro nei gradi di merito. 3. Ferruccio D e Vido ricorre quindi , con tre motivi, avverso la sentenza della CTR del Veneto indicata in epigrafe che ha confermato la pronuncia di primo grado, di rigetto del ricorso. L’Agenzia delle entrate ha depositato atto di costituzione per l’eventuale discussione in pubblica udienza e l’Agenzia delle entrate -Riscossione è rimasta intimata. 4. In prossimità dell’adunanza, la società ha depositato memoria illustrativa ex art. 380-bis.1 c.p.с. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso si denuncia, con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., la violazione dell’art. 111 Cost. e dell’att. 36, comma 2, nn. 2 e 4 del d.lgs.31.12.1992, n. 546. Il ricorrente deduce la nullità della sentenza impugnata in quanto affetta da motivazione meramente apparente, per avere la CTR omesso di enunciare in modo comprensibile le ragioni della decisione. 2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia, con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 2719 e 2697 c.c., stante il tempestivo disconoscimento della conformità delle copie fotostatiche degli avvisi di ricevimento prodott i dall'Agenzia. 3. Con il terzo strumento di impugnazione, il ricorrente lamenta, con riguardo all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 60 D.P.R. n. 600/1973 e 26 D.P.R. n . 602/1973 , deducendo che la CTR, nel ritenere legittima la procedura notificatoria della cartella impugnata, non avrebbe tenuto conto della mancata produzione in giudizio da parte dell’Agenzia della raccomandata informativa (CAN). 4. Il primo motivo di ricorso è fondato, con assorbimento dei restanti. 4.1. È ormai principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte l'affermazione secondo la quale (Cass. Sez. VI - 5, n. 9105/2017) ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un'approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento. 4.2. In tali casi la sentenza resta sprovvista in concreto del c.d. "minimo costituzionale" di cui alla nota pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. S.U, n. 8053/2014, seguita da Cass. VI - 5, n. 5209/2018 ; i n termini si veda anche [OSCURATO:PERSONA]. V, n. 24313/2018). 4.3. La motivazione della sentenza impugnata si risolve nelle seguenti testuali affermazioni: «1. L'eccezione d'inammissibilità è da confermarsi, in quanto il ricorso è stato presentato oltre i limiti previsti; 2. L'omissione della notifica, nella forma richiesta dal contribuente, non ha alcun rilievo oggettivo; 3. Gli altri argomenti risultano assorbiti da quanto sopra».È di tutta evidenza che siffatta motivazione non rende intellegibile il ragionamento seguito dal giudice per laformazione del proprio convincimento e percepibile il fondamento della decisione. La motivazione della decisione della CTR rientra dunque nelle gravi anomalie argomentative individuate nei menzionati arresti giurisprudenziali, concretizzando un chiaro esempio di «motivazione apparente» e ponendosi pertanto al di sotto del «minimo costituzionale». 5. In conclusione, in accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbitii restanti, la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame. 5.1. Il giudice del rinvio dovrà, inoltre, verificare la eventuale applicabilità alla fattispecie in esame della disciplina normativa sopravvenuta, con efficacia retroattiva (v. Cass. Sez. U. n. 26283 del 6 settembre 2022; Cass. Sez. U, n. 12459 del 07/05/2024) di cui all’art 12, comma 4-bis del D.Lgs. n. 602 del 1973, che dispone, nella lettura vigente, che «L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio: a) per effetto di quanto previsto dal codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36; b) per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, anche per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto; c) per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione; d) nell'ambito delle procedure previste dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14; e) in relazione ad operazioni di finanziamento da parte di soggetti autorizzati; f) nell'ambito della cessione dell'azienda, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472». 5.2. Il giudice del rinvio provvederà inoltre a regolare le spese del giudizio di legittimità tra le parti. P.Q.M La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e
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