CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 30 aprile 2021
Cassazione n. 30009/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che si riporta alla requisitoria scritta e conclude per il rigetto; uditi i difensori avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che si riportano ai motiv e chiedono l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 15/02/2022 il TRIBUNALE di CATANZARO-sez. riesame accoglieva in parte il ricorso proposto contro l'ordinanza con cui il GIP del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] aveva disposto la custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], e riteneva la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per il delitto di associazione per delinquere di cui al capo a-, mentre la negava per i reati di falso ideologico e di autoriciclaggio di di cui ai capi q- e w-. Il TRIBUNALE aveva così deciso in sede di rinvio, dopo che che la 6^ sezione penale di questa S.C. con la sentenza n. 3165/2022 del 21/10/2021 aveva annullato una precedente ordinanza depositata il 30 aprile 2021 dallo stesso TRIBUNALE di CATANZARO-sez. riesame: quest'ultimo aveva annullato l'originaria misura quanto ai reati di corruzione rubricati ai capi d- ed e- e l'aveva confermata per i reati di associazione per delinquere, falso ideologico e autoriclaggio. 2. A [OSCURATO:PERSONA] inizialmente era addebitato di •aver partecipato a una associazione per delinquere tra soggetti gestori di enti di formazione/scuole paritarie, finalizzata alla commissione di reati contro la pubblica amministrazione e contro l'amministrazione della giustizia, oltre a reati di falso ideologico in atti pubblici e auto-riciclaggio, per la compravendita di certificazioni e titoli utilizzati nel sistema scolastico sia ai fini della partecipazione al concorso abilitativo, sia ai fini dell'avanzamento all'interno delle graduatorie scolastiche: ciò sulla base di un accordo stipulato tra l'[OSCURATO:PERSONA], riconducibile alla famiglia [OSCURATO:PERSONA], e l'associazione [OSCURATO:PERSONA], riconducibile a [OSCURATO:PERSONA] Maurizio e al figlio Christian e, dopo che [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] era stato tratto in arresto, di un accordo da stipulare fra l'[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Quest'ultimo era dall'imputazione sub a- indicato quale "organizzatore e poi promotore con compiti di fornire una struttura organizzava al sodalizio, di effettuare il coordinamento degli altri sodali, di impiegare le strutture e le risorse associative nonché il reperimento dei mezzi necessari alla realizzazione del programma criminoso, per poi divenire l'organizzatore dell'associazione dopo l'arresto di [OSCURATO:PERSONA]". La 6^ sezione penale di questa S.C. aveva disposto l'annullamento - fra gli altri - in relazione al delitto associativo, ravvisando la necessità di "una nuova valutazione per individuare eventuali indizi a carico non considerati nell'ordinanza impugnata per valutarne la portata dimostrativa in un ruolo nell'associazione criminale". Invero,"nel testo dell'ordinanza non si apprezza alcun chiaro argomento in ordine ad un ruolo di [OSCURATO:PERSONA] in tale fase di vita dell'associazione" (prima dell'arresto di [OSCURATO:PERSONA]), mentre invece, dopo tale arresto "il "nuovo" accordo che sarebbe intervenuto, invero, comunque non sembra andare oltre le mere intenzioni; il (genericissimo) riferimento, tratto da una conversazione, ai soldi gestiti/incassati che è stato riportato, e amplificato, nell'ordinanza non è in alcun modo collegato ad una provenienza illecita e, comunque, riguarda solo [OSCURATO:PERSONA] e non certo il gruppo; la vaghezza di tale riferimento, del resto, consegue proprio dalla affermazione (comunque del tutto priva di agganci fattuali nel testo) dell'ordinanza che il ricorrente realizzi falsi "in proprio"." 3. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione per il tramite del difensore di fiducia e deduce un unico motivo sulla premessa che, essendo stata revocata nelle more ogni misura limitativa della libertà, è suo interesse pervenire a una pronuncia che escluda il quadro gravemente indiziario, al fine di chiedere la riparazione per ingiusta detenzione: tale interesse era già stato manifestato al TRIBUNALE in sede di rinvio, e per questo il Collegio di CATANZARO aveva limitato la propria disamina agli indizi di colpevolezza. Denunciando la violazione dell'art. 606 co. 1 lett. b) e lett. e) in relazione all'art.273 cod. proc. pen., rileva anzitutto come il Collegio del riesame abbia disatteso le enunciazioni contenute nella sentenza di annullamento di questa S.C., poiché ha posto a fondamento del proprio convincimento una serie di intercettazioni di colloqui telefonici dei quali il Giudice di legittimità aveva già verificato l'insufficienza. Riprende alla lettera il passaggio della pronuncia del Giudice di legittimità circa la ripartizione temporale - prima e dopo l'arresto di [OSCURATO:PERSONA] - delle condotte, per contestare la presunta diversificata condotta illecita che egli avrebbe seguito nei due periodi. Ripercorre a tal fine in modo analitico e diffuso il contenuto delle conversazioni captate, sintetizzandole una per una, per concludere che il TRIBUNALE non avrebbe seguito l'indicazione della Cassazione di individuare eventuali nuovi indizi a suo carico non considerati nella prima ordinanza di riesame. Precisa di non aver preso parte all'accordo originario, proprio per quanto emerge dal contenuto delle intercettazioni, mentre non avrebbero alcun rilievo penale elementi come la ricerca da parte sua di un avvocato per la difesa di [OSCURATO:PERSONA], la lettera da lui stesso inviata a [OSCURATO:PERSONA] mentre costui era in carcere, la disponibilità ad assumere in uno dei propri istituti in modo fittizio la moglie di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Rossella. Il TRIBUNALE avrebbe operato inoltre un travisamento della prova allorché gli aveva attribuito la consegna della c.d. bottiglia di rum, che conteneva la somma di 2.000 euro, costituente l'imputazione di cui al capo f-, a lui non contestato. Sollecita pertanto non già la rivalutazione del fatto, bensì un controllo logico sulla struttura della motivazione. Il PROCURATORE GENERALE di questa S.C. ha trasmesso conclusioni scritte per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile perché è manifestamente infondato il motivo posto a base di esso. A differenza di quanto sostiene il ricorrente, il Giudice del rinvio ha congruamente e logicamente operato quella "nuova valutazione per individuare eventuali indizi a carico non considerati nell'ordinanza impugnata per valutarne la portata dimostrativa in un ruolo nell'associazione criminale". Non si è trattato pertanto della mera riproposizione delle originarie valutazioni del TRIBUNALE del riesame, bensì, proprio perché, come sancito dalla 6^ sez. di questa S.C., mentre "nel testo dell'ordinanza (la prima del riesame) non si apprezza alcun chiaro argomento in ordine ad un ruolo di [OSCURATO:PERSONA] in tale fase di vita dell'associazione" (prima dell'arresto di [OSCURATO:PERSONA]), e dopo tale arresto, "il "nuovo" accordo che sarebbe intervenuto, invero, comunque non sembra andare oltre le mere intenzioni", in sede di rinvio il Giudice del riesame ha illustrato con precisione e nel dettaglio gli elementi indiziari a carico del ricorrente, fornendo una lettura individualizzata e d'insieme del contenuto delle conversazioni intercettate, limitatamente al confermato delitto sub a-. Ha pertanto descritto, nella sistematica attività di cessione dietro corrispettivo di certificazioni e di titoli utilizzati nel sistema scolastico per far partecipare al concorso abilitativo, e ai fini dell'avanzamento all'interno delle graduatorie scolastiche, facente capo alla famiglia [OSCURATO:PERSONA], il ruolo svolto dal ricorrente, e ha spiegato il particolare rilievo da lui assunto dopo l'arresto di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. In tal senso, il riferimento al denaro - un milione di euro - è stato dai Giudici della cautela correttamente correlato agli introiti di tale attività illecita, poiché l'ordinanza ne sottolinea la continuità con le ingenti somme sequestrate a [OSCURATO:PERSONA]; la preoccupazione di [OSCURATO:PERSONA] di garantire a costui un avvocato è inquadrata non come la premura verso un amico che ne aveva necessità, bensì come funzionale a recuperarne l'operatività; nella medesima direzione si colloca il contenuto della lettera che il primo aveva inviato al secondo mentre era in carcere, con l'assicurazione che "il lavoro sarebbe andato avanti tranquillo", e la pseudo assunzione della moglie di [OSCURATO:PERSONA], al fine di farle lucrare del punteggio; il TRIBUNALE ha altresì valorizzato il colloquio fra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Christian, sulla cessione dei diplomi dei master, con quantitativi e tariffe esito con tutta evidenza di accordi illeciti. 2. A differenza di quanto illustrato nel ricorso, esso consiste non già nella sottolineatura della illogicità dei passaggi dell'ordinanza del riesame in sede di rinvio, bensì nella rilettura critica del fatto, sollecitandone una differente interpretazione: ciò è incompatibile col giudizio di legittimità.Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese