CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 18783/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 00IFYUE) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/01/2026 della CORTE APPELLO di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];FATTO E DIRITTO [OSCURATO:PERSONA] , a mezzo del proprio difensore, ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe che ha ridotto la pena irrogata in primo grado ad anni uno e mesi otto di reclusione e 3.330,00 euro di multa, sull'accordo delle parti, a mente dell'art. 599-bis cod. proc. pen. con rinuncia ai residui motivi in relazione al reato di cui all'art. 73 comma 5 DPR 309/90 commesso in Aversa il 17.03.2025. Il ricorrente denuncia genericamente vizio di violazione di legge in relazione alle cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod.proc.pen. Si tratta di motivo inammissibile poiché la pena risulta concordata tra le parti sotto il vigore dell'art. 599-bis cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103/2017 (cfr. Sez. 1, sent. n. 4157/2018, non mass.) avendo il difensore munito di procura speciale dichiarato di rinunciare ai motivi di appello insistendo solo su quello relativo alla rideterminazione della pena che concordava. La declaratoria di inammissibilità dell'odierna impugnazione va pronunciata «senza formalità» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (come parimenti introdotto dalla citata legge n. 103/2017). All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, avuto riguardo al palese carattere dilatorio del ricorso e all'elevato coefficiente di colpa connotante la rilevata causa di inammissibilità, appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M