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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 24164/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI. 033DY40) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/07/2020 del [OSCURATO:PERSONA] di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo L'+'4' /('9 /1t7ò Ù'77 21A" L/1 '; ' 1E11 Pd [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza del G.d.P. di Milano del 7 luglio 2020, con la quale è stato condannato alla pena di euro 10.000,00 di multa, in ordine al reato di cui all'art. 14, comma 5-ter, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, perché in data 1 agosto 2017 aveva contravvenuto senza giustificato motivo al provvedimento del 14 aprile 2013, con il quale il Questore di Milano gli aveva ordinato di allontanarsi dal territorio dello Stato entro il termine di sette giorni.

2. Il ricorrente articola due motivi di ricorso.

2.1. Con il primo motivo, denuncia inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, con riferimento agli artt. 420 bis e 420 quater cod. proc. pen., e vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché il giudice di merito avrebbe omesso di considerare che la notifica degli atti inerenti al presente procedimento nello studio del difensore d'ufficio, presso il quale l'imputato aveva eletto domicilio prima della formale sua iscrizione nel registro ex art. 335 cod. proc. pen., non era idonea a provare che lo stesso imputato fosse a conoscenza dell'esistenza di un procedimento a suo carico, anche considerando che non vi era stato alcun contatto con il difensore d'ufficio.

Secondo il ricorrente, quindi, il G.d.P. avrebbe dovuto disporre il rinvio dell'udienza, ordinando la notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza a mani dell'imputato.

2.2. Con il secondo motivo, denuncia erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 14, comma 5-ter, T.U. imm., e vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché il giudice di merito avrebbe ritenuto sussistente l'elemento soggettivo del reato, nonostante non vi fosse prova della volontarietà della condotta posta in essere dall'imputato, come accertato nello stesso provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

1.1. In ordine al primo motivo, la Corte condivide l'orientamento della giurisprudenza di legittimità (S.U. n. 23948 del 28/11/2019, dep 2020, PG in proc. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279420) per il quale la mera elezione di domicilio presso il difensore di ufficio non basta a ritenere che l'imputato abbia avuto effettiva conoscenza del processo.Giova precisare, infatti, che l'elezione domicilio deve essere "seria" e reale, dovendo essere apprezzabile un rapporto tra il soggetto ed il luogo presso il quale dovrebbero essere indirizzati gli atti.

Si tratta di una scelta normativa, perché con la legge n. 103 del 2017 è stato inserito nell'art. 162 cod. proc. pen. il comma 4-bis: «l'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio non ha effetto se l'autorità che procede non riceve, unitamente alla dichiarazione di elezione, l'assenso del difensore domiciliatario»; la disposizione, quindi, ha sostanzialmente inteso ridurre al minimo un tipico ambito di possibili elezioni di domicilio "disattente".

Non è certo l'unica possibilità di indicazione di un domicilio di fatto inidoneo, ma è evidente come si sia inteso disciplinare un caso tipico, frequente nell'ambito dei rapporti con stranieri più o meno precari presenti o in transito in Italia, in cui in modo magari frettoloso si è voluto risolvere il problema della notifica degli atti successivi, accettando una indicazione prima facie poco consapevole.

Questa è proprio la situazione del presente processo, perché è ragionevole ritenere che l'imputato, entrato clandestinamente in Italia, non fosse particolarmente consapevole di quali fossero le conseguenze future della elezione di domicilio presso il difensore di ufficio con il quale, in quel momento, non aveva alcun contatto.

Tale comma 4-bis, così peculiare nel disciplinare una delle possibili forme di elezione di un domicilio di fatto inidoneo, in realtà si presenta quale disposizione di natura interpretativa codificando una lettura delle regole previgenti già affermata dalla Corte Cost. 31/2017 che, chiamata a pronunciarsi sulla costituzionalità degli artt. 161 e 163 cod. proc. pen.

«nella parte in cui non prevedono la notifica personale dell'atto introduttivo del giudizio penale, quantomeno nell'ipotesi di elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio», in una situazione sovrapponibile a quella di Ismail affermava: "... i due imputati ... identificati dalla polizia giudiziaria .... sono stati invitati a dichiarare o eleggere domicilio ai sensi dell'art. 161 cod. proc. pen. ... hanno eletto il proprio domicilio presso il difensore di ufficio nominato dalla polizia giudiziaria procedente, stante il difetto della nomina di un difensore di fiducia.

Ebbene, l'esiguità degli elementi di fatto forniti impedisce a questa Corte di valutare se, nel caso concreto, vi sia stata un'effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il legale domiciliatario e l'imputato e, quindi, se si siano o meno realizzate le condizioni da cui dedurre l'esistenza di un rapporto di informazione tra il legale, benché nominato di ufficio, e l'assistito».

La prova di un tale rapporto effettivo, quindi, era ritenuto necessario «... per verificare, nel caso di specie, se gli imputati fossero, effettivamente, venuti a conoscenza della vocatio in iudicium oppure, se nonostante «le formalmente regolari notifiche» presso il domiciliatario, gli imputati non avessero alcuna consapevolezza dell'inizio del processo a loro carico».

1.2. L'accoglimento del primo motivo è assorbente delle altre censure anche se, con tutta evidenza, il secondo motivo di ricorso è altrettanto fondato, stante il fatto che il reato contestato non è contravvenzionale, come erroneamente il giudice di merito ha scritto a pag. 2 della sentenza impugnata, sicché il requisito soggettivo richiesto dalla norma incriminatrice è il dolo e non la colpa ritenuta dal giudice a pag. 3.

2. A seguito dell'annullamento della sentenza impugnata va disposto il rinvio al giudice di pace di Milano per un nuovo giudizio, ai sensi dell'art. 623 lett. b) cod. proc. pen.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI. 033DY40) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/07/2020 del [OSCURATO:PERSONA] di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo L'+'4' /('9 /1t7ò Ù'77 21A" L/1 '; ' 1E11 Pd [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza del G.d.P. di Milano del 7 luglio 2020, con la quale è stato condannato alla pena di euro 10.000,00 di multa, in ordine al reato di cui all'art. 14, comma 5-ter, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, perché in data 1 agosto 2017 aveva contravvenuto senza giustificato motivo al provvedimento del 14 aprile 2013, con il quale il Questore di Milano gli aveva ordinato di allontanarsi dal territorio dello Stato entro il termine di sette giorni. 2. Il ricorrente articola due motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo, denuncia inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, con riferimento agli artt. 420 bis e 420 quater cod. proc. pen., e vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché il giudice di merito avrebbe omesso di considerare che la notifica degli atti inerenti al presente procedimento nello studio del difensore d'ufficio, presso il quale l'imputato aveva eletto domicilio prima della formale sua iscrizione nel registro ex art. 335 cod. proc. pen., non era idonea a provare che lo stesso imputato fosse a conoscenza dell'esistenza di un procedimento a suo carico, anche considerando che non vi era stato alcun contatto con il difensore d'ufficio. Secondo il ricorrente, quindi, il G.d.P. avrebbe dovuto disporre il rinvio dell'udienza, ordinando la notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza a mani dell'imputato. 2.2. Con il secondo motivo, denuncia erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 14, comma 5-ter, T.U. imm., e vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché il giudice di merito avrebbe ritenuto sussistente l'elemento soggettivo del reato, nonostante non vi fosse prova della volontarietà della condotta posta in essere dall'imputato, come accertato nello stesso provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 1.1. In ordine al primo motivo, la Corte condivide l'orientamento della giurisprudenza di legittimità (S.U. n. 23948 del 28/11/2019, dep 2020, PG in proc. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279420) per il quale la mera elezione di domicilio presso il difensore di ufficio non basta a ritenere che l'imputato abbia avuto effettiva conoscenza del processo.Giova precisare, infatti, che l'elezione domicilio deve essere "seria" e reale, dovendo essere apprezzabile un rapporto tra il soggetto ed il luogo presso il quale dovrebbero essere indirizzati gli atti. Si tratta di una scelta normativa, perché con la legge n. 103 del 2017 è stato inserito nell'art. 162 cod. proc. pen. il comma 4-bis: «l'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio non ha effetto se l'autorità che procede non riceve, unitamente alla dichiarazione di elezione, l'assenso del difensore domiciliatario»; la disposizione, quindi, ha sostanzialmente inteso ridurre al minimo un tipico ambito di possibili elezioni di domicilio "disattente". Non è certo l'unica possibilità di indicazione di un domicilio di fatto inidoneo, ma è evidente come si sia inteso disciplinare un caso tipico, frequente nell'ambito dei rapporti con stranieri più o meno precari presenti o in transito in Italia, in cui in modo magari frettoloso si è voluto risolvere il problema della notifica degli atti successivi, accettando una indicazione prima facie poco consapevole. Questa è proprio la situazione del presente processo, perché è ragionevole ritenere che l'imputato, entrato clandestinamente in Italia, non fosse particolarmente consapevole di quali fossero le conseguenze future della elezione di domicilio presso il difensore di ufficio con il quale, in quel momento, non aveva alcun contatto. Tale comma 4-bis, così peculiare nel disciplinare una delle possibili forme di elezione di un domicilio di fatto inidoneo, in realtà si presenta quale disposizione di natura interpretativa codificando una lettura delle regole previgenti già affermata dalla Corte Cost. 31/2017 che, chiamata a pronunciarsi sulla costituzionalità degli artt. 161 e 163 cod. proc. pen. «nella parte in cui non prevedono la notifica personale dell'atto introduttivo del giudizio penale, quantomeno nell'ipotesi di elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio», in una situazione sovrapponibile a quella di Ismail affermava: "... i due imputati ... identificati dalla polizia giudiziaria .... sono stati invitati a dichiarare o eleggere domicilio ai sensi dell'art. 161 cod. proc. pen. ... hanno eletto il proprio domicilio presso il difensore di ufficio nominato dalla polizia giudiziaria procedente, stante il difetto della nomina di un difensore di fiducia. Ebbene, l'esiguità degli elementi di fatto forniti impedisce a questa Corte di valutare se, nel caso concreto, vi sia stata un'effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il legale domiciliatario e l'imputato e, quindi, se si siano o meno realizzate le condizioni da cui dedurre l'esistenza di un rapporto di informazione tra il legale, benché nominato di ufficio, e l'assistito». La prova di un tale rapporto effettivo, quindi, era ritenuto necessario «... per verificare, nel caso di specie, se gli imputati fossero, effettivamente, venuti a conoscenza della vocatio in iudicium oppure, se nonostante «le formalmente regolari notifiche» presso il domiciliatario, gli imputati non avessero alcuna consapevolezza dell'inizio del processo a loro carico». 1.2. L'accoglimento del primo motivo è assorbente delle altre censure anche se, con tutta evidenza, il secondo motivo di ricorso è altrettanto fondato, stante il fatto che il reato contestato non è contravvenzionale, come erroneamente il giudice di merito ha scritto a pag. 2 della sentenza impugnata, sicché il requisito soggettivo richiesto dalla norma incriminatrice è il dolo e non la colpa ritenuta dal giudice a pag. 3. 2. A seguito dell'annullamento della sentenza impugnata va disposto il rinvio al giudice di pace di Milano per un nuovo giudizio, ai sensi dell'art. 623 lett. b) cod. proc. pen. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio
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