CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 11 giugno 2026
Cassazione n. 19325/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ria regionale dellaLombardia (sezione distaccata di Brescia) n. 2789/2021, depositata il20/7/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5/5/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] propose opposizione contro l’atto dicontestazione n. T9FCOC202556, concernente le sanzioni per l’omessacompilazione del modulo RW per gli anni dal 2005 al 2009, in relazionealla titolarità, in capo alla contribuente, del diritto di nuda proprietà di unimmobile sito in Svizzera.Numero registro generale 27750/2021Numero sezionale 3799/2026Numero di raccolta generale 19325/2026Data pubblicazione 11/06/20262. La CTP di Bergamo accolse il ricorso, con sentenza che fu poiriformata dalla CTR della Lombardia.3. La contribuente ha proposto ricorso per cassazione sulla base di duemotivi. L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.4. In data 2/10/2023 la contribuente ha depositato una “istanza disospensione del giudizio ex art. 1, comma 236, l. n. 197/2022” nellaquale, premesso di avere presentato, in data 24/5/2023, “dichiarazione diadesione alla definizione agevolata dei carichi affidati all’agente dellariscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022”, di cui all’art. 1,commi da 231 a 252, della l. n. 197/2022, ha riferito che “conprovvedimento del 26/7/2023 l’Agenzia della Riscossione ha comunicatoalla sig.ra [OSCURATO:PERSONA] l’accoglimento della domanda di rottamazionecomunicando le somme dovute per la definizione agevolata,conseguentemente invocando la sospensione del giudizio ex art. 1, comma236, della l. n. 197/2022. Ha prodotto, inoltre, la contribuente, prova delpagamento della somma di € 6.336,55, corrispondente a quellaquantificata dall’Agenzia delle Entrate.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] deduce laviolazione e falsa applicazione dell’art. 2, comma 2, TUIR; dell’art. 4 dellaConvenzione contro le doppie imposizioni fra Italia e Belgio (ratificata conl. n. 148/1989) e dell’art. 117, comma 1, Cost., “in relazione all’illegittimacontribuente nel registro della popolazione residente ed alla non iscrizioneall’AIRE ai fini della residenza fiscale” (così testualmente la sintesi delmotivo a pag. 3 del ricorso per cassazione).2. Con il secondo motivo è dedotta la violazione e falsa applicazionedell’art. 12, commi 2, 2-bis e 2-ter d.l. n. 78/2009, “per mancataaffermazione della natura sostanziale e non procedurale della norma econseguente non applicabilità a violazioni commesse prima della suaNumero registro generale 27750/2021Numero sezionale 3799/2026Numero di raccolta generale 19325/2026Data pubblicazione 11/06/2026entrata in vigore” (così testualmente la sintesi del motivo a pag. 3 delricorso per cassazione).3. L’avvenuto pagamento della somma necessaria per la definizioneagevolata della controversia determina la (inammissibilità del ricorso per)sopravvenuta carenza di interesse alla definizione del presente giudizio(statuizione che evidentemente assorbe quella di sospensione delprocesso invocata dalla contribuente).4. Le spese di lite vengono interamente compensate, poichél’eventuale condanna della contribuente contrasterebbe con la ratiopremiale sottesa alle disposizioni in tema di definizione agevolata (cfr.Cass., n. 10198/2018 e, da ultimo, Cass., n. 17163/2026).5. Non sussistono i presupposti per la declaratoria di cui all'art. 13,comma 1-quater, d.p.r. n. 115 del 2002, trattandosi di misura applicabileai soli casi tipici del rigetto dell'impugnazione o della relativa declaratoriad'inammissibilità o improcedibilità, insuscettibile di interpretazioneestensiva o analogica in quanto avente natura eccezionale, lato sensusanzionatoria (Cass., n. 34025/2023). P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.Compensa tra le parti le spese processuali.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5/5/2026.La PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]