CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 12 gennaio 2024
Cassazione n. 27666/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di IMPERIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letteR-r7títei le conclusioni del c\i‘e c\)'^-e laz Ckqe.' %\*"Ò"\- 1\.:•n •b‘ 2;n.‘"cl [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in preambolo, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Imperia, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha accolto l'istanza formulata nell'interesse d [OSCURATO:PERSONA] intesa al riconoscimento della continuazione, ai sensi del 'art. 671 cod. proc. pen., in relazione a reati separatamente giudicati in sede di cognizione, e per l'effetto ha rideterminato la pena unica complessiva in tredici anni di reclusione ed euro 30.000,00 di multa. 2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, per cassazione e deduce due motivi. 2.1. Con il primo denuncia la violazione degli artt.81, 132 e 133 cod. pen. e 186 disp. att. cod. proc. pen. Deduce il ricorrente che il Giudice dell'esecuzione avrebbe applicato un aumento per continuazione a fronte di due sentenze già unificate ex art. 81 cod. pen. dal giudice di cognizione. Avrebbe, inoltre, omesso di valutare la sussistenza del vincolo della continuazione con riferimento a una sentenza indicata dall'istante, ma da questi non allegata; ciò in spregio al dovere di acquisizione che - ai sensi dell'art. 186 disp. att. cod. proc. pen. - su di lui incombe. 2.2. Con il secondo motivo lamenta la mancanza, contraddittorietà o illogicità della motivazione in ordine al quantum degli aumenti parametrati per i singoli reati pur ritenuti unificati ex art. 81 cod. pen. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA],, intervenuto con requisitoria scritta depositata in data 12 gennaio 2024, ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per tardività. 2. Con riferimento ai provvedimenti adottati dal giudice dell'esecuzione, il termine per impugnare è quello ordinario di quindici giorni previsto per tutti i provvedimenti di camera di consiglio dall'art. 585, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., indubbiamente ricompreso fra le «disposizioni sulle impugnazioni» richiamate dall'art. 666, comma 6, cod. proc. pen. Non può - diversamente da quanto sostenuto incidentalmente nel ricorso - farsi applicazione dell'art. 585 comma 1-bis cod. proc. pen., così come introdotto dall'art. 33 d.lgs. n. 150 del 2022, applicabile, ai sensi dell'art. 89, comma 3, dello stesso decreto legislativo, alla sentenza pronunciata dopo l'entrata in vigore della riforma e, pertanto, a partire dal 31.12.2022 (secondo quanto previsto dall'art. 99-bis d.l. 162/2022 convertito nella legge n. 199 del 2022). L'art. 585, comma 1-bis, cod. proc. peri., invero testualmente recita «I termini previsti dal comma 1 sono aumentati di quindici giorni per l'impugnazione del difensore dell'imputato giudicato in assenza». Com'è evidente dal tenore letterale della 'disposizione citata, l'ampliamento dei termini per l'impugnazione si riferiscono espressamente alli «imputato giudicato in assenza», così chiaramente evocando il solo giudizio di merito e non l'incidente di esecuzione. Tale precisa indicazione è, poi, ulteriormente supportata dalla formulazione delle disposizioni del codice di rito che compongono la disciplina dell'istituto dell'assenza, che fanno espresso riferimento all'«imputato» e al «processo», e non genericamente al «procedimento», espressioni, le prime, che di per sé ne escludono l'applicabilità all'incidente di esecuzione. Questa Corte ha, invero, già chiarito che «Nel procedimento di esecuzione non trovano applicazione le disposizioni in tema di assenza atteso che tale disciplina è volta ad assicurare l'effettiva conoscenza dell'accusa da parte dell'imputato, mentre il procedimento di esecuzione ha ad oggetto le vicende successive alla formazione del giudicato che si fonda proprio sull'effettiva conoscenza dell'accusa (Sez. 1, n. 37321 del 09/09/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281910). In quell'arresto, che qui si condivide e riafferma, la Corte -- muovendo dalla considerazione che gli artt. 420 e s. cod. proc. pen. riguardano il tema della effettiva conoscenza dell'accusa, laddove invece nel procedimento esecutivo si discute di vicende successive alla formazione del giudicato, che sì fonda sull'effettiva conoscenza dell'accusa, non essendo esperibile l'incidente di esecuzione e, ove decorso il termine perentorio previsto, il rimedio straordinario della rescissione ex art. 629-bis cod. proc. pen. (Sez. LI, n. 15498 del 26/11/2020, dep. 2021, Lovric, Rv. 280931- 01 e - 02) ovvero, in caso di giudizio contumaciale, la richiesta di restituzione nel termine ex art. 175 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 28912 del 28/02/2019, Innaro, Rv. 275716) - ha concluso che «difetta nel procedimento di esecuzione il requisito essenziale previsto dalle disposizioni dettate in tema di udienza preliminare che concerne la verifica dell'effettiva conoscenza da parte dell'imputato dell'accusa formulata nei suoi confronti nel relativo procedimento di cognizione», sicché viene meno il presupposto logico dell'applicazione della relativa disciplina.Né depone in senso contrario all'assunto qui ribadito la limitata estensione al giudizio di esecuzione di alcune disposizioni previste dagli artt. 420 e s. cod. proc. pen. pur ammessa dalla giurisprudenza di legittimità, segnatamente in tema di impedimento del difensore per concomitante impegno professionale (Sez. 1, n. 13775 del 15/12/2020, dep. 2021, Perfetto, Rv. 281058; Sez. 1, n. 18304 del 14/02/2020, Viserta, Rv. 279187), estendendo alla fase esecutiva i principi già affermati per il procedimento di sorveglianza nel quale l'impegno professionale (ex multis, Sez. 1, n. 28203 del 2:3/09/2020, Xhakoj, Rv. 279725) e l'impedimento per motivi di salute (Sez. 1, n„ 34100 del 04/07/2019, Longo, Rv. 277310) sono stati recentemente riconosciuti come legittime cause di rinvio, così mutando il proprio precedente orientamento di segno contrario (Sez. 1, n. 32955 del 13/03/2002, Scarlino, Rv. 222236). Ciò perché tale condivisa estensione non legittima l'indiscriminata applicazione al procedimento di esecuzione di tutte quelle previsioni che governano l'instaurazione del contraddittorio nel giudizio di merito, stante il diverso atteggiarsi della disciplina della partecipazione dell'imputato e del condannato nel rispettivo giudizio (Sez. 1, n. 37321 del 09/09/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281910, in motivazione). 3. Il termine applicabile è, pertanto, quello di quindici giorni che, sulla base del chiaro tenore letterale dell'art. 585, comma 1 let. a), cod. proc. pen., decorre per ciascuna parte, ove manchino forme alternative di pubblicazione, dalla data di comunicazione del provvedimento, nel caso che ci occupa avvenuta, per entrambe le parti, al più tardi il 17 agosto 2023 (come emerge dalla dichiarazione di nomina del difensore allegata al ricorso) e l'impugnazione è stata, invece, depositata a mezzo pec, il 5 settembre 2023. Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per tardività. 3. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; sanzione pecuniaria quest'ultima applicabile anche per l'ipotesi di ricorso tardivo, stante il letterale tenore dell'art. 616 cod. proc. pen., il quale, nello stabilire l'applicazione di detta sanzione «se il ricorso è dichiarato inammissibile», non distingue tra le varie possibili cause di inammissibilità (Sez. 5, n. n. 32954 del 23/05/2014, Mozzato, Rv. 261661). Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 300,00 in favore della Cassa delle ammen