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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 33587/2023

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso l’indirizzo Pec : [OSCURATO:EMAIL]; - r icorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende; - controricorrente – avverso la sentenza n. 1077 3 /14/2021 della Commissione tributaria regionale della Sicilia, depositata il 3 dicembre 2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 2 6 settembre2023 dal [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: Accertamento induttivo Con la sentenza indicata in epigrafe la Commissione tributaria regionale della Sicilia accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrateavverso la decisione della Commissione tributaria provinciale di Agrigento che aveva accoltoil ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] contro l’avviso di accertamento con il quale , ai sensi dell’art. 41 - bis d.P.R. n. 600/1973, veniva contestato al contribuente l’omesso versamento di ritenute IRPEFper l’anno d’imposta 20 11 .

Riteneva la CTR chela documentazione extracontabile rinvenuta nella disponibilità del Racalbuto attestasse i pagamenti effettuati in favore d i due lavoratori dipendenti, senza l’effettuazione delle dovute ritenute.

Avverso la suddetta sentenzail contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo.

L’Agenzia delle entrateresiste con controricorso.

Il Consigliere delegato ha formulato, ai sensi dell’art. 380 - bis, primo comma, cod. proc. civ., proposta di definizione del giudizio ravvisando la manifesta infondatezza del ricorso.

Il ricorrente ha presentato tempestiva istanza con la quale ha chiesto la decisione ex art. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ.

Il contribuente ha depositato memoria.

Considerato che:

1. Con unico mezzo il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazionedell’art. 23 d.P.R. n. 600/1973, in combinato disposto con l’art. 49 t.u.i.r. e l’art. 2094 cod. civ.

Contesta la qualificazione in termini di lavoro dipendente del rapporto di lavoro intercorso tra il ricorrente e i due collaboratori, in assenza di prove o presunzioni gravi, precise e concordanti idonee a dimostrar e la subordinazione ed i requisiti di cui all’art. 2094 cod. civ.

2. Preliminarmente va dato atto, anche in relazione a quanto dedotto dall’Agenzia delle entrate in controricorso, che, benché nel ricorso del contribuente si indichi come sentenza impugnata la n. 10772/2021 resa dalla stessa CTR della Sicilia in giudizio nel quale l’Agenzia delle entrate non è stata parte, detta indicazione deve ritenersi frutto di mero errore materiale nella trascrizione del numero della sentenza impugnata, agevolmente riconoscibile, atteso che la sentenza prodotta in copia autentica allegata al ricorso è effettivamente la n. 10773/2021 e la procura speciale rilasciata al difensore del ricorrente è relativa all’impugnazione della sentenza n. 10773/2021 da ultimo citata. 3.Ciò premesso, il motivo è infondato.

Va rammentato che secondo l’orientamento di questa Corte la “contabilità in nero” o “parallela” costituisce elemento probatorio, sia pure meramente presuntivo, legittimamente valutabile, in relazione all'esistenza di operazioni non contabilizzate; in particolare, essa rappresenta un valido elemento indiziario, dotato dei requisiti di gravità, precisione e concordanza prescritti dagli artt. 39 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54 del d.P.R. n. 633 del 1972, dovendo ricomprendersi tra le scritture contabili disciplinate dagli artt. 2709 e ss. cod. civ. tutti i documenti che registrino, in termini quantitativi o monetari, i singoli atti d'impresa, ovvero rappresentino la situazione patrimoniale dell'imprenditore ed il risultato economico dell'attività svolta: sicché, detta "contabilità in nero", per il suo valore probatorio, legittima di per sé, ed a prescindere dalla sussistenza di qualsivoglia altro elemento, il ricorso all'accertamento induttivo, incombendo al contribuente l'onere di fornire la prova contraria, al fine di contestare l'atto impositivo notificatogli (cfr. ex multis, per l'accertamento delle imposte sui redditi, Cass., n. 19499/2020; Cass. n. 20902/2014; 24051/2011).

Nella specie, la CTR ha rilevato che in occasione dell’accesso all’abitazione del contribuente la Guardia di Finanza aveva rinvenuto documentazione extracontabile relativa a lavori edili ove erano annotati il numero delle giornate lavorative prestate dal Racalbuto e da due lavoratori e il corrispettivo dovuto.

Valutate anche le dichiarazioni rese dal contribuente (che ha riferito di incassare il denaro dai committenti per poi provvedere al pagamento dei due lavoratori), la CTR è pervenuta alla ragionevole conclusione - fondata sull ’apprezzamento delle circostanze di fatto innanzi richiamate e non suscettibile di revisione in questa sede - che la “ contabilità in nero ” rinvenuta dimostrasse l’esistenza delle operazioni non contabilizzate e che i due lavoratori fossero dipendenti del Racalbuto.

4. Il ricorso va dunque rigettato.

Considerato che la trattazione del ricorso è stata chiesta ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ,a seguito di proposta di manifesta infondatezza del Consigliere delegato, la Corte, avendo definito il giudizio in conformità della proposta, deve applicare il terzo e il quarto comma dell'art. 96 cod. proc. civ., come previsto dall’ art. 380-bis,ultimo comma, cod. proc. civ.

Trattasi di una novità normativa (introdotta dall'art. 3, comma 28, lett. g), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, a decorrere dal 18 ottobre 2022, ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 1, del medesimo d.lgs. n. 149/2022) che contiene, nei casi di conformità tra proposta e decisione finale, una valutazione legale tipica, ad opera del legislatore, della sussistenza dei presupposti per la condanna di una somma equitativamente determinata a favore della controparte (art. 96 terzo comma) e di una ulteriore somma di denaro non inferiore ad €500,00 e non superiore ad € 5.000,00 (art. 96 quarto comma)(cfr. Cass., Sez.

U., n. 27195 e n. 27433 del 2023 , quest’ultima pubblicata in pendenza del termine per il deposito della motivazione della presente ordinanza).

Sulla scorta di quanto esposto, il ricorrente va condannat o al pagamento della somma di € 500,00 (valutata equitativamente in relazione al valore della controversia) in favore della controricorrente e di una ulteriore somma di € 500,00 in favore della c assa delle ammende.

Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento , in favore dell’Agenzia delle entrate, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in€ 2.3 00,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Condanna ilricorrente al pagamento della somma di € 500,00 in favore della controricorrentee di una ulteriore somma di € 5 00,00 in favore della cassa delle ammende.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricors

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso l’indirizzo Pec : [OSCURATO:EMAIL]; - r icorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende; - controricorrente – avverso la sentenza n. 1077 3 /14/2021 della Commissione tributaria regionale della Sicilia, depositata il 3 dicembre 2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 2 6 settembre2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: Accertamento induttivo Con la sentenza indicata in epigrafe la Commissione tributaria regionale della Sicilia accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrateavverso la decisione della Commissione tributaria provinciale di Agrigento che aveva accoltoil ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] contro l’avviso di accertamento con il quale , ai sensi dell’art. 41 - bis d.P.R. n. 600/1973, veniva contestato al contribuente l’omesso versamento di ritenute IRPEFper l’anno d’imposta 20 11 . Riteneva la CTR chela documentazione extracontabile rinvenuta nella disponibilità del Racalbuto attestasse i pagamenti effettuati in favore d i due lavoratori dipendenti, senza l’effettuazione delle dovute ritenute. Avverso la suddetta sentenzail contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo. L’Agenzia delle entrateresiste con controricorso. Il Consigliere delegato ha formulato, ai sensi dell’art. 380 - bis, primo comma, cod. proc. civ., proposta di definizione del giudizio ravvisando la manifesta infondatezza del ricorso. Il ricorrente ha presentato tempestiva istanza con la quale ha chiesto la decisione ex art. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ. Il contribuente ha depositato memoria. Considerato che: 1. Con unico mezzo il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazionedell’art. 23 d.P.R. n. 600/1973, in combinato disposto con l’art. 49 t.u.i.r. e l’art. 2094 cod. civ. Contesta la qualificazione in termini di lavoro dipendente del rapporto di lavoro intercorso tra il ricorrente e i due collaboratori, in assenza di prove o presunzioni gravi, precise e concordanti idonee a dimostrar e la subordinazione ed i requisiti di cui all’art. 2094 cod. civ. 2. Preliminarmente va dato atto, anche in relazione a quanto dedotto dall’Agenzia delle entrate in controricorso, che, benché nel ricorso del contribuente si indichi come sentenza impugnata la n. 10772/2021 resa dalla stessa CTR della Sicilia in giudizio nel quale l’Agenzia delle entrate non è stata parte, detta indicazione deve ritenersi frutto di mero errore materiale nella trascrizione del numero della sentenza impugnata, agevolmente riconoscibile, atteso che la sentenza prodotta in copia autentica allegata al ricorso è effettivamente la n. 10773/2021 e la procura speciale rilasciata al difensore del ricorrente è relativa all’impugnazione della sentenza n. 10773/2021 da ultimo citata. 3.Ciò premesso, il motivo è infondato. Va rammentato che secondo l’orientamento di questa Corte la “contabilità in nero” o “parallela” costituisce elemento probatorio, sia pure meramente presuntivo, legittimamente valutabile, in relazione all'esistenza di operazioni non contabilizzate; in particolare, essa rappresenta un valido elemento indiziario, dotato dei requisiti di gravità, precisione e concordanza prescritti dagli artt. 39 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54 del d.P.R. n. 633 del 1972, dovendo ricomprendersi tra le scritture contabili disciplinate dagli artt. 2709 e ss. cod. civ. tutti i documenti che registrino, in termini quantitativi o monetari, i singoli atti d'impresa, ovvero rappresentino la situazione patrimoniale dell'imprenditore ed il risultato economico dell'attività svolta: sicché, detta "contabilità in nero", per il suo valore probatorio, legittima di per sé, ed a prescindere dalla sussistenza di qualsivoglia altro elemento, il ricorso all'accertamento induttivo, incombendo al contribuente l'onere di fornire la prova contraria, al fine di contestare l'atto impositivo notificatogli (cfr. ex multis, per l'accertamento delle imposte sui redditi, Cass., n. 19499/2020; Cass. n. 20902/2014; 24051/2011). Nella specie, la CTR ha rilevato che in occasione dell’accesso all’abitazione del contribuente la Guardia di Finanza aveva rinvenuto documentazione extracontabile relativa a lavori edili ove erano annotati il numero delle giornate lavorative prestate dal Racalbuto e da due lavoratori e il corrispettivo dovuto. Valutate anche le dichiarazioni rese dal contribuente (che ha riferito di incassare il denaro dai committenti per poi provvedere al pagamento dei due lavoratori), la CTR è pervenuta alla ragionevole conclusione - fondata sull ’apprezzamento delle circostanze di fatto innanzi richiamate e non suscettibile di revisione in questa sede - che la “ contabilità in nero ” rinvenuta dimostrasse l’esistenza delle operazioni non contabilizzate e che i due lavoratori fossero dipendenti del Racalbuto. 4. Il ricorso va dunque rigettato. Considerato che la trattazione del ricorso è stata chiesta ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ,a seguito di proposta di manifesta infondatezza del Consigliere delegato, la Corte, avendo definito il giudizio in conformità della proposta, deve applicare il terzo e il quarto comma dell'art. 96 cod. proc. civ., come previsto dall’ art. 380-bis,ultimo comma, cod. proc. civ. Trattasi di una novità normativa (introdotta dall'art. 3, comma 28, lett. g), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, a decorrere dal 18 ottobre 2022, ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 1, del medesimo d.lgs. n. 149/2022) che contiene, nei casi di conformità tra proposta e decisione finale, una valutazione legale tipica, ad opera del legislatore, della sussistenza dei presupposti per la condanna di una somma equitativamente determinata a favore della controparte (art. 96 terzo comma) e di una ulteriore somma di denaro non inferiore ad €500,00 e non superiore ad € 5.000,00 (art. 96 quarto comma)(cfr. Cass., Sez. U., n. 27195 e n. 27433 del 2023 , quest’ultima pubblicata in pendenza del termine per il deposito della motivazione della presente ordinanza). Sulla scorta di quanto esposto, il ricorrente va condannat o al pagamento della somma di € 500,00 (valutata equitativamente in relazione al valore della controversia) in favore della controricorrente e di una ulteriore somma di € 500,00 in favore della c assa delle ammende. Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento , in favore dell’Agenzia delle entrate, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in€ 2.3 00,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Condanna ilricorrente al pagamento della somma di € 500,00 in favore della controricorrentee di una ulteriore somma di € 5 00,00 in favore della cassa delle ammende. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricors
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