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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 maggio 2024

Cassazione n. 22682/2024

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/03/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli in data 9/3/2023; letti i motivi nuovi del difensore dello Iacolare che insiste nell'eccezione di prescrizione dei reati ascritti ai capi a),d), h) della rubrica in epoca anteriore alla pronunzia d'appello; rilevato che le doglianze del ricorso Iacolare sono manifestamente infondate sia con riguardo alle generiche deduzioni concernenti la ritualità della pronunzia in assenza, risultando dall'accesso agli atti che il prevenuto, all'epoca detenuto per altro, era presente dinanzi al Tribunale di Napoli e difeso fiduciariamente; sia in relazione alla eccepita causa estintiva in quanto il difensore trascura che, nella specie, risulta contestata e ritenuta la recidiva qualificata ex art. 99, comma 4, cod.pen., bilanciata nel senso dell'equivalenza con le circostanze attenuanti generiche, ma comunque incidente nel computo dei termini ex artt. 157 e 161 cod.pen., trattandosi di aggravante ad effetto speciale; considerato che il ricorso del Mijalovic in punto di attenuanti generiche e dosimetria della pena è analogamente destituito di fondamento in quanto attestato su deduzioni generiche e prive di correlazione critica con la congrua motivazione rassegnata dalla Corte territoriale; ritenuto che i ricorsi devono, pertanto, essere dichiarati inammissibili, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma il 7 Maggio 2024 La Consigliera estensore [OSCURATO:PERSONA] 'd

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/03/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli in data 9/3/2023; letti i motivi nuovi del difensore dello Iacolare che insiste nell'eccezione di prescrizione dei reati ascritti ai capi a),d), h) della rubrica in epoca anteriore alla pronunzia d'appello; rilevato che le doglianze del ricorso Iacolare sono manifestamente infondate sia con riguardo alle generiche deduzioni concernenti la ritualità della pronunzia in assenza, risultando dall'accesso agli atti che il prevenuto, all'epoca detenuto per altro, era presente dinanzi al Tribunale di Napoli e difeso fiduciariamente; sia in relazione alla eccepita causa estintiva in quanto il difensore trascura che, nella specie, risulta contestata e ritenuta la recidiva qualificata ex art. 99, comma 4, cod.pen., bilanciata nel senso dell'equivalenza con le circostanze attenuanti generiche, ma comunque incidente nel computo dei termini ex artt. 157 e 161 cod.pen., trattandosi di aggravante ad effetto speciale; considerato che il ricorso del Mijalovic in punto di attenuanti generiche e dosimetria della pena è analogamente destituito di fondamento in quanto attestato su deduzioni generiche e prive di correlazione critica con la congrua motivazione rassegnata dalla Corte territoriale; ritenuto che i ricorsi devono, pertanto, essere dichiarati inammissibili, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 7 Maggio 2024 La Consigliera estensore [OSCURATO:PERSONA] 'd
Sentenza Cassazione n. 22682/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris