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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 31305/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 053H0B7) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA /.

Visto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza della Corte di appello di Torino, che ha dichiarato inammissibile l'appello proposto avverso la sentenza di condanna nei confronti di costui pronunciata dal Tribunale della medesima città, in relazione al delitto di cui all'art. 495 cod. pen.;

2. Rilevato che il motivo di ricorso, che deduce violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) in relazione all'art. 581 c.p.p., è generico, posto che replica la medesima genericità riscontrata nell'atto di appello, dichiarato inammissibile per aspecificità intrinseca ed estrinseca dei motivi addotti, come approfonditamente esposto nella ordinanza impugnata;

3. Ritenuto che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione;

4. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 24 maggi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 053H0B7) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA /. Visto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza della Corte di appello di Torino, che ha dichiarato inammissibile l'appello proposto avverso la sentenza di condanna nei confronti di costui pronunciata dal Tribunale della medesima città, in relazione al delitto di cui all'art. 495 cod. pen.; 2. Rilevato che il motivo di ricorso, che deduce violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) in relazione all'art. 581 c.p.p., è generico, posto che replica la medesima genericità riscontrata nell'atto di appello, dichiarato inammissibile per aspecificità intrinseca ed estrinseca dei motivi addotti, come approfonditamente esposto nella ordinanza impugnata; 3. Ritenuto che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; 4. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 maggi
Sentenza Cassazione n. 31305/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris