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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 novembre 2023

Cassazione n. 49119/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30(03/2023 della Corte di appello di R.oma visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti dalla legge dal momento che la prospettazione difensiva svolta con i motivi di ricorso sulla mancanza di prova della destinazione allo spaccio dello stupefacente detenuto, in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, costituisce mera riproduzione delle censure svolte in appello.

Le conclusioni della sentenza impugnata non prestano il fianco a rilievi di manifesta illogicità essendo fondate su dati quali le modalità di conservazione della droga, già confezionata in 47 involucri, e le altre modalità e circostanze del fatto poiché l'imputato veniva controllato in un noto luogo di spaccio, aspetti che, dunque, correttamente, sono stati valorizzati dalla Corte territoriale come indici della destinazione alla cessione a terzi dello stupefacente detenuto.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuak e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 24 novembre 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] siclent

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30(03/2023 della Corte di appello di R.oma visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti dalla legge dal momento che la prospettazione difensiva svolta con i motivi di ricorso sulla mancanza di prova della destinazione allo spaccio dello stupefacente detenuto, in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, costituisce mera riproduzione delle censure svolte in appello. Le conclusioni della sentenza impugnata non prestano il fianco a rilievi di manifesta illogicità essendo fondate su dati quali le modalità di conservazione della droga, già confezionata in 47 involucri, e le altre modalità e circostanze del fatto poiché l'imputato veniva controllato in un noto luogo di spaccio, aspetti che, dunque, correttamente, sono stati valorizzati dalla Corte territoriale come indici della destinazione alla cessione a terzi dello stupefacente detenuto. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuak e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 novembre 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] siclent
Sentenza Cassazione n. 49119/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris