CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 12130/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/09/2025 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che tutti e tre i motivi di ricorso, con i quali si deducono la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per i delitti di cui agli artt. 474 e 648 cod. pen. contestati nonché la violazione di legge in ordine al mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, sono privi di specificità poiché meramente riproduttivi di profili di censura già vagliati e disattesi dai giudici di merito con corretti argomenti logici e giuridici, con i quali il ricorrente non si confronta criticamente (si vedano, in particolare, pagg. 5 e 6 sulla comprovata idoneità dei segni contraffatti ad ingannare un acquirente di media accortezza e sull'assenza di giustificazioni sul possesso dei beni da parte dell'imputato nonché pagg. 6 e 7 sulle plurime condanne per illeciti omogenei a quelli oggetto di contestazione che escludono il presupposto dell'occasionalità della condotta); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q P.Q.M