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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 25303/2023

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ente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Germania) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa il 20 settembre 2022 dal Tribunale di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Catanzaro che ha rigettato l'istanza di riesame e confermato l'ordinanza applicativa della misura degli arresti domiciliari per il reato di usura aggravata.

Secondo l'imputazione provvisoria, [OSCURATO:PERSONA]Ambrosio e [OSCURATO:PERSONA], con l'intermediazione del Cello, si facevano promettere e consegnare, quale corrispettivo del prestito di 1000 euro in favore di [OSCURATO:PERSONA], interessi usurari pari al 20% su base mensile, con un debito complessivo, alla data del 15/9/2019, di circa 12.000 euro.

Si contestano le aggravanti di cui all'art. 644, comma quinto, n. 3 e 4, cod. pen. per avere commesso il fatto in danno di un imprenditore che versava in stato di bisogno, e all'art. 416-bis.1 cod. pen, in relazione all'impiego del metodo mafioso.

Il ricorrente articola tre motivi di ricorso con i quali deduce plurimi vizi di motivazione in relazione alla valutazione di gravità del quadro indiziario a carico del ricorrente. 1.1 In particolare, con il primo motivo di ricorso lamenta l'illogicità e contraddittorietà della motivazione che ha considerato quali elementi idonei a fondare siffatto censurato giudizio quattro conversazioni, suscettibili di differenti interpretazioni, dalle quali, in ogni caso, non emerge, con elevata probabilità, alcun contributo del ricorrente in termini di attività di intimidazione e di assoggettamento ovvero di concorso nella stipulazione del patto usurario o nel recupero del denaro.

Si afferma, infatti, che dalle captazioni valorizzate dal Tribunale emerge solo che la vittima avrebbe conosciuto i D'Ambrosio mediante il ricorrente il quale, come riferito in udienza, ha ammesso di conoscere entrambe le parti e, in particolare, il Cozzolino, per ragioni di lavoro.

Si assume, pertanto, che i rapporti commerciali tra il ricorrente ed il Cozzolino, ignorati dal Tribunale, consentono di comprendere il significato dell'unica conversazione intercettata tra i due, in cui discorrono di «dieci quintali», espressione che il Tribunale considera criptica ma che, in realtà, si giustifica nell'ambito di forniture di prodotti agricoli, essendo sia Cozzolino che il ricorrente imprenditori in tale settore.

In ogni caso, aggiunge ancora il ricorrente, quand'anche si volesse aderire all'interpretazione del Tribunale, nulla esclude che si sia trattato di una mera vanteria del Cello ovvero di un intervento di quest'ultimo per mera solidarietà verso il Cozzolino. 1.2 Con il secondo motivo si censura la contraddittorietà della motivazione dell'ordinanza impugnata che, nella valutazione del quadro indiziario, ha riqualificato il ruolo del Cello, da quello di riscossore indicato nell'ordinanza genetica a quello di intermediario, così costringendo la difesa a confrontarsi con la diversa fattispecie di cui al secondo comma dell'art. 644 cod. pen. 1.3 Con il terzo motivo si deduce la contraddittorietà della motivazione ed il travisamento della prova in relazione all'omessa valutazione dell'elemento a discarico emergente dalla conversazione tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in cui il Gabriele, discorrendo dell'usura in danno della persona offesa, diceva espressamente che «quello del Fago» - individuato nell'odierno ricorrente - «non c'entra niente».

2. [OSCURATO:PERSONA] nella sua requisitoria scritta ha concluso per il rigetto del ricorso.

In particolare, quanto al primo motivo, ha evidenziato che non muove alcuna critica al tessuto motivazionale dell'ordinanza in esame, ma, al contrario, si presenta come una manifestazione di dissenso in merito alla decisione assunta.

Ha, inoltre, dedotto l'infondatezza del secondo motivo di ricorso in quanto il Tribunale non ha operato alcuna riqualificazione giuridica della condotta, e la manifesta infondatezza del terzo motivo di ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato per le ragioni di seguito esposte.

2. Deve, innanzitutto, ribadirsi il principio di diritto reiteratamente espresso in sede di legittimità, secondo cui, allorché sia denunciato con ricorso per cassazione il vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta solo il compito di verificare se la decisione impugnata abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che hanno indotto il collegio ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez.

U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460) dovendo qualificarsi inammissibile il motivo che si risolva nella censura di non aver preso in esame alcuni o tutti i singoli elementi risultanti in atti.

In tema di impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione è, dunque, ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, restando, invece, escluso dal perimetro del giudizio di legittimità il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976) o che, comunque, attengono alla ricostruzione dei fatti (Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884).

3. Alla luce di tale perimetrazione del sindacato di legittimità sulla motivazione concernente la gravita del quadro indiziario, ritiene il Collegio che il primo ed il terzo motivo di ricorso, da esaminare congiuntamente in quanto tra loro logicamente connessi, sono infondati.

L'ordinanza impugnata ha ricostruito la gravità del quadro indiziario a carico del ricorrente sulla base di una valutazione complessiva delle conversazioni intercettate da cui ha desunto, senza incorrere in vizi logici o giuridici, il suo contributo, quale intermediario tra D'Ambrosio e Bertoldi, da un lato, e la vittima, dall'altro, ai fini della consumazione della condotta usuraria.

In particolare, è stata, in primo luogo, valorizzata la conversazione diretta tra il ricorrente e la vittima, dalla quale il Tribunale ha desunto, con argomentazioni non illogiche, che il Cello si era già attivato nell'interesse del Cozzolino e che i «dieci quintali» menzionati nel discorso, in realtà, si riferivano a un ulteriore prestito cui intendeva accedere Cozzolino che, a sua volta, rispondeva dicendo «li unisco agli altri».

Tale assunto, contrariamente a quanto deduce il ricorrente, non è smentito, ma anzi ha trovato conferma nella conversazione tra Straface e Gabriele, riportata a pagina 4 dell'ordinanza, da cui risulta, come evidenziato anche graficamente dal Tribunale, che il ricorrente ha effettivamente agito come intermediario, facendo «solo conoscere il ragazzo>>.

Il ricorrente, peraltro, nel prospettare una diversa lettura del materiale indiziario, ai limiti dell'inammissibilità dei due motivi in esame, omette di confrontarsi criticamente con l'ulteriore conversazione valutata dal Tribunale, intercorsa tra la vittima e Garofalo, in cui, su specifica domanda di quest'ultimo, il Cozzolino ammetteva l'intermediazione svolta dal «quell'amico ...di Fago del Soldato», individuato nell'odierno ricorrente, ed il Garofalo lo ammoniva sul rischio di «finire al 200% 240%».

3. Il secondo motivo è manifestamente infondato in quanto dalla lettura dell'imputazione provvisoria emerge che non vi è stata alcuna riqualificazione della condotta.4.

Al rigetto del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proces

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Germania) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa il 20 settembre 2022 dal Tribunale di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Catanzaro che ha rigettato l'istanza di riesame e confermato l'ordinanza applicativa della misura degli arresti domiciliari per il reato di usura aggravata. Secondo l'imputazione provvisoria, [OSCURATO:PERSONA]Ambrosio e [OSCURATO:PERSONA], con l'intermediazione del Cello, si facevano promettere e consegnare, quale corrispettivo del prestito di 1000 euro in favore di [OSCURATO:PERSONA], interessi usurari pari al 20% su base mensile, con un debito complessivo, alla data del 15/9/2019, di circa 12.000 euro. Si contestano le aggravanti di cui all'art. 644, comma quinto, n. 3 e 4, cod. pen. per avere commesso il fatto in danno di un imprenditore che versava in stato di bisogno, e all'art. 416-bis.1 cod. pen, in relazione all'impiego del metodo mafioso. Il ricorrente articola tre motivi di ricorso con i quali deduce plurimi vizi di motivazione in relazione alla valutazione di gravità del quadro indiziario a carico del ricorrente. 1.1 In particolare, con il primo motivo di ricorso lamenta l'illogicità e contraddittorietà della motivazione che ha considerato quali elementi idonei a fondare siffatto censurato giudizio quattro conversazioni, suscettibili di differenti interpretazioni, dalle quali, in ogni caso, non emerge, con elevata probabilità, alcun contributo del ricorrente in termini di attività di intimidazione e di assoggettamento ovvero di concorso nella stipulazione del patto usurario o nel recupero del denaro. Si afferma, infatti, che dalle captazioni valorizzate dal Tribunale emerge solo che la vittima avrebbe conosciuto i D'Ambrosio mediante il ricorrente il quale, come riferito in udienza, ha ammesso di conoscere entrambe le parti e, in particolare, il Cozzolino, per ragioni di lavoro. Si assume, pertanto, che i rapporti commerciali tra il ricorrente ed il Cozzolino, ignorati dal Tribunale, consentono di comprendere il significato dell'unica conversazione intercettata tra i due, in cui discorrono di «dieci quintali», espressione che il Tribunale considera criptica ma che, in realtà, si giustifica nell'ambito di forniture di prodotti agricoli, essendo sia Cozzolino che il ricorrente imprenditori in tale settore. In ogni caso, aggiunge ancora il ricorrente, quand'anche si volesse aderire all'interpretazione del Tribunale, nulla esclude che si sia trattato di una mera vanteria del Cello ovvero di un intervento di quest'ultimo per mera solidarietà verso il Cozzolino. 1.2 Con il secondo motivo si censura la contraddittorietà della motivazione dell'ordinanza impugnata che, nella valutazione del quadro indiziario, ha riqualificato il ruolo del Cello, da quello di riscossore indicato nell'ordinanza genetica a quello di intermediario, così costringendo la difesa a confrontarsi con la diversa fattispecie di cui al secondo comma dell'art. 644 cod. pen. 1.3 Con il terzo motivo si deduce la contraddittorietà della motivazione ed il travisamento della prova in relazione all'omessa valutazione dell'elemento a discarico emergente dalla conversazione tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in cui il Gabriele, discorrendo dell'usura in danno della persona offesa, diceva espressamente che «quello del Fago» - individuato nell'odierno ricorrente - «non c'entra niente». 2. [OSCURATO:PERSONA] nella sua requisitoria scritta ha concluso per il rigetto del ricorso. In particolare, quanto al primo motivo, ha evidenziato che non muove alcuna critica al tessuto motivazionale dell'ordinanza in esame, ma, al contrario, si presenta come una manifestazione di dissenso in merito alla decisione assunta. Ha, inoltre, dedotto l'infondatezza del secondo motivo di ricorso in quanto il Tribunale non ha operato alcuna riqualificazione giuridica della condotta, e la manifesta infondatezza del terzo motivo di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato per le ragioni di seguito esposte. 2. Deve, innanzitutto, ribadirsi il principio di diritto reiteratamente espresso in sede di legittimità, secondo cui, allorché sia denunciato con ricorso per cassazione il vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta solo il compito di verificare se la decisione impugnata abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che hanno indotto il collegio ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460) dovendo qualificarsi inammissibile il motivo che si risolva nella censura di non aver preso in esame alcuni o tutti i singoli elementi risultanti in atti. In tema di impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione è, dunque, ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, restando, invece, escluso dal perimetro del giudizio di legittimità il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976) o che, comunque, attengono alla ricostruzione dei fatti (Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884). 3. Alla luce di tale perimetrazione del sindacato di legittimità sulla motivazione concernente la gravita del quadro indiziario, ritiene il Collegio che il primo ed il terzo motivo di ricorso, da esaminare congiuntamente in quanto tra loro logicamente connessi, sono infondati. L'ordinanza impugnata ha ricostruito la gravità del quadro indiziario a carico del ricorrente sulla base di una valutazione complessiva delle conversazioni intercettate da cui ha desunto, senza incorrere in vizi logici o giuridici, il suo contributo, quale intermediario tra D'Ambrosio e Bertoldi, da un lato, e la vittima, dall'altro, ai fini della consumazione della condotta usuraria. In particolare, è stata, in primo luogo, valorizzata la conversazione diretta tra il ricorrente e la vittima, dalla quale il Tribunale ha desunto, con argomentazioni non illogiche, che il Cello si era già attivato nell'interesse del Cozzolino e che i «dieci quintali» menzionati nel discorso, in realtà, si riferivano a un ulteriore prestito cui intendeva accedere Cozzolino che, a sua volta, rispondeva dicendo «li unisco agli altri». Tale assunto, contrariamente a quanto deduce il ricorrente, non è smentito, ma anzi ha trovato conferma nella conversazione tra Straface e Gabriele, riportata a pagina 4 dell'ordinanza, da cui risulta, come evidenziato anche graficamente dal Tribunale, che il ricorrente ha effettivamente agito come intermediario, facendo «solo conoscere il ragazzo>>. Il ricorrente, peraltro, nel prospettare una diversa lettura del materiale indiziario, ai limiti dell'inammissibilità dei due motivi in esame, omette di confrontarsi criticamente con l'ulteriore conversazione valutata dal Tribunale, intercorsa tra la vittima e Garofalo, in cui, su specifica domanda di quest'ultimo, il Cozzolino ammetteva l'intermediazione svolta dal «quell'amico ...di Fago del Soldato», individuato nell'odierno ricorrente, ed il Garofalo lo ammoniva sul rischio di «finire al 200% 240%». 3. Il secondo motivo è manifestamente infondato in quanto dalla lettura dell'imputazione provvisoria emerge che non vi è stata alcuna riqualificazione della condotta.4. Al rigetto del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proces
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